| ORIGINALE |
Provincia di Bologna | |
Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 7 del 24/01/2011 | |
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI : CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2011. |
1) di prendere atto di quanto esposto in premessa e di confermare per l’anno 2011 le aliquote vigenti;
2) Di fissare l’ aliquota ordinaria nella misura del 6.9 per mille ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio;
e di differenziare l’aliquota come segue:
- aliquota nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali e per tutte le fattispecie imponibili di cui all’art. 6 del regolamento comunale in materia
- aliquota nella misura dello 0,10 per mille relativamente agli immobili, posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività da
parte di nuove imprese insediate nel territorio comunale di cui all’art. 8 bis del citato regolamento ICI.
- aliquota nella misura dello 0,10 per mille relativamente alle unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con canone concertato (canone concordato) di cui all’ articolo 2 comma 3 della Legge 431 del 9/12/98.
- aliquota nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita’ immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
- aliquota nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte e relative pertinenze. Per abitazioni sfitte si intendono quelle unita’ immobiliari avverse da condizioni di inagibilita’ e da occupazioni e affittanze. A tale fine le unita’ immobiliari di proprieta’ di imprese o societa’ immobiliari si considerano sfitte dal 1° anno successivo alla fine lavori o agibilita’ dei locali.
3) Di confermare, per l’anno 2011, la detrazione nella misura unica di € 103.30, dall’imposta I.C.I, dovuta per l’abitazione principale.
4) di stabilire che per potere usufruire dell’aliquota agevolata i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente attestare la sussistenza di diritto o di fatto delle succitate situazioni mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
5) di provvedere alla richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 52 comma 2, del D.Lgs. 446/97 così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30.12.99 n. 506
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in virtu’ dell’urgenza ex art. 47- 3° comma della Legge 142/90 con la seguente votazioni: presenti n. 20, votanti n. 20, favorevoli n. 20, contrari = =, astenuti = =.