IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI : CONFERMA  ALIQUOTE PER L’ANNO 2008.

 

 

 

 

 

 

2’AREA – SERVIZI FINANZIARI

 

 

Parere di regolarità tecnica e  contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000

 

 

__________FAVOREVOLE______________________________________________________

 

 

 

Molinella,

                                             Il Dirigente 2^ Area-Servizi Finanziari

                                                                                                                              

                                        (Dott.ssa Franca Ramanzin)

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI : CONFERMA  ALIQUOTE PER L’ANNO 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto e richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

 

Visto e richiamato l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2007 che dispone la proroga del temine per la deliberazione del bilancio di Previsione per l’anno 2008, da parte degli Enti locali,  al 31/03/2008;

 

Visto che  l’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 ( legge Finanziaria 2007)  stabilisce che  gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per  la deliberazione del bilancio di previsione. Dette  deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio  purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto  dal 1’ gennaio dell’anno di riferimento.

 

Visto il Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504, emanato per l’attuazione della delega conferita al Governo per il, riordino della finanza degli Enti  Territoriali cosi’ come previsto dall’art.4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421;

 

Visto il Capo I del decreto che istituisce dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli  Immobili (I.C.I) e ne disciplina l’applicazione;

 

Visto l’art. 1 comma   156   della legge 296 del 27/12/2006 ( legge Finanziaria 2007)   che modifica l’art.6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504  che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale  in materia di  aliquote ICI;

 

Visto le disposizioni contenute nel D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 circa la potesta’ regolamentare;

 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili  approvato con delib. N. 98/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Richiamata  la R.M. n. 1/2001 che consente  agli enti locali di  articolare le aliquote, diversamente a seconda delle proprie esigenze, fino ad abbassare il limite minimo stabilito dalla legge statale, poiché tale potestà rientra tra quelle che lo stesso art. 52 ad essi consente di esercitare;

 

Richiamata la delib. N.  18/GC del 13/02/2006 “ Imposta Comunale sugli Immobili: determinazione  delle aliquote per l’anno 2006”.

 

Richiamata la delib. N. 16/CC del 12/02/2007 “Imposta Comunale sugli immobili: conferma aliquote per l’anno 2007”.

 

Visto la previsione di gettito formulata in considerazione  di quanto introitato  nell’anno 2007, nonché tenuto conto dei nuovi insediamenti   e dell’adeguamento  del valore delle aree fabbricabili;

 

Ritenuto di confermare  per l’anno 2008 le aliquote vigenti,   da applicare alle diverse fattispecie di unità immobiliari previste dal Regolamento comunale, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio come segue:

   

-        aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille da applicarsi alla abitazione principale cosi’ come individuata dall’art. 6 del Regolamento sull’ICI.

 

-        aliquota stabilita nella misura dello 0,10  per mille relativamente agli immobili, posseduti  a titolo di    proprietà o altro diritto reale e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività da

 parte di nuove imprese insediate  nel territorio comunale di cui all’art. 8 bis del citato regolamento ICI.

 

-     aliquota stabilita nella misura dello 0,10 per mille relativamente alle unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con canone concertato (canone concordato) di cui all’ articolo 2 comma 3 della Legge 431 del 9/12/98.

 

-      aliquota stabilita nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita’ immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

 

-      aliquota stabilita nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte e relative pertinenze. Per abitazioni sfitte si intendono quelle unita’ immobiliari avverse da condizioni di inagibilita’ e da occupazioni e affittanze. A tale fine le unita’ immobiliari di proprieta’ di imprese o societa’ immobiliari si considerano sfitte dal 1° anno successivo alla fine lavori o agibilita’ dei locali.

 

-        aliquota ordinaria  nella misura del 6.9 per mille per tutte le  fattispecie imponibili non rientranti nei casi sotto riportati

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2008 la detrazione, nella misura di € 103.30, dall’imposta I.C.I. dovuta per l’abitazione principale.

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

 

Acquisiti i summenzionati pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

 

A voti

 

       DELIBERA

 

1)     di prendere atto di quanto esposto in premessa e di confermare per l’anno 2008 le aliquote vigenti,  nella seguente misura:

 

-  aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille da applicarsi alla abitazione principale cosi’ come individuata dall’art. 6 del regolamento I.C.I.

 

 

 

 

-        aliquota stabilita nella misura dello 0,10  per mille relativamente agli immobili, posseduti  a titolo di

      proprietà o altro diritto reale e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività da  

      parte di nuove imprese insediate  nel territorio comunale di cui all’art. 8 bis del citato regolamento ICI

 

-    aliquota stabilita nella misura dello 0,10  per mille relativamente alle unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con canone concertato (canone concordato) di cui all’ articolo 2 comma 3 della Legge 431 del 9/12/98;

 

-        aliquota stabilita nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita’ immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

 

-        aliquota stabilita nella misura del 7 per mille per abitazioni sfitte e relative pertinenze. Per abitazioni sfitte si intendono quelle unita’ immobiliari avverse da condizioni di inagibilita’ e da occupazione e affittanze. A tale fine le unita’ immobiliari di proprieta’ di imprese o societa’ immobiliari si considerano sfitte dal 1° anno successivo alla fine lavori o agibilita’ dei locali.

 

-        aliquota stabilita nella misura del 6,9 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili non rientranti nei casi sopra riportati.

 

2)     Di confermare, per l’anno 2008, la detrazione nella misura unica di € 103.30, dall’imposta I.C.I, dovuta per l’abitazione principale.

 

3)     di stabilire che per potere usufruire dell’aliquota agevolata i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente attestare la sussistenza di diritto o di fatto delle succitate situazioni mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

 

4)     di dichiarare il presente atto a voti resi con separata votazione immediatamente eseguibile in virtu’ dell’urgenza ex art. 47- 3° comma della Legge 142/90.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del.ici 2008