1) di prendere atto di quanto esposto in premessa e di stabilire per l’anno 2005 le seguenti aliquote , al fine di garantire gli equilibri di Bilancio, nella seguente misura:
- aliquota ordinaria nella misura del 6.9 per mille per tutte le fattispecie imponibili non rientranti nei casi sotto riportati;
- aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille da applicarsi alla abitazione principale cosi’ come individuata dall’art. 6 del regolamento I.C.I.
“In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, come intesa dall’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992, e solo ai fini dell’applicazione della relativa aliquota, sono equiparate alla abitazione principale:
a) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
b) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale;
c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
d) abitazione concessa in uso gratuito al coniuge separato o divorziato.
Il soggetto interessato, al fine di usufruire dell’applicazione dell’aliquota agevolata, deve obbligatoriamente presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Se le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione si sono verificate nel primo semestre dell’anno, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine per il versamento dell’acconto. In caso contrario in sede di versamento del saldo dell’ICI.
Resta inteso che in entrambe le ipotesi l’agevolazione dovrà essere rapportata al periodo di effettuazione del presupposto.
La dichiarazione sostitutiva ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, in tal caso il soggetto interessato è obbligato a presentare una “nuova” dichiarazione sostitutiva relativa alle modificazioni intervenute, entro i termini di cui al precedente comma.
Agli effetti dell’applicazione della suindicata aliquota agevolata si considerano parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze come di seguito specificate anche se iscritte distintamente in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Sono considerate pertinenze le unita’ immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato.
Viene confermata, per l’anno 2005, la detrazione nella misura unica di € 103.30, dall’imposta I.C.I, dovuta per l’abitazione principale, con possibilita’ di detrarre la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale dall’imposta dovuta per le pertinenze. Resta inteso che il soggetto passivo puo’ fruire di una “unica detrazione per abitazione principale” e solo per l’unita’ immobiliare direttamente adibita a propria dimora abituale, fatta eccezione della fattispecie di cui al punto c) nel caso in cui il coniuge la utilizzi come abitazione principale.
- aliquota stabilita nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita’ immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
- aliquota stabilita nella misura del 7 per mille per abitazioni sfitte e relative pertinenze. Per abitazioni sfitte si intendono quelle unita’ immobiliari avverse da condizioni di inagibilita’ e da occupazione e affittanze. A tale fine le unita’ immobiliari di proprieta’ di imprese o societa’ immobiliari si considerano sfitte dal 1° anno successivo alla fine lavori o agibilita’ dei locali.
2) di stabilire che per potere usufruire dell’aliquota agevolata i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente attestare la sussistenza di diritto o di fatto delle succitate situazioni mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
Deliberazione della Giunta Comunale N. 49 del 21/03/2005
"Imposta Comunale sugli Immobili. Integrazione Delibera N. 19 del 14/02/2005: determinazione delle aliquote per l'anno 2005".
- omissis -
1) di prendere atto di quanto esposto in premessa e di stabilire per l’anno 2005 le ulteriori seguenti aliquote, nella seguente misura:
- aliquota stabilita nella misura dello 0 per mille relativamente agli immobili, posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività da parte di nuove imprese insediate nel territorio comunale.
Al fine di potere usufruire dell’agevolazione occorrono i seguenti requisiti:
1) Il proprietario dell’immobile, o il soggetto passivo dell’imposta, deve essere anche il titolare dell’attività.
2) L’immobile deve essere costruito successivamente al 01/01/2005
3) Deve trattarsi di un nuovo insediamento produttivo. Tale dato sarà rilevabile dalla data di iscrizione alla CAMERA DI COMMERCIO/ Registro delle imprese/ Ufficio delle Entrate per attribuzione partita IVA
4) L’attività deve comportare l’assunzione di personale dipendente.
5) Nel caso in cui l’attività sia già esercitata in altro Comune, e venga trasferita nel territorio di Molinella, farà fede la data di variazione partita IVA. In questo caso l’attività può essere quindi preesistente, ma dovranno comunque verificarsi le condizioni di cui ai punti 1-2-4
I soggetti che usufruiranno dell’agevolazione di cui ai precedenti commi saranno comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, compreso la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di imposta comunale sugli immobili.
Il mancato rispetto comporterà l’applicazione delle sanzioni vigenti.
- aliquota stabilita nella misura dello 0 per mille relativamente alle unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con canone concertato (canone concordato) di cui all’ articolo 2 comma 3 della Legge 431 del 9/12/98.
L’agevolazione non compete per le pertinenze dell’abitazione.
L’agevolazione compete esclusivamente per i contratti redatti nel rispetto della normativa vigente in materia, in completa osservanza dei tipi di contratto di cui la precedente comma ed il cui contenuto economico e normativo risulti integralmente rispondente anche agli accordi territoriali e/o integrativi di riferimento. Detti contratti dovranno, tra l’altro, contenere la completa e corretta elencazione dei parametri per la determinazione del canone, gli elementi di identificabilità certa della tipologia del contratto, oltre alla congruità del canone.
L’agevolazione non compete qualora il contratto risulti carente anche di una solo requisito o includa requisiti non congrui, salvo integrazione delle parti mancanti o correzione mediante scrittura privata da depositare presso l’Ufficio delle Entrate per la registrazione.
2) di stabilire che per potere usufruire dell’aliquota agevolata i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente attestare la sussistenza di diritto o di fatto delle succitate situazioni mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;