N. 5 DEL 18/02/2008
AVENTE AD OGGETTO:
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2008, le aliquote ICI già adottate nell’anno 2007, nella seguente misura:
Aliquota agevolata del 5 per mille per:
a) unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze, possedute da soggetti passivi persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;
b) unità immobiliare locata ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale;
c) unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli) o a parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle) che la utilizzano come abitazione principale;
d unità immobiliare concessa in locazione con contratto tipo, ex art. 2 c. 3 L. 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale solo dopo il terzo anno di contratto. Per i primi tre anni di contratto vige esenzione di imposta;
e) Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Aliquota del 7 per mille ordinaria per tutte le altre tipologie;
2) di confermare la detrazione di imposta ICI, per le abitazioni principali di tutti soggetti passivi nella seguente misura:
- € 105,00, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, nonché l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ulteriori € 80,00 in aggiunta ai 105,00 euro di cui al punto precedente per particolari categorie di contribuenti, rientranti nelle fasce di reddito e nei criteri già stabiliti dalla delibera di Giunta n. 6 del 13/02/2006 che in questa sede si confermano integralmente;
dando atto che:
- se la detrazione per l’abitazione principale non trova capienza nell’imposta dovuta per la prima casa, è scomputabile sull’imposta relativa alle pertinenze;
Si attesta la conformità degli elementi sopra indicati con quanto contenuto nel testo originale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2008 pubblicata all’Albo e depositata negli atti del Comune stesso.
Il Direttore 3^ Area
(Dott.ssa Valeria Soffriti)