COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N. 5  DEL 13/02/2006

 

 

AVENTE AD OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI E IMPOSTE PER L'ANNO 2006. CONFERMA ALIQUOTE IN VIGORE PER IL 2005

 

La Giunta Comunale

 

DELIBERA

 

 

1)      di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2006 nella misura dello 0,50%;

 

2)      di confermare, per l’anno 2006, le tariffe vigenti in materia di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

 

3)      di confermare per l’anno 2006, le aliquote ICI già adottate nell’anno precedente, nella seguente misura:

 

-         aliquota agevolata del 5 per mille per:

 

a)      Unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze, possedute da soggetti passivi persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;

 

b)      Unità immobiliare locata ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale;

 

c)      Unità immobiliare data in comodato gratuito a parenti fino al 2^ grado o ad affini fino al 1^ grado che la occupano come loro abitazione principale;

 

d)      Unità immobiliare data in locazione con contratto tipo, ex art. 2 c. 3 L. 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale solo dopo il terzo anno di contratto. Per i primi tre anni di contratto vige esenzione di imposta;

 

e)      Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

-         aliquota del 7 per mille ordinaria per tutte le altre tipologie;

 

 

4)       di confermare la detrazione di imposta ICI, per le abitazioni principali di tutti soggetti passivi nella seguente misura:

 

-          Euro 105,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente  assegnati dagli Istituti Autonomi  per le Case Popolari;

 

-            Euro 150,00 per particolari categorie a basso reddito da definire  con propria  successiva deliberazione;

 

-            di dare atto che se la detrazione per l’abitazione principale non trova capienza nell’imposta dovuta per la prima casa, è scomputabile sull’imposta relativa alle pertinenze;

 

 

Si attesta la conformità degli elementi sopra indicati con quanto contenuto nel testo originale della deliberazione di Giunta n. 5 del 13/02/206 pubblicata all’Albo e depositata negli atti del Comune stesso.

 

                                                                                              F.to Il Direttore 3^ Area

                                                                                                    Rag. Anna Dinelli