Visti:
- il D.Lgs. 504/92 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili ed in particolare l'art. 6 che disciplina i criteri di determinazione delle aliquote;
- il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili;
Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2005 le aliquote ICI nelle seguenti misure:
- aliquota agevolata del 5 per mille per:
a) Unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze, possedute da soggetti passivi persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;
b) Unità immobiliare locata ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale;
c) Unità immobiliare data in comodato gratuito a parenti fino al 2^ grado o ad affini fino al 1^ grado che la occupano come loro abitazione principale;
d) Unità immobiliare data in locazione con contratto tipo, ex art. 2 L. 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale solo dopo il terzo anno di contratto. Per i primi tre anni di contratto vige esenzione di imposta;
e) Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- aliquota del 7 per mille ordinaria per tutte le altre tipologie;
Ritenuto, altresì, di determinare la detrazione di imposta ICI, per le abitazioni principali di tutti soggetti passivi nella seguente misura:
- € 105,00, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- € 150,00 per particolari categorie a basso reddito da definire con propria successiva deliberazione;
Visto l’art. 42, comma 2 lett. f) del D. Lgs. 267/2000 che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
Acquisito il parere di regolarità tecnica, favorevolmente espresso dal Direttore dell’Area Finanziaria e Gestione Risorse Umane, ai sensi dell’art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1) di determinare per l'anno 2005 l'aliquota ICI nelle seguenti misure:
- aliquota agevolata del 5 per mille per:
a) Unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze, possedute da soggetti passivi persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;
b) Unità immobiliare locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
c) Unità immobiliare data in comodato gratuito a parenti fino al 2^ grado o ad affini fino al 1^ grado che la occupano come loro abitazione principale;
d) Unità immobiliare data in locazione con contratto tipo, ex art. 2 L. 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale principale solo dopo il terzo anno di contratto. Per i primi tre anni di contratto vige esenzione di imposta;;
e) Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- aliquota del 7 per mille ordinaria per tutte le altre tipologie;
2) di determinare la detrazione di imposta ICI, per le abitazioni principali di tutti soggetti passivi nella seguente misura:
- € 105,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- € 150,00 per particolari categorie a basso reddito da definire con propria successiva deliberazione;
3) di dare atto che se la detrazione per l’abitazione principale non trova capienza nell’imposta dovuta per la prima casa, è scomputabile sull’imposta relativa alle pertinenze;
4) di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – co. 4 – D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l’urgenza di provvedere in merito