N° 8 DEL 02/02/2009
D E L I B E R A
- di approvare la proposta della Giunta comunale di cui in premessa e di determinare conseguentemente per l’anno 2009, con effetto dal primo gennaio, le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta comunale sugli Immobili nelle misure seguenti:
Aliquota ridotta 6 per mille per:
L’unità immobiliare di categoria catastale A1-A8-A9, adibita ad abitazione principale con applicazione della detrazione nella misura di Euro 103,29 annue
L’unità immobiliare di categoria catastale A1–A8-A9 concessa dal possessore in uso gratuito ai parenti di 1’ grado in linea retta che la occupano quale loro abitazione principale (Articolo 5 del Regolamento Comunale ICi)
In caso di possesso di più pertinenze ne viene esentata solo una e di tutte solo quella che ha la rendita catastale inferiore. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto (Categoria catastale C6 – C7), la soffitta e la cantina (Categoria catastale C2).
Aliquota 0,00 per mille (zero virgola zero per mille) per:
L’unità immobiliare concessa dal proprietario in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’articolo 2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998, nr. 431.
Si precisa che per aver diritto all’agevolazione, il locatario deve eleggere la propria residenza anagrafica nell’immobile o vi provveda entro sei mesi dalla stipula del contratto.
3) Aliquota maggiorata 9 per mille per:
le unità immobiliari ad uso abitativo e sue pertinenze sottratte al mercato delle locazioni e che risultino prive di contratto di locazione registrato da oltre 24 mesi (articolo 2, comma 4, Legge N.431 del 9/12/1998).
NOTA:
A) s’intende per “alloggio non locato” l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) utilizzabile ai fini abitativi non tenuta a disposizione dal possessore per uso personale diretto e non locata né data in comodato a terzi.
B) s’intende per “residenza secondaria” o “seconda casa” l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
Non sono considerati sfitti e pertanto si applica l’aliquota del 7 per mille:
1) appartamenti concessi in comodato oppure utilizzati esclusivamente da parenti di 2’ e 3 grado ed affini fino al 1’ grado (Fratelli e sorelle, nipoti - figli dei figli - e nonni sono parenti di secondo grado. Zii e nipoti - figli di un fratello o una sorella - sono parenti di terzo grado. Sono affini di primo grado il suocero, genero e nuora).
2) appartamenti destinati a seconda casa così come definiti nella nota al punto B)
Aliquota ordinaria 7 per mille per:
o Le aree fabbricabili,
o tutti gli altri fabbricati (tranne quelli esenti ai sensi dell’articolo 1 D.L. N.93/2008 che vengono più sotto elencati)
(N.B. sono assoggettate a questa aliquota anche le pertinenze di tutte le abitazioni principali possedute in aggiunta alla prima)
AUTOCERTIFICAZIONI
Nel primo anno di applicazione, al fine di poter usufruire dell’esenzione o riduzione dell’imposta, il proprietario/comproprietario, entro il 16 dicembre 2009 dovrà produrre all’Ufficio Tributi le autocertificazioni per le seguenti fattispecie:
*abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta
*abitazione concessa in locazione ai sensi dell’art.2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 (può essere prodotta copia del contratto)
*abitazione tenuta a disposizione
*abitazione concessa in comodato (può essere prodotta copia del contratto)
*abitazione utilizzata da parenti di 2° e 3° grado ed affini fino al 1° grado
L’autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.
- di elencare di seguito i fabbricati esenti dall’ICI perchè abitazione principale o ad essa assimilate (Art.1 del D.L. 27/05/2008 n.93 convertito nella Legge n.126/2008):
per abitazione principale si intende:
quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente. Per dimora abituale di regola si intende quella di residenza anagrafica.(Sono escluse le abitazioni di categorie catastali A1, A8 e A9)
quella di proprietà del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio purchè non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Sasso Marconi
è assimilata all’abitazione principale:
quella data in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitore figlio e viceversa) (Art.5 del Regolamento Comunale ICI)
la pertinenza (una sola) dell’abitazione principale anche se distintamente iscritta in catasto (Art.4 del Regolamento Comunale ICI)
In caso di possesso di più pertinenze ne viene esentata solo una e di tutte solo quella che ha la rendita catastale inferiore. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto (Categoria catastale C6 – C7), la soffitta e la cantina (Categoria catastale C2).
- di trasmettere, ai sensi della circolare del 16 aprile 2003 N.3/DPF, copia della presente deliberazione, dopo la sua adozione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche fiscali, al seguente indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it
Con successiva votazione palese dal seguente esito: 12 voti favorevoli e 5 contrari (Veronesi e Cruciani “Per Sasso Marconi”; Bortolotti “FI-PdL”; Lamma e Davalli “AN-PdL”), si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000.