N° 17 DEL 27/03/2008
D E L I B E R A
- di approvare la proposta della Giunta comunale di cui in premessa e di determinare conseguentemente per l’anno 2008, con effetto dal primo gennaio, le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta comunale sugli Immobili nelle misure seguenti:
- Aliquota ordinaria 7 per mille per:
“altri fabbricati”
aree fabbricabili
- Aliquota ridotta 6 per mille per:
L’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e detenuta a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione
L’unità immobiliare di proprietà del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio purchè non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Sasso Marconi
Esclusivamente in questo caso la detrazione e ulteriore detrazione per abitazione principale si applica in proporzione alla quota di possesso.
L’unità immobiliare pertinenza dell’abitazione principale anche se distintamente iscritta in catasto. (Art.4 del Regolamento Comunale ICI)
In caso di possesso di più pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o in altro edificio o complesso immobiliare, si applica l’aliquota ridotta alla pertinenza che ha la rendita catastale inferiore.
Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto (Categoria catastale C6 – C7), la soffitta e la cantina (Categoria catastale C2).
L’unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale (Art.5 del Regolamento Comunale ICI)
Si precisa che in questo caso:
- E’ riconosciuta solo l’aliquota ridotta e non anche la detrazione per abitazione principale;
- In caso di comproprietà l’agevolazione è estesa all’intero immobile.
Nel primo anno di applicazione, il proprietario (o comproprietari), al fine di poter usufruire dell’aliquota ridotta, deve produrre autocertificazione all’Ufficio Tributi, entro il termine previsto per il versamento dell’imposta. Tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.
- Esenzione per:
L’unità immobiliare concessa dal proprietario in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’articolo 2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431.
Si precisa che per aver diritto all’agevolazione, il locatario deve eleggere la propria residenza anagrafica nell’immobile o vi provveda entro sei mesi dalla stipula del contratto.
Nel primo anno di applicazione, il proprietario, al fine di poter usufruire dell’aliquota ridotta, deve produrre all’ufficio tributi entro il termine previsto per il versamento dell’imposta, fotocopia del contratto di locazione o autocertificazione. Tale documentazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.
- Aliquota maggiorata pari al 9 per mille per:
- le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze sottratte al mercato delle locazioni e che risultino prive di contratto di locazione registrato da oltre 24 mesi (articolo 2, comma 4, Legge N.431 del 9/12/1998).
Per abitazioni sfitte devono intendersi quelle non occupate oppure occupate ma prive di contratto di locazione registrato.
Non sono considerati sfitti e pertanto si applica l’aliquota del 7 per mille:
1) appartamenti concessi in comodato oppure utilizzati esclusivamente da parenti di 2’ e 3 grado ed affini fino al 1’ grado (Fratelli e sorelle, nipoti - figli dei figli - e nonni sono parenti di secondo grado. Zii e nipoti - figli di un fratello o una sorella - sono parenti di terzo grado. Sono affini di primo grado il suocero, genero e nuora).
2) case di villeggiatura occupate direttamente dal proprietario il cui uso sia comprovato dall’esistenza di adeguati consumi delle utenze domestiche, arredamenti ecc. di cui deve essere intestatario.
Nel primo anno di applicazione ed in entrambi i casi, il proprietario (o comproprietari), al fine di poter utilizzare l’aliquota del 7 per mille, deve produrre autocertificazione all’Ufficio Tributi, entro il termine previsto per il versamento dell’imposta. Tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.
DETRAZIONI: |
Per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica del contribuente (art. 8 comma 2 del D.Lgs 504/1992 così come modificato dall’art. 1 comma 173 lettera b. della Legge Finanziaria 2007) che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, spetta una detrazione annua dell’imposta pari a € 103,29.
La Legge finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007 N.244) ha disposto una ulteriore detrazione da calcolarsi come segue:
“Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza del soggetto passivo, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille calcolato sul valore imponibile fino alla concorrenza di € 200”.
L’ulteriore detrazione non si applica alle unità immobiliari con categoria catastale A1, A8 e A9”.
Detta ulteriore detrazione va a sommarsi con la detrazione per abitazione principale o la detrazione per persone ritirate dal lavoro.
Fermo restando che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, qualora l’ammontare della stessa non trovi totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, la parte residua può essere computata in diminuzione in quella dovuta per la pertinenza.
ULTERIORE DETRAZIONE PER RITIRATI DAL LAVORO |
La detrazione annua per abitazione principale è elevata a € 154,94 (da rapportare alla propria quota di detrazione) per le persone ritirate dal lavoro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
€ 436,14 per nuclei di una persona (corrispondente ad un reddito annuo di € 5.669,82)
€ 327,11 per nuclei di due persone (corrispondente ad un reddito annuo di € 8.504,86)
€ 283,50 per nuclei di 3 o più persone (corrispondente ad un reddito annuo di € 11.056,50);
Per il riconoscimento del sopracitato diritto all’ulteriore detrazione per ritirati dal lavoro per l’anno 2008 i contribuenti che si trovano nelle suddette condizioni dovranno far pervenire all’Ufficio Tributi un’autocertificazione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta.
Tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.
- di trasmettere, ai sensi della circolare del 16 aprile 2003 N.3/DPF, copia della presente deliberazione, dopo la sua adozione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche fiscali, al seguente indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it