- di approvare la proposta della Giunta comunale per la conferma delle aliquote e delle detrazioni ICI determinate con deliberazione della stessa n. 23 del 28.2.2006;
- di determinare per l’anno 2007, con effetto dal primo gennaio, le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta comunale sugli Immobili nella misura seguente:
· Aliquota ordinaria 7 per mille (sette per mille)
· Aliquota ridotta 6 per mille (sei per mille) per:
Ø L’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e detenuta a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (comma 173 legge Finanziaria)
Ø L’unità immobiliare pertinenza dell’abitazione principale anche se distintamente iscritta in catasto. (Art. 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 24.1.2000)
Ø L’unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale.(Art. 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 24.1.2000)
Si precisa che:
1. E’ riconosciuta solo l’aliquota ridotta e non anche la detrazione per abitazione principale;
Nel primo anno di applicazione, il proprietario (o comproprietari), al fine di poter usufruire dell’aliquota ridotta, deve produrre autocertificazione all’Ufficio Tributi, entro il termine previsto per il versamento dell’imposta. Tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.
· Aliquota 0,01 per mille (zero virgola zero uno per mille) per:
Ø L’unità immobiliare concessa dal proprietario in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’articolo 2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998, nr. 431.
Si precisa che per aver diritto all’agevolazione, il locatario deve eleggere la propria residenza anagrafica nell’immobile o vi provveda entro sei mesi dalla stipula del contratto.
L’agevolazione viene applicata anche alla pertinenza dell’abitazione, purchè indicata nel contratto d’affitto.
Nel primo anno di applicazione, il proprietario, al fine di poter usufruire dell’aliquota ridotta, deve produrre all’ufficio tributi entro il termine previsto per il versamento dell’imposta, fotocopia del contratto di locazione o autocertificazione. Tale documentazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.
DETRAZIONI: |
Per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, spetta una detrazione annua dell’imposta pari a € 103,29.
Fermo restando che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, qualora l’ammontare della stessa non trovi totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, la parte residua può essere computata in diminuzione in quella dovuta per la pertinenza.
ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: |
La detrazione annua per abitazione principale è elevata a € 154,94 per coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
€ 427,58 mensile per nuclei di una persona
€ 320,69 mensile pro-capite per nuclei di due persone
€ 277,93 mensile pro-capite per nuclei di 3 o più persone
Per il riconoscimento del sopracitato diritto all’ulteriore detrazione per l’anno 2007 e solamente nel caso di prima applicazione, i contribuenti che si trovano nelle suddette condizioni dovranno far pervenire all’Ufficio Tributi un’autocertificazione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta.
Tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.