C O M U N E   D I   S A S S O   M A R C O N I

PROVINCIA DI BOLOGNA

  

ESTRATTO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

  23     DEL  28/02/2006

 

OGGETTO:              DETERMINAZIONE    ALIQUOTE   IMPOSTA   COMUNALE   SUGLI

                       IMMOBILI PER L'ANNO 2006

 

 omissis

 

                                                              LA GIUNTA COMUNALE

omissis

D E L I B E R A

 

-        di determinare per l’anno 2006,  con effetto dal primo gennaio, le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta comunale sugli Immobili nella misura seguente:

 

·       Aliquota ordinaria 7 per mille (sette per mille)

 

·       Aliquota ridotta 6 per mille (sei per mille) per:

 

Ø     L’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e detenuta a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione

 

Ø     L’unità immobiliare pertinenza dell’abitazione principale anche se distintamente iscritta in catasto. (Art. 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 24.1.2000)

 

Ø     L’unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale.(Art. 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 24.1.2000)

 

Si precisa che:

1.     E’ riconosciuta solo l’aliquota ridotta e non anche la detrazione per abitazione principale;

  1. L’aliquota ridotta è estesa alla pertinenza dell’immobile concesso in uso gratuito;
  2. In caso di comproprietà l’agevolazione è estesa all’intero immobile.

 

Nel primo anno di applicazione, il proprietario (o comproprietari), al fine di poter usufruire dell’aliquota ridotta, deve produrre autocertificazione all’Ufficio Tributi, entro il termine previsto per il versamento dell’imposta. Tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.

 

·       Aliquota   0,01  per mille (zero virgola zero uno  per mille) per:

 

Ø     L’unità immobiliare concessa dal proprietario in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’articolo 2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998, nr. 431.

 

Si precisa che per aver diritto all’agevolazione, il locatario deve eleggere la propria residenza anagrafica nell’immobile o vi provveda entro sei mesi dalla stipula del contratto.

L’agevolazione viene applicata anche alla pertinenza dell’abitazione, purchè indicata nel contratto d’affitto.

Nel primo anno di applicazione, il proprietario, al fine di poter usufruire dell’aliquota ridotta, deve produrre all’ufficio tributi entro il termine previsto per il versamento dell’imposta, fotocopia del contratto di locazione o autocertificazione. Tale documentazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.

 

DETRAZIONI:

 

Per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, spetta una detrazione annua dell’imposta pari a € 103,29.

 

Fermo restando che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, qualora l’ammontare della stessa non trovi totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, la parte residua può essere computata in diminuzione in quella dovuta per la pertinenza.

 

ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

 

La detrazione annua per abitazione principale è elevata a € 154,94  per coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

 

  1. abbiano compiuto 60 anni alla data dell’ 1.1.2006;

 

  1. che all’interno del nucleo famigliare almeno un componente sia in possesso di un reddito di pensione;

 

  1. il reddito del nucleo famigliare non deve essere superiore al minimo vitale determinato con deliberazione della Giunta Comunale N.71 del 24 maggio 2005 e precisamente:

 

€ 420,02 mensile per nuclei di una persona

€ 315,15 mensile pro-capite per nuclei di due persone

€ 273,13 mensile pro-capite per nuclei di 3 o più persone

 

  1. siano in possesso del solo appartamento dove vivono quale loro proprietà immobiliare alla data dell’1.1.2006; saranno ricompresi in questa categoria anche coloro che oltre all’abitazione principale siano in possesso di un garage o posto macchina o magazzino;

 

  1. che nessun familiare dimorante nell’appartamento possieda altre proprietà immobiliari oltre a quella per la quale viene chiesta l’ulteriore detrazione.

 

Per il riconoscimento del sopracitato diritto all’ulteriore detrazione per l’anno 2006 e solamente nel caso di prima applicazione, i contribuenti che si trovano nelle suddette condizioni dovranno far pervenire all’Ufficio Tributi un’autocertificazione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta.

Tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.

 

omissis