Imposta Comunale sugli immobili – Determinazione Aliquote anno 2008
COMUNE di PIANORO
Delibera Consiglio Comunale n.2 del 06/02/2008
Il Consiglio Comunale
………………..omissis………………
DELIBERA
- di stabilire quindi le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per il 2008, come segue:
5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario o del titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, compresa una pertinenza;
5 per mille per le unità immobiliari date in uso a familiari di primo grado, con esclusione dei contitolari del soggetto passivo d’imposta, che la utilizzano come abitazione principale (compresa una pertinenza) senza applicazione della detrazione prevista per legge. L’unità immobiliare deve essere per il familiare utilizzatore abitazione principale; non è necessaria la registrazione dell’eventuale contratto di comodato gratuito essendo sufficiente la residenza del familiare utilizzatore per familiare di 1° grado si intende il rapporto che intercorre in linea retta (genitori e figli) così come previsto dagli articoli n. 74, 75 e 76 del Codice Civile, con esclusione del coniuge. Coloro che usufruiscono di tale aliquota debbono presentare apposita comunicazione;
5,4 per mille per tutte le altre tipologie di immobili compresi i garage C6 non di pertinenza, (escluse le unità immobiliari comprese nelle categorie catastali C-D-A10), aree edificabili;
7 per mille per le unità immobiliari comprese nelle categorie catastali C-D-A10;
7 per mille per le abitazioni non locate o a disposizione da meno di 2 anni;
9 per mille per le abitazioni non locate o a disposizione da più di 2 anni;
0,5 per mille per i proprietari immobiliari che diano corso all’accordo decentrato territoriale a valere anche per il Comune di Pianoro in attuazione della Legge n. 431/1998, art. 2 comma 3, previa accettazione, rispetto ed applicazione dell’accordo e degli allegati siglati in data 7.10.1999 e successive rinegoziazioni (2.12.2003), dalle maggiori organizzazioni di categoria abilitate alla sottoscrizione, a persone fisiche che la utilizzano come abitazione principale. Per poter beneficiare di questa applicazione, i titolari delle unità immobiliari in oggetto sono tenuti alla presentazione di apposita comunicazione;
- di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29;
- di applicare l'ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille della base imponibile, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, calcolata nel seguente modo:
Alla luce della Risoluzione ministeriale 31.1.2008 sopra richiamata e considerata la precedente modalità applicativa delle ulteriori detrazioni stabilite dal Comune, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si deve sottrarre prima l’importo della detrazione pari a € 103,29 e, solo se si verificano le condizioni stabilite per l’applicazione dell’ulteriore detrazione statale, si deve sottrarre l’importo aggiuntivo pari all’1,33 per mille della base imponibile dell’unità immobiliare in esame, comunque entro il limite dei 200 euro, fermo restando che l’importo totale delle detrazioni può essere usufruito fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Si precisa che, se l'ammontare della detrazione non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per l'unica pertinenza.
L’ambito operativo dell’ulteriore detrazione in esame si estende anche agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari.
- di non avvalersi della facoltà di applicare l'ulteriore detrazione per i pensionati e i soggetti in condizione non lavorativa a decorrere dall'1.1.2008 per le ragioni indicate in premessa.