IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2006

Comune di Pianoro

Delibera Giunta Comunale n.7 del 25/01/2006

LA GIUNTA COMUNALE

………………OMISSIS……………

DELIBERA

1) Di determinare, per le ragioni espresse in premessa, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili fissate per l’anno 2006, come di seguito descritto:

- 5,0 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario o del titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione;  facente parte dell’abitazione principale anche una pertinenza;

- 5,0 per mille per le unità immobiliari date in uso a familiari di primo grado che la utilizzano come abitazione principale (compresa una pertinenza) senza applicazione della detrazione pari a € 103,30; l’unità immobiliare deve essere per il familiare utilizzatore l’abitazione principale; non è necessaria la registrazione dell’eventuale contratto di comodato gratuito essendo sufficiente la residenza del familiare utilizzatore, per familiare di 1° grado si intende il rapporto che intercorre in linea retta (genitori e figli) così come previsto dagli articoli n.74 75 e 76 del Codice Civile, con esclusione del coniuge, coloro che usufruiscono di tale aliquota debbono presentare apposita comunicazione;

- 5,4 per mille per tutte le altre tipologie di immobili compresi i garages C6 non di pertinenza, (escluse le unità immobiliari comprese  nelle categorie catastali C-D-A10), aree edificabili;

- 7 per mille per le unità immobiliari comprese nelle categorie catastali C-D-A10;

- 7 per mille per le abitazioni non locate o a disposizione da meno di 2 anni;

- 9 per mille per le abitazioni non locate o a disposizione da più di 2 anni;

2) Di stabilire allo 0,5 per mille l’aliquota per tutti quei proprietari immobiliari che diano corso all’accordo decentrato territoriale a valere anche per il Comune di Pianoro in attuazione della Legge n.431/1998, art.2 comma 3, previa accettazione, rispetto ed applicazione dell’accordo e degli allegati siglati in data 7.10.1999 dalle maggiori organizzazioni di categoria abilitate alla sottoscrizione; per poter beneficiare di questa applicazione, i titolari delle unità immobiliari in oggetto sono tenuti alla presentazione della comunicazione così come previsto dall’art. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sull' I.C.I.;

3) Di stabilire la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,30;

4) Di stabilire, inoltre, un’ulteriore detrazione di € 75,00 per un totale di € 178,30 per pensionati e soggetti in condizione non lavorativa allorché sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’ 01.01.2006. Nel caso in cui l’appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) essere in condizione non lavorativa e con un reddito imponibile non superiore a € 7.069,27 annui riferito all’anno 2005; qualora sussistano altri componenti il nucleo familiare, questi non devono possedere alcuna ulteriore proprietà immobiliare e il loro reddito imponibile sommato a quello dell’avente diritto non deve superare:

- € 14.138,54 per due componenti;

- € 21.207,81 per tre componenti;

- per ogni ulteriore componente vanno sommati € 7.069,27;

L’ulteriore detrazione viene eventualmente divisa in parti uguali tra i soggetti possessori dei requisiti.

Per il riconoscimento del sopracitato diritto all’ulteriore detrazione per l’anno 2006 i contribuenti dovranno far pervenire entro il termine previsto per il versamento dell’imposta, all’ufficio Tributi del Comune di Pianoro, tramite raccomandata o consegnata direttamente, l’autocertificazione in carta libera, attestante, sotto la propria responsabilità, oltre ai dati anagrafici e codice fiscale, di essere in possesso di tutti i requisiti sopracitati, per il riconoscimento al diritto alla ulteriore detrazione per l’abitazione principale;

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), con votazione successiva e unanime.