IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 19 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, che prevede la facoltà di stabilire:
- “un’aliquota ridotta per gli immobili destinati ad abitazione principale” non rientranti nelle fattispecie esonerative di cui al D.L. 93/2008;
VISTO l’art. 24 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, che prevede la facoltà di stabilire:
- “un’aliquota ridotta per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone “concordato””;
- “un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto registrato”;
- “un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone “concordato” tramite l’Agenzia Metropolitana per l’Affitto”.
RITENUTO:
- di confermare per l’anno 2009 le seguenti aliquote I.C.I. deliberate per il 2008:
Ø aliquota ridotta per abitazione principale 5,8 per mille;
Ø aliquota ordinaria 7 per mille;
- di confermare per l’anno 2009, altresì, quanto alla detrazione ex art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quella stabilita nell’anno precedente (€. 103,30);
- di stabilire per l’anno 2009 le seguenti aliquote I.C.I. agevolate:
Ø aliquota agevolata 0,01 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone “concordato” tramite l’Agenzia Metropolitana per l’Affitto”, fermo restando che l’aliquota agevolata può essere applicata sia all’immobile adibito ad abitazione principale che a nr. una pertinenza.
Ø aliquota agevolata 5,8 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone “concordato”, fermo restando che l’aliquota agevolata può essere applicata sia all’immobile adibito ad abitazione principale che a nr. una pertinenza.
VALUTATA l’entrata prevista idonea a garantire la continuità sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo dei servizi erogati dal Comune, nonché gli equilibri del Bilancio in corso di approntamento.
VISTI l’articolo 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, recante “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”, nonché l’articolo 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali”, segnatamente la parte in cui si prevede che i comuni possano attivare la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all’ente creditore dei dati del pagamento stesso.
RITENUTO, alla luce della normativa nazionale e comunale suddetta di provvedere anche per l’anno 2009, in sostituzione della riscossione tramite il concessionario, alla riscossione diretta dell’imposta comunale sugli immobili.
VISTI:
- il D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- il D.Lgs. n. 109/1998 e succ. modificazioni ed integrazioni, recante “Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate…”;
- la Legge 662/1996;
- il D.Lgs. 342/1997;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- lo Statuto Comunale.
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, così come sottoscritti in calce al presente atto.
CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano.
1. DI CONFERMARE, per l’anno 2009, le seguenti aliquote I.C.I. vigenti nel corso dell’anno 2008:
Ø aliquota ridotta per abitazione principale 5,8 per mille;
Ø aliquota ordinaria 7 per mille;
2. DI CONFERMARE per l’anno 2009, la detrazione di euro 103,30 per le abitazioni principali non rientranti nel regime esonerativo, come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dal regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
3. DI STABILIRE per l’anno 2009, le seguenti aliquote I.C.I. agevolate:
Ø aliquota agevolata 0,01 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone “concordato” tramite l’Agenzia Metropolitana per l’Affitto”, fermo restando che l’aliquota agevolata può essere applicata sia all’immobile adibito ad abitazione principale che a nr. una pertinenza.
Ø aliquota agevolata 5,8 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone “concordato”, fermo restando che l’aliquota agevolata può essere applicata sia all’immobile adibito ad abitazione principale che a nr. una pertinenza.
4. DI APPROVARE l’allegato schema riepilogativo (sub-A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.-
5. DI CONFERMARE per l’anno 2009, in sostituzione della riscossione tramite il concessionario, la riscossione diretta dell’Imposta Comunale sugli Immobili.-
6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.-
7. DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, dopo successiva, separata ed unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 ‑ 4° comma – del D.Lgs. 267/18.08.2000.-
Regolarità Tecnica e Contabile
Parere favorevole
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Amministrativa
F.to Dott. Luca Sammarchi