Il Sindaco – Andrea Marchi, illustra novità rispetto al 2007, fra cui le aliquote agevolate previste per favorire gli affitti.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATE:
- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 26/01/2002, avente ad oggetto “ Determinazione aliquote e detrazione I.C.I. - anno 2002”;
- la Deliberazione di G.C. n. 4 del 23/01/2003, avente ad oggetto “ Conferma aliquote e detrazione I.C.I. - anno 2003”;
- la Deliberazione di G.C. n. 93 del 22/12/2003, avente ad oggetto “ Conferma aliquote e detrazione I.C.I. - anno 2004”;
- la Deliberazione di G.C. n. 9 del 21/02/2005, avente ad oggetto “ Conferma aliquote e detrazione I.C.I. - anno 2005”;
- la Deliberazione di G.C. n. 8 del 27/02/2006, avente ad oggetto “ Conferma aliquote e detrazione I.C.I. - anno 2006”.
- la Deliberazione di C.C. n. 17 del 12/03/2007 avente ad oggetto “ Approvazione aliquote e detrazione I.C.I. - anno 2007”.

 

VISTO l’art. 24 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, che prevede la facoltà di stabilire:

- “un’aliquota ridotta per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone “concordato””;

- “un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto registrato”;

- “un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone “concordato” tramite l’Agenzia Metropolitana per l’Affitto”.

 

RITENUTO:

- di confermare per l’anno 2008 le seguenti aliquote I.C.I. deliberate per il 2007:

Ø      aliquota ridotta       5,8 per mille;

Ø      aliquota ordinaria       7 per mille;

- di confermare per l’anno 2008, altresì, quanto alla detrazione ex art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quella stabilita nell’anno precedente (€. 103,30);

- di stabilire per l’anno 2008 le seguenti aliquote I.C.I. agevolate:

Ø      aliquota agevolata         0,01 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone “concordato” tramite l’Agenzia Metropolitana per l’Affitto”, fermo restando che l’aliquota agevolata può essere applicata sia all’immobile adibito ad abitazione principale che a n. una pertinenza;

Ø      aliquota agevolata         5,8 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone “concordato”, fermo restando che l’aliquota agevolata può essere applicata sia all’immobile adibito ad abitazione principale che a n. una pertinenza;

 

VALUTATA l’entrata complessiva prevista con l’applicazione dell’imposta, idonea a garantire la continuità sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo dei servizi erogati dal Comune, nonché gli equilibri del Bilancio in corso di approntamento;

 

VISTI l’articolo 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, recante “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”, nonché l’articolo 36 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali”, segnatamente la parte in cui si prevede che i comuni possano attivare la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all’ente creditore dei dati del pagamento stesso;

 

RITENUTO, alla luce della normativa nazionale e comunale suddetta di provvedere anche per l’anno 2008, in sostituzione della riscossione tramite il concessionario, alla riscossione diretta dell’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTI:

- il D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

- il D.Lgs. n. 109/1998 e succ. modificazioni ed integrazioni, recante “Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate…”;

- la Legge 662/1996;

- il D.Lgs. 342/1997;

- il D.Lgs. 267/2000;

- il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

- lo Statuto Comunale;

 

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

                  

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità  tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, così come sottoscritti in calce al presente atto;

 

CON VOTI favorevoli a maggioranza n. 10, contrari n. 5 ( = minoranza: Mastacchi M., Verzieri E., Musolesi G., Marzadori M.  e Pavesi E.M.), resi per alzata di mano;

 

DELIBERA

 

1. DI CONFERMARE, per l’anno 2008, le seguenti aliquote I.C.I. vigenti nel corso dell’anno 2007:

Ø      aliquota ridotta       5,8 per mille;

Ø      aliquota ordinaria       7 per mille;

 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2008, la detrazione di €uro 103,30 per tutte le abitazioni principali, come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

 

3. DI STABILIRE per l’anno 2008, le seguenti aliquote I.C.I. agevolate:

Ø      aliquota agevolata         0,01 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone “concordato” tramite l’Agenzia Metropolitana per l’Affitto”, fermo restando che l’aliquota agevolata può essere applicata sia all’immobile adibito ad abitazione principale che a n. una pertinenza.

Ø      aliquota agevolata         5,8 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone “concordato”, fermo restando che l’aliquota agevolata può essere applicata sia all’immobile adibito ad abitazione principale che a n. una pertinenza.

 

4. DI APPROVARE lo schema riepilogativo (allegato “sub A”), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.-

 

5. DI CONFERMARE per l’anno 2008, in sostituzione della riscossione tramite il concessionario, la riscossione diretta dell’Imposta Comunale sugli Immobili.-

 

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.-

 

7. DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, dopo successiva, separata votazione: favorevoli a maggioranza n. 10, contrari n. 5 (= minoranza: Mastacchi, Verzieri, Musolesi, Marzadori e Pavesi), resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 ‑ 4° comma – del D.Lgs. 267/18.08.2000.-

 

 

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 - C. 1 – D.LGS. 267/18.08.2000

 

Regolarità  Tecnica  e Contabile

Parere favorevole

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Amministrativa

Dott. Luca Sammarchi

 

 

 

 

 

 

 


                 COMUNE DI MONZUNO

 

 

            

            

 

                                    (Provincia di Bologna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.C.I.

Imposta Comunale sugli Immobili

 

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTE

 

 

 

 

aliquota

descrizione

 

 

 

 

ridotta

 - per gli immobili adibiti ad abitazione principale

5,8‰

 

 - per le pertinenze, ovvero nr. 1 C/2 o C/6 o C/7 (se le pertinenze sono più di una, si considera quella con superficie inferiore)

 

 

 

 

 

 

ordinaria

 - per tutti gli altri immobili (seconde case, negozi, garage, magazzini, cantine, ecc.

7‰

 

 - per le aree fabbricabili

 

 

 

 

 

 

agevolata

 - per i proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale (ed eventualmente una pertinenza), con regolare contratto a canone concordato

5,8‰

 

 

 - per i proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale (ed eventualmente una pertinenza), con regolare contratto a canone concordato tramite A.M.A.

0,01‰

 

 

 

 

 

 

detrazione

 - per abitazione principale di soggetti residenti (rapportate al reale periodo di possesso)

€ 103,30

 

 - per le pertinenze (per la parte dell'importo che non trova capienza nell'abitazione principale)