DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 90 DEL 21 DICEMBRE 2010.
OGGETTO:    IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)  ANNO 2010  – LINEE GUIDA E DISCIPLINA GENERALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

...OMISSIS...

RITENUTO, in materia di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011:
a) di proseguire la riscossione spontanea (diretta) del tributo introdotta dall’1.1.2003 invece che a mezzo dell’Agente della Riscossione per la Provincia di Bologna, Equitalia Polis S.p.A (Gruppo Equitalia S.p.A.), nel rispetto dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, dell’art. 36 della Legge 23.12.2000, n.388, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili che prevedono che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive con apposito atto, possa gestire direttamente la riscossione dell’I.C.I., sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria, nonché il pagamento tramite sistema bancario, in aggiunta o in sostituzione del pagamento presso il  Concessionario  del Servizio di Riscossione dei tributi;
b) di confermare la volontà già espressa con propria deliberazione Consiglio Comunale nr. 81 del 21.12.2009  e precedenti, in merito ai criteri di applicazione dell’imposta in relazione alle diverse fattispecie imponibili, inclusa la facoltà di deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, per i contratti di cui all’art. 2, comma 3 e all’art. 5, commi 1 e 2, della Legge nr. 431/1998 e successive modificazioni, aliquote agevolate, anche in deroga al limite minimo stabilito dalla legge, limitando l’agevolazione all’aliquota, per incentivare il mercato della locazione ed in particolare la stipulazione sul territorio comunale delle tre tipologie di contratto-tipo previste dall’accordo suddetto;
c) di confermare tutte le detrazioni di imposta in vigore nel 2010 e anni precedenti, determinate - ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992, nr.504 come risulta dall’atto Consiglio Comunale nr.114 del 22.12.1999, con adeguamento dei redditi di riferimento per la maggiore detrazione d’imposta spettante ai soggetti passivi già individuati con atto Consiglio Comunale nr.183 del 27.12.1996 e successivi di conferma;

RICHIAMATI gli articoli 6 e 8 del D.Lgs. 30.12.1992, nr.504, l’art. 4, comma 1, del D.L. 8.8.1996, nr. 437, convertito con modificazioni dalla Legge 24.10.1996, nr.556, il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e la deliberazione Consiglio Comunale. nr. 93 del 20.12.2007 vigenti sia alla data di entrata in vigore del D.L. 27.5.2008, nr. 93 che data di entrata in vigore della Legge 24.7.2008, nr. 126, di conversione – con modificazioni – del D.L. 93/2008 e la Risoluzione MEF nr.12/DF del 5.6.2008, per tutte le ipotesi da ricomprendere nel concetto di “assimilazione” e per la legittimazione dell'estensione dell’esenzione alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, nei limiti stabiliti nel regolamento comunale;

RITENUTO, inoltre, in materia di imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, nr. 446 e nel rispetto degli equilibri di bilancio:

1. di determinare nelle seguenti misure le aliquote di imposta:
- 6,0   per mille, aliquota ordinaria;
- 5,4  permille,  aliquota  ridotta  per abitazione principale per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 (non esentate dal D.L. nr. 93/2008, convertito in Legge nr. 126/2008) e relative pertinenze;
- 0,1  per mille, aliquota agevolata per alloggi locati con contratto-tipo Legge nr. 431/1998, art.2, comma 3 e art.5, commi 1 e 2 e relative pertinenze;
- 0,1  per mille,  aliquota  agevolata  per  i  primi  tre  anni  di attività  per  immobili art. 17/bis-“Nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo” del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, misura volta  a  favorire l’insediamento di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo sul territorio comunale;
- 7,0  per  mille,  aliquota  maggiorata  per  alloggi  non  locati  -  come  individuati  dall’art.7-“alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)” del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili - e relative pertinenze;
- 7,0  per mille, aliquota maggiorata per altri fabbricati non locati, cioè per tutte le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali diverse dall’uso abitativo, non locate, né altrimenti utilizzate, misura volta a favorire il reimpiego,  soprattutto,dei fabbricati industriali  non utilizzati  (art.7/bis–"Fabbricato ad uso diverso dall’abitativo non locato"  del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili);

2. di determinare tutte le detrazioni di imposta stabilite ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992, nr.504, per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 (non esentate dal D.L. nr. 93/2008, convertito in Legge nr. 126/2008), confermandole nella stessa misura vigente  nell’anno  2010,  come risulta dall’atto Consiglio Cmunale n. 81 del 21.12.2009 e precisamente:
- Euro 103,29:  detrazione dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
- Euro 165,27:  detrazione dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale solo dei soggetti passivi in particolari situazioni di disagio economico-sociale individuati con l’atto ConsiglioComunale nr.183 del 27.12.1996 e successivi di conferma, salvo l’adeguamento per l’anno 2011,in misura dell'1,7%, con riferimento all’aumento del costo della vita, dei redditi stabiliti per l’anno 2010 con atto di Consiglio Comunale nr. 81 del 21.12.2009; 
- ad ulteriore precisazione di quanto indicato ai precedenti punti 1. e 2., ai fini del coordinamento degli atti e per semplificazione, di riepilogare nell'allegato prospetto "Aliquote, detrazioni I.C.I. per l'anno 2011", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente: le aliquote, con le principali fattispecie imponibili di riferimento; le detrazioni e maggiori detrazioni di imposta, con dettaglio dei  criteri di applicazione;

...OMISSIS...
DELIBERA
...OMISSIS...

2) in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di determinare – con decorrenza 1.1.2011 - ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.15.12.1997, nr. 446 e nel rispetto degli equilibri di bilancio – le aliquote e detrazioni di imposta come indicato in premessa e come risultanti dall’allegato prospetto "Aliquote, detrazioni I.C.I. per l'anno 2011", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, che riepiloga: le aliquote, con le principali fattispecie imponibili di riferimento; le detrazioni e maggiori detrazioni di imposta, con dettaglio dei  criteri di applicazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

...OMISSIS...

Allegato a deliberazione  n. 90 del 21 dicembre 2010
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  (I.C.I.)  ANNO 2011
Con riferimento alla deliberazione C.C. n. 90 del 21.12.2010 e al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, adottato con deliberazione C.C.n.140 del 17.12.98, modificato con C.C.: n.119/22.12.99, n.105/20.12.00, n.24/22.3.01,n.127/19.12.01, n.20/21.2.02,n.28/20.3.03, n.16/13.3.07, n.93/20.12.07, n.77/18.12.08, n.81 del 21.12.09, n.32/29.4.10
ALIQUOTE I.C.I. 2011:
6,0  per mille  ORDINARIA

 

 Si intende applicabile l’aliquota ordinaria del 6,0 per mille, ad es., nei seguenti casi:
- terreni agricoli, aree fabbricabili;
- fabbricati diversi dalle abitazioni, a condizione che risultino locati o altrimenti utilizzati - ATTENZIONE: dall’1.1.2007, i fabbricati ad uso diverso dall’abitativo, se non locati o altrimenti utilizzati, sono assoggettabili ad aliquota maggiorata del 7,0 per mille
- alloggi in contitolarità con altri soggetti, se utilizzati integralmente come abitazione principale (da risultanze anagrafiche) da uno o più contitolari, limitatamente a coloro che non li abitano e relative pertinenze;
- fabbricati inagibili e inabitabili;
- gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti aventi la residenza anagrafica nei medesimi alloggi e relative pertinenze - N.B.: ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 6,0 per mille per l’anno 2011, i soggetti passivi, devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste presentando ENTRO IL 16 DICEMBRE 2011, specifica autocertificazione – su modello predisposto dall’Ufficio Fiscalità - o la documentazione attinente. Detta autocertificazione ha validità dall’anno di imposta nel corso del quale viene presentata ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova autocertificazione attestante la variazione.
- alloggi dati in comodato,con contratto registrato,a parenti in linea retta di 2° grado, ivi residenti e relative pertinenze 
5,4  per mille RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE per unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 (non esentate dal D.L. 93/2008, convertito in Legge 126/2008) e relative pertinenze

 


 Si intende applicabile l’aliquota ridotta del 5,4 per mille nei casi previsti dall’art. 15 del Regolamento Comunale:
Oltre alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione di legge (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica, salvo prova contraria; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza anagrafica del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dallo I.A.C.P.; unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell’aliquota ridotta e detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale,come intesa dall’art.8,c.2, del D.Lgs.n.504/92:
a) L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) L’abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprietà o altro diritto reale, in uso gratuito a parenti in  linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche
N.B.: l’equiparazione all’abitazione principale è limitata alla sola applicazione dell’aliquota ridotta e non vale  per la detrazione per queste previste, la quale compete unicamente  per l’abitazione principale del possessore.
c) Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione per l’unificazione catastale delle unità medesime e che vengano comunicati gli estremi di eventuali atti autorizzativi rilasciati o denunce presentate presso l’Ufficio Tecnico Comunale per la variazione di cui trattasi. L’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
d) L’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
Ai sensi dell’art. 16/bis del Regolamento Comunale, si intende applicabile l’aliquota ridotta del 5,4 per mille agli immobili classificati C/2, C/6, C/7, di pertinenza dell’abitazione principale, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asserviti all’abitazione principale da parte dello stesso titolare del diritto reale sull’abitazione. Le pertinenze devono essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione. Se sono situate in stabili diversi, i cittadini dovranno presentare specifica autocertificazione o copia dell’atto di compravendita, per comprovare il rapporto di pertinenza esistente tra gli immobili 
0,1  per mille AGEVOLATA PER ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTO-TIPO L.431/98-Art.2,c.3 e art.5,c.1 e c.2 e relative pertinenze
 Si intende applicabile l’aliquota agevolata nei casi previsti  dall’art. 17/ter del Regolamento Comunale:
Abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprietà o altro diritto reale, in locazione esclusivamente mediante i contratti di cui all’art.2, comma 3 e all’art.5, commi 1 e 2, della Legge 9.12.1998, n. 431 e successive modificazioni. 
0,1  per mille AGEVOLATA, per i primi tre anni di attività, PER IMMOBILI art.17/bis-“Nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo” del Regolamento comunale I.C.I. e Regolamento comunale adottato con C.C. n. 45/2001
 Si intende applicabile l’aliquota agevolata nei casi previsti  dall’art. 17/bis del Regolamento Comunale:
 Immobile posseduto e direttamente e interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività da parte di nuove imprese formate da “giovani imprenditori”, in possesso dei requisiti definiti con Regolamento adottato con atto C.C. n. 45 del 17.5.2001 - N.B.:L’agevolazione è limitata ai primi tre anni di attività, da data iscrizione CCIAA o attribuzione P.IVA
7,0  per mille MAGGIORATA PER ALLOGGI NON LOCATI e relative pertinenze E ALTRI FABBRICATI NON LOCATI

 


 Si intende applicabile l’aliquota maggiorata:
1.  nei casi previsti  dall’art. 7 del Regolamento Comunale:
1.1. alloggio non locato, inteso quale unità immobiliare,classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della cat.A/10),utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e non locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizzi quale dimora abituale come da risultanze anagrafiche e non locata ai sensi dell’art.17/ter del Regolamento Comunale (Legge 431/98,art.2,c.3 e art.5,cc.1e 2), né data in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, ivi residenti,né data in comodato, con contratto registrato, a parenti in linea retta di 2° grado, ivi residenti. 
1.2. residenza secondaria o seconda casa, intesa quale unità immobiliare,classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della cat.A/10), che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto,stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale,in conformità alle risultanze anagrafiche,in altra unità immobiliare,in possesso o in locazione.
2. fabbricati diversi dalle abitazioni non locati o altrimenti utilizzati - ATTENZIONE: dall’1.1.2007 sono assoggettabili all’aliquota maggiorata del 7,0 per mille le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali diverse dall’uso abitativo che risultino non locate, né altrimenti utilizzate ai sensi dell’art.7/bis del Regolamento Comunale.
N.B.: TUTTI i soggetti passivi tenuti ad applicare per l’anno 2011 l’aliquota maggiorata del 7,0 per mille  devono presentare all’Ufficio Fiscalità, ENTRO IL 16 DICEMBRE 2011, specifica autocertificazione – su modello predisposto dall’Ufficio Fiscalità. Detta autocertificazione, ha validità dall’anno di imposta nel corso del quale viene presentata ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova autocertificazione attestante l’avvenuta variazione.
N.B.:  Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per l’anno 2011 per:
- fruire della maggiore detrazione di imposta per abitazione principale di cui all’art.14, c.1 del Regolamento
- applicare l’aliquota ridotta per abitazione principale nei casi indicati ai punti a), b), c), d) della tabella di cui sopra
- applicare l’aliquota agevolata per alloggi locati con contratto tipo Legge 431/1998 di cui all’art.17/ter del Regolamento
ENTRO IL 16 DICEMBRE 2011, mediante specifica autocertificazione - su modello predisposto dall’Ufficio Fiscalità - o presentazione della documentazione attinente Detta autocertificazione, ha validità dall’anno di imposta nel corso del quale viene presentata ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova autocertificazione attestante l’avvenuta variazione.

DETRAZIONI I.C.I. 2011  per unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9
 (non esentate dal D.L. 93/2008,  convertito in Legge 126/2008) :
DETRAZIONE RIFERITA A
Euro 103,29
  Detrazione dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l’ammontare della detrazione ecceda l’ammontare dell’imposta dovuta per abitazione principale)  del soggetto passivo
Euro 165,27

(Euro 103,29
+ Euro 61,97
di maggiore detrazione) Detrazione dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l’ammontare della detrazione ecceda l’ammontare dell’imposta dovuta per abitazione principale) solo dei soggetti passivi individuati con atto C.C.n.183 del 27.12.96 e successivi di conferma. Applicabile previa presentazione di specifica autocertificazione,su modello predisposto dall’Ufficio Fiscalità, ENTRO IL TERMINE DEL 16 DICEMBRE 2011.  Detta autocertificazione, ha validità dall’anno di imposta nel corso del quale viene presentata ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova autocertificazione attestante la variazione.
Si riepilogano i requisiti per il diritto all’elevazione da Euro 103,29 a Euro 165,27 dell’importo spettante per detrazione abitazione principale:
- il soggetto passivo deve essere in possesso del solo appartamento in cui risiede ad Ozzano dell’Emilia (con eventuale garage o posto macchina) e che costituisce la propria abitazione principale;
- il nucleo familiare del soggetto passivo, al 1° gennaio 2011, non deve avere altre proprietà immobiliari oltre a quella per la quale viene richiesta la maggiore detrazione di Euro 61,97, da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29 prevista dal  D.Lgs. n. 504/1992 per l’abitazione principale (nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare).
- Il soggetto passivo deve essere in possesso, al 1°gennaio 2011, dei requisiti seguenti, indicati nella delibera C.C. n.183 del 27.12.96, confermati con atti CCn.: 134/1998, 114/1999, 105/2000, 127/2001,107/2002,117/2003,107/2004,13/2006,13/2007,93/2007, 77/2008, n 81/2009, n.90/2010::
 avere compiuto il 60° anno d’età alla data del 1° gennaio dell’anno interessato essere in condizione non lavorativa e con soli redditi di pensione (come da modello CUD) non superiori a Euro 7.857,00 annui lordi riferiti all’anno precedente. Il reddito è quello del singolo contribuente, senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare.
 invalidità attestata al 100% e con reddito medio lordo pro-capite del nucleo familiare non superiore a Euro 14.970,00  il beneficio è esteso anche al caso in cui il nucleo familiare comprenda un componente con invalidità attestata al 100%
N.B.:  Nel caso di contitolari del diritto di proprietà/usufrutto/uso/abitazione, residenti nell’alloggio, aventi gli stessi  requisiti del richiedente, la maggiore detrazione di Euro 61,97 va divisa in parti uguali.  Se i requisiti non sono invece posseduti da tutti i residenti, i soli soggetti aventi diritto applicheranno la maggiore detrazione in base alla medesima  quota loro spettante per detrazione ordinaria.