Comune di Ozzano dell’Emilia

Provincia di Bologna

Settore Economico Finanziario

Unità Organizzativa Fiscalità

 

ALIQUOTE I.C.I. 2007 (deliberazione C.C. n.16 del 13.3.2007):

6,0 per mille ORDINARIA

Si intende applicabile l’aliquota ordinaria del 6,0 per mille, ad es., nei seguenti casi:

- terreni agricoli, aree fabbricabili;

- fabbricati diversi dalle abitazioni, inclusi i garage che non costituiscono pertinenza dell’abitazione principale ai sensi

dell’art. 16/bis del Regolamento Comunale, a condizione che risultino locati o altrimenti utilizzati -

ATTENZIONE: dall’1.1.2007, i medesimi fabbricati ad uso diverso dall’abitativo, qualora non locati o

altrimenti utilizzati, sono assoggettabili ad aliquota maggiorata del 7,0 per mille

- alloggi in contitolarità con altri soggetti, se utilizzati integralmente come abitazione principale (da risultanze

anagrafiche) da uno o più contitolari, limitatamente a coloro che non li abitano;

- fabbricati inagibili e inabitabili;

- gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti aventi la residenza anagrafica nei medesimi alloggi - N.B.: ai fini

dell’applicazione dell’aliquota del 6,0 per mille per l’anno 2007, i soggetti passivi, devono attestare la sussistenza delle

condizioni di diritto e di fatto richieste presentando ENTRO IL 16 DICEMBRE 2007, specifica autocertificazione – su modello

predisposto dall’Ufficio Fiscalità - o la documentazione attinente

ATTENZIONE: dall’1.1.2007 l’aliquota ordinaria aumenta dal 5,5 per mille al 6,0 per mille

5,4 per mille RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Si intende applicabile l’aliquota ridotta del 5,4 per mille nei casi previsti dall’art. 15 del Regolamento Comunale:

Oltre alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione di legge (abitazione nella quale il

contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario

finanziario e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica,salvo prova contraria; unità immobiliare, appartenente a

cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza anagrafica del socio assegnatario; alloggio regolarmente

assegnato dallo I.A.C.P.; unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente

all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell’aliquota ridotta e detrazione

d’imposta,sono equiparate all’abitazione principale,come intesa dall’art.8,c.2,del D.Lgs.n.504/92:

a) L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in

istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) L’abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprietà o altro diritto reale, in uso gratuito a parenti in linea retta

fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche

N.B.: l’equiparazione all’abitazione principale è limitata alla sola applicazione dell’aliquota ridotta e non vale per la

detrazione per queste previste, la quale compete unicamente per l’abitazione principale del possessore.

c) Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione

che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione per

l’unificazione catastale delle unità medesime e che vengano comunicati gli estremi di eventuali atti autorizzativi

rilasciati o denunce presentate presso l’Ufficio Tecnico Comunale per la variazione di cui trattasi. L’equiparazione

all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

d) L’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora

l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;.

Ai sensi dell’art. 16/bis del Regolamento Comunale, si intende applicabile l’aliquota ridotta del 5,4 per mille agli

immobili classificati C/2, C/6, C/7, di pertinenza dell’abitazione principale, a condizione che siano durevolmente ed

esclusivamente asserviti all’abitazione principale da parte dello stesso titolare del diritto reale sull’abitazione. Le

pertinenze devono essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione. Se sono situate in stabili

diversi, i cittadini dovranno presentare specifica autocertificazione o copia dell’atto di compravendita, per comprovare il

rapporto di pertinenza esistente tra gli immobili N.B.: E’ esclusa l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5,4 per mille per

le pertinenze dell’abitazione concessa in uso nelle forme di cui al precedente punto b)

0,0 per mille AGEVOLATA PER ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTO-TIPO L.431/98-Art.2,c.3 e art.5,c.1 e c.2

Si intende applicabile l’aliquota agevolata nei casi previsti dall’art. 17/ter del Regolamento Comunale:

Abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprietà o altro diritto reale, in locazione esclusivamente mediante i

contratti di cui all’art.2, comma 3 e all’art.5, commi 1 e 2, della Legge 9.12.1998, n. 431 e successive modificazioni.

 

N.B.: L’agevolazione è limitata alla sola aliquota e non vale per la detrazione di imposta, la quale compete unicamente per

l’abitazione principale del possessore

7,0 per mille MAGGIORATA PER ALLOGGI NON LOCATI E ALTRI FABBRICATI NON LOCATI

Si intende applicabile l’aliquota maggiorata:

1. nei casi previsti dall’ art. 7 del Regolamento Comunale :

1.1. alloggio non locato, inteso quale unità immobiliare,classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad

eccezione della cat.A/10),utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale

diretto e non locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizzi quale dimora abituale come da risultanze

anagrafiche e non locata ai sensi dell’art.17/ter del Regolamento Comunale (Legge 431/98,art.2,c.3 e art.5,cc.1e

2), né data in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, ivi residenti.

1.2. residenza secondaria o seconda casa, intesa quale unità immobiliare,classificata o classificabile nel gruppo

catastale A (ad eccezione della cat.A/10), che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento

o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto,stagionale o periodico o saltuario, avendo la

propria abitazione principale,in conformità alle risultanze anagrafiche,in altra unità immobiliare,in possesso o in

locazione.

2. fabbricati diversi dalle abitazioni non locati o altrimenti utilizzati - ATTENZIONE: dall’1.1.2007 sono

assoggettabili all’aliquota maggiorata del 7,0 per mille le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali

diverse dall’uso abitativo che risultino non locate, né altrimenti utilizzate ai sensi dell’ art.7/bis del Regolamento

Comunale.

 

N.B.: TUTTI i soggetti passivi tenuti ad applicare per l’anno 2007 l’aliquota maggiorata del 7,0 per mille devono

presentare all’Ufficio Fiscalità, ENTRO IL 16 DICEMBRE 2007, specifica autocertificazione – su modello

predisposto dall’Ufficio Fiscalità.

 

N.B.: Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per l’anno 2007 per:

- fruire della maggiore detrazione di imposta per abitazione principale di cui all’art.14, c.1 del Regolamento

- applicare l’aliquota ridotta per abitazione principale nei casi indicati ai punti a), b), c), d) della tabella di cui sopra

- applicare l’aliquota agevolata per alloggi locati con contratto tipo Legge 431/1998 di cui all’art.17/ter del Regolamento

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2007, mediante specifica autocertificazione -su modello predisposto dall’Ufficio Fiscalità-o presentazione

della documentazione attinente

 

DETRAZIONI I.C.I. 2007:

DETRAZIONE RIFERITA A

Euro 103,29 Detrazione dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative

pertinenze, solo nel caso in cui l’ammontare della detrazione ecceda l’ammontare dell’imposta dovuta per

abitazione principale) del soggetto passivo

Euro 165,27

(Euro 103,29+ Euro 61,97

di maggiore detrazione)

Detrazione dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative

pertinenze, solo nel caso in cui l’ammontare della detrazione ecceda l’ammontare dell’imposta dovuta per

abitazione principale) solo dei soggetti passivi individuati con l’atto C.C. n. 183 del 27.12.1996 e

confermato con atti successivi. Applicabile previa presentazione di specifica autocertificazione, su

modello predisposto dall’Ufficio Fiscalità, ENTRO IL TERMINE DEL 16 DICEMBRE 2007

 

"omissis"