STRALCIO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 169 DEL 20 DICEMBRE 2004.
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE, ALIQUOTE E VARIAZIONI LIMITI DI REDDITO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L’ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
….OMISSIS….
DELIBERA
….OMISSIS….
b) di determinare la misura delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili da applicare con decorrenza 1.1.2005 in relazione alle fattispecie impositive come meglio risultanti dall’allegato prospetto alla presente (allegato B), dando atto che risultano invariate rispetto alle aliquote deliberate per l’anno 2004 con l’atto di G.C. n. 205 del 18.12.2003, esecutivi;
c) di confermare per l’anno 2005 tutte le detrazioni di imposta in vigore nel 2004, come meglio risultanti dall’allegato prospetto alla presente (allegato B), determinate ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e di adeguare nella misura del 2,0% i redditi di riferimento stabiliti per l’anno 2004 con la deliberazioni G.C. n. 205 del 18.12.2003, ai fini dell’applicazione della maggiore detrazione di imposta ex art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992;
d) di confermare per l’anno 2005 i valori medi venali delle aree edificabili risultanti dal P.R.G. vigente dal 16.6.1999 e sue successive varianti, adottati con deliberazioni G.C. n. 226 del 9.12.1999 e G.C. n. 92 dell’11.4.2000 e aggiornati con decorrenza 1.1.2004 con deliberazione G.C. n. 204 del 18.12.2003, secondo quanto risultante dalla tabella allegata al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale (allegato C);
….OMISSIS….
Allegato B) a deliberazione G.C. n. 169 del 20 dicembre 2004
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2005
Con riferimento alle deliberazioni C.C. n.107 del 20.12.2004, G.C. n.169 del 20.12.2004 ed al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, adottato con deliberazione C.C. n. 140 del 17.12.98, modificato con deliberazioni C.C. n. 119 del 22.12.99, C.C. n. 105 del 20.12.00, C.C. n. 24 del 22.3.01, C.C. n. 127 del 19.12.01, C.C. n. 20 del 21.2.02 e C.C. n. 28 del 20.3.2003
ALIQUOTE I.C.I. 2005:
5,5 per mille
ORDINARIA
 
 
Si intende applicabile l’aliquota ordinaria del 5,5 per mille, ad es., nei seguenti casi:

  • immobili diversi dalle abitazioni, inclusi i garage che non costituiscono i pertinenza dell’abitazione principale ai sensi dell’art. 16/bis del Regolamento Comunale
  • alloggi in contitolarità con altri soggetti, se utilizzati integralmente come abitazione principale (da risultanze anagrafiche) da uno o più contitolari, limitatamente a coloro che non li abitano;
  • immobili inagibili e inabitabili;
  • gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzino come dimora abituale, come da risultanze anagrafiche - N.B.: ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 5,5 per mille, i possessori di alloggi locati con contratto registrato, devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste mediante presentazione alla U.O. Fiscalità, entro il 30 giugno 2006, di autocertificazione o della documentazione seguente: copia del contratto di locazione registrato (o documento comprovante il pagamento dell’imposta di registro, se il contratto è stato presentato nell’anno precedente) e copia delle ricevute di versamento I.C.I. anno 2004.
5,4 per mille
RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE
 
 
 
 
Si intende applicabile l’aliquota ridotta del 5,4 per mille nei casi previsti dall’art. 15 del Regolamento Comunale:
Oltre alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione di legge (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dallo I.A.C.P.; unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell’aliquota ridotta e detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale, come intesa dall’art. 8,c.2, del D.Lgs.n.504/92:

  1. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  2. L’abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprietà o altro diritto reale, in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche
  3. N.B.: l’equiparazione all’abitazione principale è limitata alla sola applicazione dell’aliquota ridotta e non vale per la detrazione per queste previste, la quale compete unicamente per l’abitazione principale del possessore.

  4. Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio del Territorio (già U.T.E.) regolare richiesta di variazione per l’unificazione catastale delle unità medesime e che vengano comunicati gli estremi di eventuali atti autorizzativi rilasciati o denunce presentate presso l’Ufficio Tecnico Comunale per la variazione di cui trattasi. L’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
  5. L’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;.
Ai sensi dell’art. 16/bis del Regolamento Comunale, si intende applicabile l’aliquota ridotta del 5,4 per mille agli immobili classificati C/2, C/6, C/7, di pertinenza dell’abitazione principale, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asserviti all’abitazione principale da parte dello stesso titolare del diritto reale sull’abitazione. Le pertinenze devono essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione. Se sono situate in stabili diversi, i cittadini dovranno presentare specifica autocertificazione o copia dell’atto di compravendita, per comprovare il rapporto di pertinenza esiste tra gli immobili N.B.: E’ esclusa l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5,4 per mille per le pertinenze dell’abitazione concessa in uso nelle forme di cui al precedente punto b)
0,0 per mille
AGEVOLATA PER ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTO-TIPO L.431/98-Art.2,c.3 e art.5,c.1 e c.2
 
 
 
 
Si intende applicabile l’aliquota agevolata nei casi previsti dall’art. 17/ter del Regolamento Comunale:
Abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprietà o altro diritto reale, in locazione esclusivamente mediante i contratti di cui all’art.2, comma 3 e all’art.5, commi 1 e 2, della Legge 9.12.1998, n. 431 e successive modificazioni. N.B.: L’agevolazione è limitata alla sola aliquota e non vale per la detrazione di imposta, la quale compete unicamente per l’abitazione principale del possessore
7,0 per mille
MAGGIORATA PER ALLOGGI NON LOCATI
 
 
 
 
Si intende applicabile l’aliquota maggiorata nei casi previsti dall’art. 7 del Regolamento Comunale:

  1. alloggio non locato, inteso quale unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della cat. A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e non locata, con contratto registrato a soggetto che la utilizzi quale dimora abituale come da risultanze anagrafiche e non locata ai sensi dell’art.17/ter del Regolamento Comunale (Legge 431/98, art. 2, c.3 e art.5, c. 1 e 2), né data in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, ivi residenti.
  2. residenza secondaria o seconda casa, intesa quale unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della cat. A/10), che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale, in conformità alle risultanze anagrafiche, in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
N.B.: Ai sensi dell’art.15 e dell’art.17/ter del Regolamento Comunale, Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per fruire della maggiore detrazione di imposta per abitazione principale di cui all’art.14, c.1 del Regolamento, nonché per l’applicazione dell’aliquota ridotta per abitazione principale nei casi indicati ai punti a), b), c), d) e per l’applicazione dell’aliquota agevolata per gli alloggi locati con contratto tipo Legge n. 431del 1998 di cui all’art. 17/ter del Regolamento entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui l’applicazione si riferisce, mediante autocertificazione o presentazione della documentazione attinente
DETRAZIONI I.C.I. 2005:
DETRAZIONE
RIFERITA A
Euro 103,29
(Lire 199.997)
Detrazione dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l’ammontare della detrazione ecceda l’ammontare dell’imposta dovuta per abitazione principale) del soggetto passivo
Euro 165,27
(Lire 320.007)
(Euro 103,29+ Euro 61,97
di maggiore detrazione)
Detrazione dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l’ammontare della detrazione ecceda l’ammontare dell’imposta dovuta per abitazione principale) solo dei soggetti passivi individuati con l’atto C.C. n. 183 del 27.12.1996 e confermato con atti successivi. Applicabile previa presentazione dello specifico modulo di autocertificazione, predisposto dal U.O. Fiscalità, entro il termine del 30.6.2006
Si riepilogano i requisiti per il diritto all’elevazione da Euro 103,29 (£ 199.997) a Euro 165,27 (£ 320.007) dell’importo spettante per detrazione abitazione principale:
¨ avere compiuto il 60° anno d’età alla data del 1° gennaio dell’anno interessato
Essere in condizione non lavorativa e con soli redditi di pensione (come da modello MUD, ex Mod.201) non superiori a Euro 7.013,94 (£.13.580.878) annui lordi riferiti all’anno precedente. Il reddito è quello del singolo contribuente, senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare.
¨ invalidità attestata al 100% e con reddito medio lordo pro-capite del nucleo familiare non superiore a Euro 13.363,71 (£.25.875.758)
il beneficio è esteso anche al caso in cui il nucleo familiare comprenda un componente con invalidità attestata al 100%
N.B.: Nel caso di contitolari del diritto di proprietà/usufrutto/uso/abitazione, residenti nell’alloggio, aventi gli stessi requisiti del richiedente, la maggiore detrazione di Euro 61,97 (Lire 120.000) va divisa in parti uguali .
Se i requisiti non sono invece posseduti da tutti i residenti, i soli soggetti aventi diritto applicheranno la maggiore detrazione in base alla medesima quota loro spettante per detrazione ordinaria.