5,5 per mille |
ORDINARIA | |
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Si intende applicabile l’aliquota ordinaria del 5,5 per mille, ad es., nei seguenti casi:
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5,4 per mille |
RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE | |
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Si intende applicabile l’aliquota ridotta del 5,4 per mille nei casi previsti dall’art. 15 del Regolamento Comunale:
Oltre alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione di legge (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dallo I.A.C.P.; unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell’aliquota ridotta e detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale, come intesa dall’art. 8,c.2, del D.Lgs.n.504/92:
N.B.: l’equiparazione all’abitazione principale è limitata alla sola applicazione dell’aliquota ridotta e non vale per la detrazione per queste previste, la quale compete unicamente per l’abitazione principale del possessore.
Ai sensi dell’art. 16/bis del Regolamento Comunale, si intende applicabile l’aliquota ridotta del 5,4 per mille agli immobili classificati C/2, C/6, C/7, di pertinenza dell’abitazione principale, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asserviti all’abitazione principale da parte dello stesso titolare del diritto reale sull’abitazione. Le pertinenze devono essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione. Se sono situate in stabili diversi, i cittadini dovranno presentare specifica autocertificazione o copia dell’atto di compravendita, per comprovare il rapporto di pertinenza esiste tra gli immobili N.B.: E’ esclusa l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5,4 per mille per le pertinenze dell’abitazione concessa in uso nelle forme di cui al precedente punto b)
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0,0 per mille |
AGEVOLATA PER ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTO-TIPO L.431/98-Art.2,c.3 e art.5,c.1 e c.2 | |
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Si intende applicabile l’aliquota agevolata nei casi previsti dall’art. 17/ter del Regolamento Comunale:
Abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprietà o altro diritto reale, in locazione esclusivamente mediante i contratti di cui all’art.2, comma 3 e all’art.5, commi 1 e 2, della Legge 9.12.1998, n. 431 e successive modificazioni. N.B.: L’agevolazione è limitata alla sola aliquota e non vale per la detrazione di imposta, la quale compete unicamente per l’abitazione principale del possessore
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7,0 per mille |
MAGGIORATA PER ALLOGGI NON LOCATI | |
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Si intende applicabile l’aliquota maggiorata nei casi previsti dall’art. 7 del Regolamento Comunale:
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DETRAZIONE |
RIFERITA A |
Euro 103,29
(Lire 199.997) |
Detrazione dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l’ammontare della detrazione ecceda l’ammontare dell’imposta dovuta per abitazione principale) del soggetto passivo |
Euro 165,27
(Lire 320.007)
(Euro 103,29+ Euro 61,97
di maggiore detrazione) |
Detrazione dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l’ammontare della detrazione ecceda l’ammontare dell’imposta dovuta per abitazione principale) solo dei soggetti passivi individuati con l’atto C.C. n. 183 del 27.12.1996 e confermato con atti successivi. Applicabile previa presentazione dello specifico modulo di autocertificazione, predisposto dal U.O. Fiscalità, entro il termine del 30.6.2006 |
¨ avere compiuto il 60° anno d’età alla data del 1° gennaio dell’anno interessato |
Essere in condizione non lavorativa e con soli redditi di pensione (come da modello MUD, ex Mod.201) non superiori a Euro 7.013,94 (£.13.580.878) annui lordi riferiti all’anno precedente. Il reddito è quello del singolo contribuente, senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare. |
¨ invalidità attestata al 100% e con reddito medio lordo pro-capite del nucleo familiare non superiore a Euro 13.363,71 (£.25.875.758) |
il beneficio è esteso anche al caso in cui il nucleo familiare comprenda un componente con invalidità attestata al 100% |