LA GIUNTA COMUNALE
§ Visto l’art. 4 della Legge Delega 23 ottobre 1992, n, 421 e il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come modificato ed integrato dalla Legge 24 ottobre 1996, n. 556 e dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)
§ Visto l’art. 58 della Legge 446 del 15.12.1997 contenente modifiche alla disciplina dell’I.C.I.
§ Richiamata la deliberazione di G.C. n.99 del 20/12/2006 con la quale si stabiliva l’aliquota ICI per l’anno 2007
§ Tenuto conto che l’Amministrazione intende avvalersi anche per l’anno 2008 della facoltà prevista in ordine alla diversificazione dell’aliquota
§ Considerato, che l’Amministrazione Comunale intende aumentare la maggiore detrazione da euro 61.98ad euro 103.29 da aggiungere alla detrazione per abitazione principale di euro 103.29 per alcune categorie di contribuenti: Pensionati - nuclei disagiati . famiglie con portatori di handicap o anziani non autosufficienti
§ Rilevato come la misura dell’aliquota e la ulteriore sopradetta detrazione di imposta garantiscono uno stabile equilibrio di bilancio
§ Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi
1) di stabilire, per l'anno 2008, l'aliquota ordinaria ai fini ICI nella misura del 6.3 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
2) di stabilire, per l'anno 2008, l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille, limitatamente alle unità immobiliari, classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), adibite ad unità abitativa e relative pertinenze, mantenute sfitte o a disposizione e secondo le ulteriori indicazioni riportate nell'allegato sub. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
3) di stabilire, per l’anno 2008, un'aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille, esclusivamente in favore di:
a) persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall’art. 18 del vigente Regolamento ICI) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario;
b) le unità immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall’art. 26 del vigente Regolamento ICI)
c) soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come definite dall’art.26 del vigente Regolamento ICI);
4) di stabilire per l’anno 2008 un’aliquota dello 0,1 per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D.Lgs. 504/92, ai sensi dell’art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune.
Per permettere l’applicazione dell’aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in Comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi all’Ufficio Tributi.
L’aliquota potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell’aliquota dello 0,1 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino all'Ufficio Tributi apposita comunicazione, inerente l’utilizzo dell’aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d’affitto, da cui si possa desumere l’aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431.
L’aliquota dello 0,1 per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell’anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate. Effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell’aliquota dello 0,1 per mille. Nel caso la comunicazione venga presentata prima della scadenza della seconda rata ma dopo il termine di pagamento della prima, quest’ultima disposizione si interpreta nel senso che il contribuente ha il diritto di applicarsi l’aliquota dello 0,1 per mille solo per il secondo semestre.
5) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2008 in euro 103.29
6) di concedere un'ulteriore detrazione di euro 103.29 su base annua e limitatamente all'abitazione principale in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprietà o di usufrutto successivamente al 30 giugno 2008) presentino all'Ufficio Tributi idonea dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, indicante il possesso dei requisiti o condizioni sotto indicate. Nel caso la comunicazione venga presentata prima della scadenza della seconda rata ma dopo il termine di pagamento della prima, quest’ultima disposizione si interpreta nel senso che il contribuente ha il diritto di applicarsi la detrazione solo per il secondo semestre.
Condizione generale: possesso (a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettività passiva) del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), autonomamente iscritte in Catasto.
Ulteriori condizioni:
a) famiglie con un reddito complessivo del nucleo familiare (reddito complessivo IRPEF al netto della casa di abitazione principale) non superiore a euro 8500.00 annui per ciascuno dei primi quattro componenti, oltre a euro 3000.00 annui per ogni ulteriore componente;
b) famiglie con un reddito complessivo non superiore a euro 35000.00 annui con un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, oppure con un disabile con handicap grave (L. 104/92) o invalidità dei 2/3 o superiore. Il limite di reddito complessivo viene elevato a euro 45000.00 annui per le famiglie con più di quattro componenti tra cui un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente ovvero con un disabile con handicap grave (L. 104/92) o invalidità dei 2/3 o superiore.
c) La domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini.
L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni;
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
allegato A)
Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'ICI al 7 per mille per l'anno 2007.
Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'ICI al 7 per mille nell'anno 2007 le unità immobiliari, adibite ad abitazione e relative pertinenze, mantenute sfitte o a disposizione.
Rientrano, pertanto, nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:
A) unità immobiliare destinata ad abitazione e relative pertinenze non locata perché tenuta a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione. L’aliquota è applicabile qualora l’abitazione e relative pertinenze risultino non locate con regolare contratto registrato;
B) abitazione concessa in uso gratuito a NON familiare (secondo la nozione contenuta all’art. 433 del codice civile e considerando familiari anche i parenti di secondo grado in linea retta, cioè nonno/nipote) o a familiare che NON risiede in detta abitazione in base alle risultanze anagrafiche
Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'ICI al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie:
a) unità immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto;
b) unità immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare (secondo la nozione contenuta all'articolo 433 del codice civile e considerando familiari anche i parenti di secondo grado in linea retta, cioè nonno/nipote), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dalla iscrizione anagrafica;
c) una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune (ove non sussistano le condizioni indicate all'articolo 12 comma 1 lettera c) del vigente Regolamento ICI, tali da consentire l'applicazione del trattamento dell'abitazione principale);
d) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio è rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza.