ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE IN MATERIA I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2010
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 26/02/2010
Omissis
Premesso:
omissis
-che, nei documenti di cui sopra, è stata prevista la conferma delle aliquote I.C.I. … omissis….secondo le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 7, del Decreto Legge n. 93 del 25.05.2008, convertito nella Legge 24.7.2008 n. 126, che sospende il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi,…..
omissis
DELIBERA
1) – di confermare, per i motivi di cui in premessa, le aliquote I.C.I. e…omissis….. come segue:
I.C.I
aliquota ordinaria 7‰ da applicarsi:
- agli immobili diversi dall’abitazione principale ed alle aree fabbricabili;
- alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute in aggiunta all’abitazione principale;
aliquota agevolata al 5,8‰ da applicarsi:
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali
A/1, A8, A/9 e relative pertinenze;
- alle unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9
messe a disposizione gratuitamente di parenti in linea retta e collaterale fino al 3° grado
(padre, madre, figlio, figlia, nipote, etc.) e del coniuge anche se separato o divorziato purché
gli stessi abbiano nell’immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale; tale circostanza
andrà documentata attraverso autocertificazione ai sensi della L. n. 445/2000, anche mediante
moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi, entro il 31/12/2010.
La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni;
in caso contrario deve essere inviata, entro il 31.12 dell’anno dell’avvenuta variazione,
apposita dichiarazione;
aliquota agevolata al 3‰ da applicarsi:
- alle unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione a persone che abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, commi 3 e 4, della Legge n. 431/1998; tale circostanza andrà documentata attraverso autocertificazione ai sensi della L. n. 445/2000, anche mediante moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi, entro il 31.12.2010. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata, entro il 31.12 dell’anno dell’avvenuta variazione, apposita dichiarazione;
aliquota agevolata al 0,1‰ da applicarsi:
- alle unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione tramite l’Agenzia Metropolitana per l’Affitto a persone che abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, commi 3 e 4, della Legge n. 431/1998; tale circostanza andrà documentata attraverso autocertificazione ai sensi della L. n. 445/2000, anche mediante moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi, entro il 31.12.2010. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata, entro il 31.12 dell’anno dell’avvenuta variazione, apposita dichiarazione.