ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE IN MATERIA I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2007

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 27/02/2007

 

Omissis

 

DELIBERA

 

 

1) - vengono determinate, come di seguito elencate, le aliquote I.C.I.:

 

aliquota ordinaria 7‰ da applicarsi:

- agli immobili diversi dall’abitazione principale ed alle aree fabbricabili;

- alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute in aggiunta all’abitazione principale;

 

aliquota agevolata al 5,8‰ da applicarsi:

- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

- alle unità immobiliari e relative pertinenze messe a disposizione gratuitamente di parenti in linea retta e collaterale fino al 3° grado (padre, madre, figlio, figlia, nipote, ecc.), e del coniuge anche se separato o divorziato, purché gli stessi abbiano nell’immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale (tale circostanza andrà documentata attraverso autocertificazione ai sensi della L. n. 445/2000, anche mediante moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata, entro il 31.12 dell’anno dell’avvenuta variazione, apposita dichiarazione);

 

aliquota agevolata al 3‰ da applicarsi:

- alle unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione a persone che abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, commi 3 e 4, della Legge n. 431/1998; tale circostanza andrà documentata attraverso autocertificazione ai sensi della L. n. 445/2000, anche mediante moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi, entro il 31.12.2007. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata, entro il 31.12 dell’anno dell’avvenuta variazione, apposita dichiarazione;

 

aliquota agevolata allo 0,1‰ da applicarsi:

- alle unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione tramite l’Agenzia Metropolitana per l’Affitto a persone che abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, commi 3 e 4, della Legge n. 431/1998; tale circostanza andrà documentata attraverso autocertificazione ai sensi della L. n. 445/2000, anche mediante moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi, entro il 31.12.2007. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata, entro il 31.12 dell’anno dell’avvenuta variazione, apposita dichiarazione;

 

2) - vengono applicate le seguenti detrazioni:

 

detrazione abitazione principale: € 104,00=

- solo per unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal dichiarante

 

detrazione maggiorata: € 156,00=

- per le abitazioni principali possedute, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, da soggetti passivi in possesso dei requisiti sottoelencati:

  I.       abbiano compiuto il 65° anno di età;

 II. non svolgano alcuna attività lavorativa;

III.       abbiano percepito nel penultimo anno precedente quello di competenza I.C.I. un reddito lordo totale ai fini IRPEF (CUD, mod. 730, mod. UNICO) non superiore ad € 9.300,00=;

IV.       siano proprietari (ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione) della sola unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze;

 V.       vivano soli o in coppia; in quest’ultimo caso solo se il convivente sia in possesso dei requisiti di cui ai punti I e II, non sia proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione di alcune unità immobiliari fatta salva la comproprietà della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione; nel caso della coppia il reddito di riferimento (CUD, mod. 730, mod. UNICO) del nucleo familiare non deve superare € 18.600,00=;

 

oppure:

 

  I.       siano portatori di handicap o invalidi civili, si considerano tali le persone affette da menomazioni di qualsiasi genere comportanti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3;

 II. non svolgano alcuna attività lavorativa;

III.       abbiano percepito nel penultimo anno precedente quello di competenza I.C.I. un reddito lordo totale ai fini IRPEF (CUD, mod. 730, mod. UNICO) non superiore ad € 9.300,00=;

IV.       siano proprietari (ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione) della sola unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze;

 V.       vivano soli o inseriti in un nucleo familiare; in quest’ultimo caso il beneficio è concesso solo se i componenti il nucleo non posseggano in proprietà, usufrutto, uso o abitazione altro bene immobile nel territorio nazionale, fatta salva l’esistenza di un diritto reale sull’immobile direttamente adibito ad abitazione principale del nucleo; nel caso di portatore di handicap inserito nel nucleo familiare il reddito lordo complessivo (CUD, mod. 730, mod. UNICO) nel penultimo anno antecedente quello per il quale viene richiesta l’agevolazione non deve superare € 18.600,00=;

 

I requisiti per usufruire delle agevolazioni che precedono devono essere posseduti alla data del 31.12 precedente l’anno di applicazione della detrazione.

 

Il soggetto interessato deve attestare entro il 31.12 dell’anno di fruizione dell’agevolazione la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante dichiarazione sostitutiva con firma non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, la documentazione giustificativa dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l’esclusione dall’agevolazione;