COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Provincia di Bologna
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE IN MATERIA
I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2005
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 20/01/2005
Omissis
DELIBERA
1) - vengono determinate, come di seguito elencate, le aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria 7‰ da applicarsi:
- agli immobili diversi dall’abitazione principale ed alle aree fabbricabili;
- alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute in aggiunta all’abitazione
principale concesse in locazione a persone che abbiano nell’immobile la
residenza anagrafica e la dimora abituale con contratti diversi da quelli
concordati a norma della L. n. 431/1998, art. 2, commi 3 e 4; tale circostanza
andrà documentata attraverso autocertificazione ai sensi della L. n. 445/2000,
anche mediante moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi, entro il 31.12.2005.
La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono
modificazioni; in caso contrario deve essere inviata, entro il 31.12 dell’anno
dell’avvenuta variazione, apposita dichiarazione;
aliquota agevolata al 5,8‰ da applicarsi:
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- alle unità immobiliari e relative pertinenze messe a disposizione gratuitamente
di parenti in linea retta e collaterale fino al 3° grado (padre, madre, figlio, figlia,
nipote, ecc.), di affini entro il 2° grado (suocero, suocera, genero, nuora,
cognato, cognata) e del coniuge anche se separato o divorziato;
purché gli stessi abbiano nell’immobile la residenza anagrafica e la dimora
abituale (tale circostanza andrà documentata attraverso autocertificazione ai
sensi della L. n. 445/2000, anche mediante moduli disponibili presso l’Ufficio
Tributi. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non
intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata, entro il
31.12 dell’anno dell’avvenuta variazione, apposita dichiarazione);
aliquota agevolata al 3‰ da applicarsi:
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
concesse in locazione a persone che abbiano nell'immobile la residenza
anagrafica e la dimora abituale alle condizioni definite dagli accordi di cui
all’art. 2, commi 3 e 4, della Legge n. 431/1998; tale circostanza andrà
documentata attraverso autocertificazione ai sensi della L. n. 445/2000, anche
mediante moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi, entro il 31.12.2005. La
dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono
modificazioni; in caso contrario deve essere inviata, entro il 31.12 dell’anno
dell’avvenuta variazione, apposita dichiarazione;
aliquota all’8‰ da applicarsi:
- alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute in aggiunta all’abitazione
principale e non locate, per le quali non risultano contratti di locazione
registrati da almeno un anno e cioè dall’1.1.2004;
2) - vengono applicate le seguenti detrazioni:
detrazione abitazione principale: € 104,00=
- solo per unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal dichiarante
detrazione maggiorata: € 156,00=
- per le abitazioni principali possedute, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione,
da soggetti passivi in possesso dei requisiti sottoelencati:
I. abbiano compiuto il 65° anno di età;
II. non svolgano alcuna attività lavorativa;
III. abbiano percepito nel penultimo anno precedente quello di competenza
I.C.I. un reddito lordo totale ai fini IRPEF (CUD, mod. 730, mod. UNICO) non
superiore ad € 9.300,00=;
IV. siano proprietari (ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione)
della sola unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze;
V. vivano soli o in coppia; in quest’ultimo caso solo se il convivente sia in
possesso dei requisiti di cui ai punti I e II, non sia proprietario ovvero
titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione di alcune unità immobiliari
fatta salva la comproprietà della sola unità immobiliare direttamente adibita
ad abitazione; nel caso della coppia il reddito di riferimento (CUD, mod. 730,
mod. UNICO) del nucleo familiare non deve superare € 18.600,00=;
oppure:
I. siano portatori di handicap o invalidi civili, si considerano tali le persone
affette da menomazioni di qualsiasi genere comportanti una diminuzione
permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3;
II. non svolgano alcuna attività lavorativa;
III. abbiano percepito nel penultimo anno precedente quello di competenza
I.C.I. un reddito lordo totale ai fini IRPEF (CUD, mod. 730, mod. UNICO) non
superiore ad € 9.300,00=;
IV. siano proprietari (ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione)
della sola unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze;
V. vivano soli o inseriti in un nucleo familiare; in quest’ultimo caso il beneficio
è concesso solo se i componenti il nucleo non posseggano in proprietà,
usufrutto, uso o abitazione altro bene immobile nel territorio nazionale, fatta
salva l’esistenza di un diritto reale sull’immobile direttamente adibito ad
abitazione principale del nucleo; nel caso di portatore di handicap inserito
nel nucleo familiare il reddito lordo complessivo (CUD, mod. 730, mod.
UNICO) nel penultimo anno antecedente quello per il quale viene richiesta
l’agevolazione non deve superare € 18.600,00=;
I requisiti per usufruire delle agevolazioni che precedono devono
essere posseduti alla data del 31.12 precedente l’anno di applicazione della
detrazione.
Il soggetto interessato deve attestare entro il 31.12 dell’anno di
fruizione dell’agevolazione la sussistenza delle condizioni di diritto e di
fatto mediante dichiarazione sostitutiva con firma non soggetta ad
autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, la
documentazione giustificativa dovrà essere esibita nei modi e nei termini
stabiliti, pena l’esclusione dall’agevolazione;