IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Sentito                  il Sindaco che illustra l'argomento all'ordine del giorno;

 

Viste                    e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 7 dicembre 2005, esecutiva ai sensi della legge, con quale si stabilivano ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le aliquote e le detrazioni per l'anno 2006;

                            

                            la proposta del bilancio di previsione 2007 che rende necessario adottare per l'anno 2007 aliquote e detrazioni ICI in grado di garantire un gettito del tributo che rispetti i previsti equilibri di bilancio;  

 

Ritenuto               che per il raggiungimento di tale obiettivo è sufficiente nell’anno 2007 confermare l’aliquota ridotta per abitazione principale al 5,8 per mille e riconfermare le aliquote previste per il 2006  per le altre tipologie di immobili;

                          

                           altresì, quanto alla detrazione ex art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, di confermare sostanzialmente per l’anno 2007 quella stabilita nell’anno precedente;

 

                            ancora, relativamente alla previsione ex art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, di prevedere anche per il 2007 la maggiore detrazione in favore dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico sociale, lasciandola sostanzialmente immutata rispetto all’anno precedente;

 

                            infine, necessario confermare i requisiti richiesti per usufruire di quest’ultima maggiore detrazione per effetto dell’entrata in vigore nell’anno 2002 del c.d. riccometro ex decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto                    il comma 156 dell’art. 1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che, modificando il D.Lgs. 504/92, ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote ICI;

 

Visti                     l’articolo 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 recante “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” nonché l’articolo 36 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante “Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali, segnatamente la parte che prevede che i comuni possano prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all’ente creditore dei dati del pagamento stesso;

 

                            e richiamato l’art. 8  del regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, approvato durante la seduta consiliare odierna, che, al punto 6, consente al comune di prevedere, in sostituzione del pagamento del tributo tramite il concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune o quello direttamente presso la tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario;

 

Ritenuto               alla luce della normativa nazionale e comunale suddetta di prevedere anche per l’anno 2007, in sostituzione della riscossione tramite il concessionario, la riscossione diretta dell’imposta comunale sugli immobili, consentendo l’esecuzione dei versamenti secondo le seguenti modalità su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, direttamente presso la tesoreria predetta nonché tramite il sistema bancario; il versamento potrà avvenire anche attraverso il sistema “Bancomat” o a mezzo carta di credito, qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni;

 

Visti                     il decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 504;

 

                           il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, e successive modifiche ed integrazioni recante “Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate….”;

 

                           il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

 

                           il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

                           lo statuto comunale vigente;

                       

                           il vigente regolamento comunale di contabilità;

 

Acquisiti              i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell’Area “Economico-Finanziaria” in ordine alla regolarità  tecnica e in ordine alla regolarità contabile ;

                         

                          Con il voto favorevole di n. 15   consiglieri, n.  ////  voti contrari,  e n.   ////  astenuti espresso nelle forme di legge,

 

  

D E L I B E R A

 

 

1.       di confermare, per l’anno 2007, l’aliquota ridotta dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,8 (cinque virgola otto) per mille per gli immobili considerati abitazione principale e quelli a quest’ultima equiparati ai sensi dell’art. 14 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

2.       di confermare l’aliquota ordinaria nella misura del 7 (sette) per mille per  tutti gli altri immobili;

 

3.       di dare atto che, anche per il 2007, dell’aliquota ridotta del 5,8 (cinque virgola otto) per mille e della detrazione del successivo punto 7 non potranno beneficiare i  proprietari o equipollenti delle unità immobiliari adibite ad abitazione e locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale;

 

4.      di confermare che dell’aliquota ridotta del 5,8  (cinque virgola otto) per mille e non della detrazione prevista per gli immobili considerati abitazione principale possono usufruire, nel limite di cui all’art.16 del regolamento de quo, le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente;

 

5.      di confermare l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5,8 (cinque virgola otto) per mille e della detrazione d’imposta nella misura stabilita per le abitazioni principali in favore dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e sia l’unica sul territorio nazionale per la quale usufruisca di tale tipo di agevolazione;

 

6.      di confermare il beneficio della sola aliquota ridotta del 5,8 (cinque virgola otto) per mille e non della detrazione di cui al punto successivo per i proprietari od equipollenti relativamente all’abitazione e relative pertinenze, nel limite di cui all’art. 18 del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli);

 

7.      di prevedere, per l’anno 2007, la detrazione di euro 104,00 per tutte le abitazioni principali come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

8.      di ribadire che la detrazione di cui ai punti 7 e 9 va sottratta dall’imposta dovuta dal soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell’anno durante il quale per l’immobile si è protratta la destinazione che dà diritto all’agevolazione; qualora la detrazione riguardi più soggetti passivi, questa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione agevolata si verifica;

 

9.      di prevedere la detrazione totale di euro 155,00 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

a)      l’appartamento abitato deve essere l’unico immobile posseduto dal contribuente a titolo di proprietà od altro diritto reale all’1/01/2007;

b)     aver compiuto il 65° anno di età alla data del 31/12/2006;

c)      essere in condizione non lavorativa;

d)      avere un valore massimo d’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di euro 6.714,00;

 

9)       di confermare per l’anno 2007, in sostituzione della riscossione tramite il concessionario della riscossione, la riscossione diretta dell’imposta comunale sugli immobili consentendo l’esecuzione dei versamenti secondo le seguenti modalità: su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, direttamente presso la tesoreria predetta nonché tramite il sistema bancario; il versamento potrà avvenire anche attraverso il sistema “Bancomat” o a mezzo carta di credito, qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni.

 

Successivamente, con ulteriore votazione unanime il presente atto si rende immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.