Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell’Area “Economico-Finanziaria” in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ;
Con il voto favorevole di n. 15 consiglieri, n. //// voti contrari, e n. //// astenuti espresso nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1. di confermare, per l’anno 2007, l’aliquota ridotta dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,8 (cinque virgola otto) per mille per gli immobili considerati abitazione principale e quelli a quest’ultima equiparati ai sensi dell’art. 14 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
2. di confermare l’aliquota ordinaria nella misura del 7 (sette) per mille per tutti gli altri immobili;
3. di dare atto che, anche per il 2007, dell’aliquota ridotta del 5,8 (cinque virgola otto) per mille e della detrazione del successivo punto 7 non potranno beneficiare i proprietari o equipollenti delle unità immobiliari adibite ad abitazione e locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale;
4. di confermare che dell’aliquota ridotta del 5,8 (cinque virgola otto) per mille e non della detrazione prevista per gli immobili considerati abitazione principale possono usufruire, nel limite di cui all’art.16 del regolamento de quo, le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente;
5. di confermare l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5,8 (cinque virgola otto) per mille e della detrazione d’imposta nella misura stabilita per le abitazioni principali in favore dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e sia l’unica sul territorio nazionale per la quale usufruisca di tale tipo di agevolazione;
6. di confermare il beneficio della sola aliquota ridotta del 5,8 (cinque virgola otto) per mille e non della detrazione di cui al punto successivo per i proprietari od equipollenti relativamente all’abitazione e relative pertinenze, nel limite di cui all’art. 18 del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli);
7. di prevedere, per l’anno 2007, la detrazione di euro 104,00 per tutte le abitazioni principali come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
8. di ribadire che la detrazione di cui ai punti 7 e 9 va sottratta dall’imposta dovuta dal soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell’anno durante il quale per l’immobile si è protratta la destinazione che dà diritto all’agevolazione; qualora la detrazione riguardi più soggetti passivi, questa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione agevolata si verifica;
9. di prevedere la detrazione totale di euro 155,00 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) l’appartamento abitato deve essere l’unico immobile posseduto dal contribuente a titolo di proprietà od altro diritto reale all’1/01/2007;
b) aver compiuto il 65° anno di età alla data del 31/12/2006;
c) essere in condizione non lavorativa;
d) avere un valore massimo d’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di euro 6.714,00;
9) di confermare per l’anno 2007, in sostituzione della riscossione tramite il concessionario della riscossione, la riscossione diretta dell’imposta comunale sugli immobili consentendo l’esecuzione dei versamenti secondo le seguenti modalità: su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, direttamente presso la tesoreria predetta nonché tramite il sistema bancario; il versamento potrà avvenire anche attraverso il sistema “Bancomat” o a mezzo carta di credito, qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni.
Successivamente, con ulteriore votazione unanime il presente atto si rende immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.