n.        121 del 21 dicembre 2004

 

 

OGGETTO:        IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L’ANNO 2005.

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Viste                     e richiamata la propria deliberazione n. 125 del 16 dicembre 2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabilivano ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le aliquote e le detrazioni per l’anno 2004;

 

                                      la proposta del bilancio di previsione 2005 che rende necessario adottare per l’anno 2005 aliquote e detrazioni ICI in grado di garantire un gettito del tributo che rispetti i previsti equilibri di bilancio;

 

Ritenuto                che per il raggiungimento di tale obiettivo è sufficiente nell’anno 2005 confermare l’aliquota ridotta per abitazione principale al 5,8 per mille e riconfermare le aliquote previste per il 2004  per le altre tipologie di immobili;

 

                            altresì, quanto alla detrazione ex art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, di confermare sostanzialmente per l’anno 2005 quella stabilita nell’anno precedente;

 

                            ancora, relativamente alla previsione ex art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, di prevedere anche per il 2005 la maggiore detrazione in favore dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico sociale, lasciandola sostanzialmente immutata rispetto all’anno precedente;

 

                            infine, necessario confermare i requisiti richiesti per usufruire di quest’ultima maggiore detrazione per effetto dell’entrata in vigore nell’anno 2002 del c.d. riccometro ex decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visti                      l’articolo 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 recante “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” nonché l’articolo 36 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante “Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali, segnatamente la parte che prevede che i comuni possano prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all’ente creditore dei dati del pagamento stesso;

 

                            e richiamato l’art. 10 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI che, al punto 7, consente al comune di prevedere, in sostituzione del pagamento del tributo tramite il concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune o quello direttamente presso la tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario;

Ritenuto                alla luce della normativa nazionale e comunale suddetta di prevedere anche per l’anno 2005, in sostituzione della riscossione tramite il concessionario, la riscossione diretta dell’imposta comunale sugli immobili, consentendo l’esecuzione dei versamenti secondo le seguenti modalità su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, direttamente presso la tesoreria predetta nonché tramite il sistema bancario; il versamento potrà avvenire anche attraverso il sistema “Bancomat” o a mezzo carta di credito, qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni;

 

Visti                      il decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 504;

 

                            il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, e successive modifiche ed integrazioni recante “Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate….”;

 

                            il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

 

                            il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

                            lo statuto comunale vigente;

                           

                            il vigente regolamento comunale di contabilità;

 

Acquisiti               i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell’Area “Servizi generali” in ordine alla regolarità  tecnica e in ordine alla regolarità contabile ;

 

                            Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e termini di legge,

 

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

1.        di confermare, per l’anno 2005, l’aliquota ridotta dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,8 (cinque virgola otto) per mille per gli immobili considerati abitazione principale e quelli a quest’ultima equiparati ai sensi dell’art. 15 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

2.        di confermare l’aliquota ordinaria nella misura del 7 (sette) per mille per  tutti gli altri immobili;

 

3.        di dare atto che, anche per il 2005, dell’aliquota ridotta del 5,8 (cinque virgola otto) per mille e della detrazione del successivo punto 7 non potranno beneficiare i  proprietari o equipollenti delle unità immobiliari adibite ad abitazione e locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale;

 

4.      di confermare che dell’aliquota ridotta del 5,8  (cinque virgola otto) per mille e non della detrazione prevista per gli immobili considerati abitazione principale possono usufruire, nel limite di cui all’art.18 del vigente regolamento de quo, le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente;

 

5.      di confermare l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5,8 (cinque virgola otto) per mille e della detrazione d’imposta nella misura stabilita per le abitazioni principali in favore dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e sia l’unica sul territorio nazionale per la quale usufruisca di tale tipo di agevolazione;

 

6.      di confermare il beneficio della sola aliquota ridotta del 5,8 (cinque virgola otto) per mille e non della detrazione di cui al punto successivo per i proprietari od equipollenti relativamente all’abitazione e relative pertinenze, nel limite di cui all’art. 18 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli);

 

7.      di prevedere, per l’anno 2005, la detrazione di euro 104,00 per tutte le abitazioni principali come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

8.      di ribadire che la detrazione di cui ai punti 7 e 9 va sottratta dall’imposta dovuta dal soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell’anno durante il quale per l’immobile si è protratta la destinazione che dà diritto all’agevolazione; qualora la detrazione riguardi più soggetti passivi, questa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione agevolata si verifica;

 

9.      di prevedere la detrazione totale di euro 155,00 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

a)      l’appartamento abitato deve essere l’unico immobile posseduto dal contribuente a titolo di proprietà od altro diritto reale all’1/01/2005;

b)     aver compiuto il 65° anno di età alla data del 31/12/2004;

c)      essere in condizione non lavorativa;

d)      avere un valore massimo d’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di euro 6714,00;

 

9)        di  confermare per l’anno 2005, in sostituzione della riscossione tramite il concessionario della riscossione, la riscossione diretta dell’imposta comunale sugli immobili consentendo l’esecuzione dei versamenti secondo le seguenti modalità: su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, direttamente presso la tesoreria predetta nonché tramite il sistema bancario; il versamento potrà avvenire anche attraverso il sistema “Bancomat” o a mezzo carta di credito, qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni.

 

Successivamente, con ulteriore votazioni unanime, il presente atto si rende immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.