CC n. 15 del 13.3.2010 - ODG N. 5 : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2010.
Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno.
Il Consigliere Monari rileva, al presente riguardo, l’esigenza di procedere ad una politica tributaria che possa consentire un’appropriata redistribuzione del reddito in relazione alle varie categorie contribuenti, concretamente identificate
Il Sindaco descrive la politica del Consiglio al riguardo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 15/12/2008, con la quale si stabilivano ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le aliquote e le detrazioni per l’anno 2009;
Vista la bozza del bilancio di previsione 2010 che rende necessario adottare per l’anno 2010 aliquote e detrazioni I.C.I. in grado di garantire un gettito del tributo che rispetti i previsti equilibri di bilancio;
Ritenuto che per il raggiungimento di tale obiettivo possa essere sufficiente nell’anno 2010 riconfermare le aliquote previste per il 2009;
altresì, quanto alla detrazione ex art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, di confermare sostanzialmente per l’anno 2010 quella stabilita nell’anno precedente;
Visto il comma 156 dell’art. 1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che, modificando il D.Lgs. 504/92 ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote ICI;
Visti lo Statuto Comunale;
il regolamento comunale di contabilità;
il D.Lgs. 25 Febbraio 1995 n. 77, e successive modificazioni;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, espressi dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Ragioniere economo in ordine alla regolarità contabile;
CON
1) DI CONFERMARE per l’anno 2010, l’aliquota agevolata nella misura del 6 (sei) per mille in favore delle persone fisiche residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale non rientrante nel regime esonerativo di cui al D.L. 93/08 e per le aree fabbricabili e di determinare per tutti gli altri immobili l’ aliquota ordinaria nella misura del 7 (sette) per mille;
2) DI CONFERMARE per l’anno 2010, una aliquota ridotta al 4 (quattro) per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni.
3) DI CONFERMARE per l’anno 2010 una aliquota ridotta al 4 (quattro) per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
4) DI DARE ATTO che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente non rientranti nel regime esonerativo di cui al D.L. 93/08, possono usufruire dell’aliquota ordinaria del 6 (sei) per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
5) DI DARE ATTO che con l’applicazione di tali aliquote si ritiene congrua la previsione d’entrata per l’imposta Comunale sugli Immobili da indicare nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, sulla base di proiezioni calcolate sul gettito 2008;
6) DI PREVEDERE, per l’anno 2010, la detrazione di Euro 104,00 (lire 201.372) per tutte le abitazioni principali non rientranti nel regime esonerativo di cui al D.L. 93/08 come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
7) DI RIBADIRE che la detrazione di cui al punto 6 va sottratta dall’imposta dovuta dal soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell’anno durante il quale per l’immobile si è protratta la destinazione che dà diritto all’agevolazione; qualora la detrazione riguardi più soggetti passivi, questa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione agevolata si verifica;
8) DI DARE ATTO che i proprietari o equipollenti delle unità immobiliari adibite ad abitazioni, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l’anno 2010 dell’aliquota ordinaria stabilita nella misura del sei per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 6);
9) DI INCARICARE il Funzionario responsabile di curarne la pubblicazione come previsto dal quarto comma dell’art. 58 del D.Lgs. 446/97.
10) SUCCESSIVAMENTE, la presente deliberazione, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge, è dichiarata immediatamente eseguibile, a mente dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.