Le aliquote e le detrazioni sono state approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2008.

 

1)     ALIQUOTE I.C.I.:

a)       abitazione principale, immobili equiparati e relative pertinenze:  6‰;

b)      unità immobiliari che, entro il 30/06/2008, vengano locate da parte dei proprietari sulla base dell’accordo decentrato territoriale in attuazione della Legge n. 431 del 09.12.1998, previa accettazione, rispetto ed applicazione dell’accordo e degli allegati siglati dalle maggiori organizzazioni di categoria abilitate alla sottoscrizione:  4‰;

c)       immobili di nuova costruzione invenduti fino al terzo anno dalla data di fine lavori:  4‰;

d)      fabbricati non rientranti nei casi precedenti:  7‰;

e)      aree fabbricabili:  7‰.

 

2)     Immobili equiparati all’abitazione principale, al fine dell’applicazione dell’aliquota ridotta, ma non della detrazione d’imposta:

a)       l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la residenza dall’abitazione in questione ad istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)      l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora nella stessa abbiano fissato la residenza anagrafica i familiari del possessore;

c)       l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come propria abitazione principale;

d)      due o più unità immobiliari contigue, nelle quali il contribuente ha stabilito la residenza anagrafica, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata richiesta di variazione. Nel caso in cui l’Agenzia del Territorio non conceda l’unificazione catastale, il beneficio decade sin dall’origine e l’Ufficio Tributi procede al recupero della minore imposta versata senza applicazione di sanzioni.

 

3)     DETRAZIONI I.C.I.:

a)       € 103,29 per l’abitazione principale ed eventuali pertinenze fino ad un massimo di due tra quelle appartenenti alle categorie C/2, C/6 o C/7 (in caso di più pertinenze appartenenti alla stessa categoria catastale si considera quella più vicina all’abitazione principale ed in caso di distanza uguale si considera quella con la rendita maggiore), tale detrazione va suddivisa in base al numero dei possessori che hanno adibito l’immobile ad abitazione principale;

b)      € 51,65 quale maggiore detrazione per abitazione principale (nel seguente punto 4 sono indicate le condizioni necessarie per poterla applicare);

c)       ulteriore detrazione per l’abitazione principale (e relative pertinenze) pari all’ 1,33‰ del valore dell’immobile fino ad un massimo di € 200,00 (calcolata in base all’effettiva quota di possesso dell’immobile, si applica in aggiunta alle due detrazioni di cui sopra).

 

4)     La maggiore detrazione di cui al punto “3 b” spetta per i contribuenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a)       nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap;

b)      nuclei familiari con uno o più minorenni in affido;

c)       famiglie con tre o più figli a carico;

d)      famiglia mono-parentale (un solo genitore con figli a carico) con reddito annuo lordo inferire ad € 18.075,99;

e)      famiglia composta da soli anziani (che abbiano compiuto 65 anni al 01/01/2008 e siano in possesso esclusivamente di un reddito derivante da pensione minima o sociale).

 

5)     La maggiore detrazione di cui sopra:

a)       non si applica alle pertinenze;

b)      spetta solo proporzionalmente ai mesi in cui sono sussistite la condizioni di cui sopra;

c)       spetta solo se nessuno dei componenti del nucleo familiare sia possessore di altri immobili o quote di essi, oltre all’abitazione principale e massimo una pertinenza;

d)      l’immobile in questione non sia stato concesso in locazione.