Atto deliberativo n. 16 del 19.03.2007

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, che ha istituito e disciplinato l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in vigore dall’anno 1993;

 

Visto, in particolare, l’articolo 6 del citato decreto legislativo 504/92, concernente la determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta;

 

Evidenziato che il comma 1 del richiamato articolo 6 del decreto legislativo 504/1992 prevede che la delibera di determinazione delle aliquote di imposta deve essere adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno per l’anno di imposta successivo;

 

Visto l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha previsto che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione  entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Ricordato che l’aliquota di imposta per la riscossione dell’I.C.I. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille;

 

Visto l’articolo 8 del decreto legislativo 504 del 1992, in base al quale dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 103,291 euro, quale somma da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

Visto l’articolo 1 comma 156 della legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), il quale ha stabilito, mediante modificazione dell’originario testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 504 del 1992, che la competenza ad adottare le aliquote e detrazioni di imposta sia il Consiglio Comunale e non più la Giunta;

 

Dato atto che la Giunta Comunale con proprio atto n. 18 dell’8.2.2007 ha approvato lo schema di Bilancio di previsione 2007 nel quale è stata predisposta un’ipotesi di gettito ICI  pari ad € 762.000,00, che si ritiene di poter conseguire, tenuto conto del gettito tendenziale 2006, e della naturale variabilità della base imponibile, con la conferma delle seguenti aliquote e detrazioni:

 

 ALIQUOTE E DETRAZIONI:

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

 

 

 

 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Aliquota 6 per mille

 

 

 

Restanti immobili e aree edificabili

Aliquota 7 per mille

 

 

 

3

Detrazione d’imposta per abitazione principale

€ 103,291

 

 

 

 

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i  vari servizi d’istituto e  l’equilibrio del bilancio di previsione 2007;

 

Richiamato il  D.M. 30 novembre 2006 pubblicato sulla G.U. n. 187 dell’11.12.2006, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007. è prorogato al 31 marzo 2007;

 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data 25.01.2001 e successive integrazioni;

 

Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;

Presenti n. 12;

Con voti favorevoli n. 8 essendosi astenuti i Consiglieri Baldi, Angeli, Paganelli e Giannini, espressi nei modi di legge;

 

D E L I B E R A

 

Di determinare per l’anno di imposta 2007, per quanto esposto in premessa ed allo scopo di permettere il conseguimento del risultato di entrata pari a € 762.000,00, inserito nella proposta di Bilancio di previsione, le seguenti misure di aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

 

Ø      aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, identificate ai sensi delle disposizioni del vigente Regolamento comunale, pari al 6,00 per mille;

 

Ø      aliquota ordinaria, da applicarsi in ogni altra situazione o caso (per ogni altra fattispecie imponibile in riferimento agli altri immobili e alle aree fabbricabili), pari al 7,00 per mille.

 

 

Ø      detrazione per l’abitazione principale riconosciuta in favore del soggetto passivo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: pari ad € 103,291.

 

 

Successivamente la presente deliberazione, ad con voti favorevoli n. 8 essendosi astenuti i Consiglieri Baldi, Angeli, Paganelli e Giannini, espressi nei modi di legge, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – T.U. approvato con D.to Leg.vo n. 267/2000.