LA GIUNTA MUNICIPALE

 

Visto che, per quanto riguarda l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con la propria precedente deliberazione n. 156 in data 17/12/2003, esecutiva, venivano approvate le aliquote, e la detrazione nel modo seguente:

A – ALIQUOTE

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

 

 

 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

6

 

 

 

Restanti immobili

7

 

 

 

 

B – DETRAZIONE D’IMPOSTA

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione d’imposta (Euro in ragione annua)

 

 

 

 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

103,291

 

 

 

 

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

Visto l’art. 3, commi da 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l’art. 58, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Dato atto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

– reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i  vari servizi d’istituto;

– assicurare l’equilibrio del bilancio di previsione 2005;

di confermare, per l’anno 2005, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè la detrazione d’imposta nelle misure proposte;

Visto che, per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche che testualmente recita:

“ 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota  dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data 25.01.2001 e successive integrazioni;

Richiamato l’art. 1 del D.L. 30 dicembre 2004 n. 314 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2005. è prorogato al 28 febbraio 2005;

Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

 

D E L I B E R A

 

1) di confermare per l’anno 2005, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

 

 

 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

6

 

 

 

Restanti  immobili

7

 

2) di confermare per l’anno 2005,  la detrazione d’imposta,  espressa in euro, come da prospetto che segue:

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione d’imposta (Euro in ragione annua)

 

 

 

 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

103,291

 

 

 

 

 

Successivamente la presente deliberazione, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – T.U. approvato con G.to Leg.vo n. 267/2000.