OMISSIS.

 

D E L I B E R A

 

 

1)     DI CONFERMARE per l’anno 2007, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli immobili nella misura del 7 (sette) per mille;

 

2)     DI CONFERMARE per l’anno 2007, una aliquota ridotta al 6 (sei) per mille per l’abitazione principale, come definita dell’art. 3 – comma 1 – del Reg.to Comunale per l’applicazione dell’I.C.I. e relative pertinenze di cui all’art. 4 – comma 2 – del medesimo Reg.to;.

 

3)     DI CONFERMARE per l’anno 2007 una aliquota ridotta al 6 (sei) per mille per l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado ed in linea collaterale fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, ed i vi residente come previsto nell’art. 3 – comma 2 – lett. C) del Reg.to Comunale per l’applicazione dell’I.C.I;

 

4)     DI DARE ATTO che con l’applicazione di tali aliquote si ritiene congrua la previsione d’entrata per l’imposta Comunale sugli Immobili da indicare nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, sulla base di proiezioni calcolate sul gettito 2006;

 

5)     DI PREVEDERE, per l’anno 2007, la detrazione di Euro 103,30 (centotre//30) per l’ abitazione principale come espressamente definita nell’art. 3 – comma 1 – del Reg.to Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

6)     DI RIBADIRE che la detrazione di cui al punto 5 va sottratta dall’imposta dovuta dal soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell’anno durante il quale per l’immobile si è protratta la destinazione che dà diritto all’agevolazione; qualora la detrazione riguardi più soggetti passivi, questa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione agevolata si verifica;

 

7)     DI INCARICARE il Funzionario responsabile di curarne la pubblicazione come previsto dal quarto comma dell’art. 58 del D.Lgs. 446/97.

 

8)     DI CONFERMARE,  per l’anno 2007,  il valore delle aree edificabili e relativi coefficenti riduttivi come determinato con deliberazione di G.C. n. 46 del 20.05.2000 e deliberazione di G.C. n. 162 del 11.12.2001.

 

SUCCESSIVAMENTE, la presente deliberazione, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge, è dichiarata immediatamente eseguibile, a mente dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.