Deliberazione n.  16 del  19  marzo 2008

 

 

Oggetto: Determinazione aliquote ICI anno 2008.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 [omissis]

 

D E L I B E R A

 

 

1)            di determinare per l’anno 2008, per i motivi di cui in premessa, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili come segue:

-         aliquota del 6 per mille ordinaria;

-         aliquota del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale, intesi come le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali da A/1 ad A/9, definite dal Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, art. 14-ter, così come vigente dall’1/1/2008 a seguito delle modificazioni introdotte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19 2008;

-         aliquota dell’1 per mille sulle unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni delle proprietà edilizie e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono al perfezionamento dei contratti tipo come previsto dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3;

 

2)            di determinare la detrazione di imposta ICI, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi nella misura di € 103,29, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente;

 

3)            di determinare un'ulteriore detrazione di Euro 50,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a favore dei proprietari (titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) limitatamente al solo appartamento abitato, con eventuale pertinenza (garage o cantina), qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) presenza nel nucleo familiare di persona che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovrà essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta);

b) pensionati con reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF per l'anno 2007, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 15.000,00 più Euro 950,00 per ogni persona a carico;

c)  disoccupati, tempi determinati, stagionali e lavoratori parasubordinati in genere, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2007, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 15.000,00 più Euro 950,00 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose con i seguenti requisiti:

-      nucleo familiare composto da 7 o più componenti all’1/1/2008;

-      reddito familiare riferito all’anno 2007 non superiore a Euro 44.000,00 lordi annui nel caso di una famiglia di 7 componenti (a tale reddito si aggiungono Euro 8.000,00 lordi annui per ogni componente superiore a 7);

e)  titolare di mutuo prima casa con reddito inferiore a Euro 15.000,00 più Euro 950,00 per ogni persona a carico calcolato detraendo dal reddito annuo imponibile ai fini IRPEF l'importo delle rate per mutuo prima casa pagate nel 2007 nel limite massimo di Euro  7.000,00.

I suddetti requisiti sono validi a condizione che i componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi stessi contribuenti ICI per altre unità immobiliari possedute nell’intero territorio nazionale o posseduti all’estero.

I contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta, attestante la sussistenza dei necessari requisiti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione in quanto assimilata.

I contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono tenere conto della ulteriore detrazione già al momento del pagamento delle rate ICI 2008.

L’amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

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