Deliberazione n.  18  del  26  FEBBRAIO  2007

 

 

Oggetto: Determinazione aliquote ICI anno 2007.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto l’art. 6 del D. Lgs. n. 504/92, come vigente dall’1/1/2007 a seguito delle modifiche introdotte con Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 156, secondo il quale il Consiglio Comunale adotta ogni anno la deliberazione per fissare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Tenuto conto che:

-                                ai sensi della stessa Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio perché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.”;

-                                con D.M. 30/11/2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2007;

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 15/2/2006 ad oggetto: “Determinazione aliquote ICI anno 2006” con la quale si determinavano le aliquote ICI per l’anno 2006 nelle seguenti misure:

-         aliquota 6 per mille ordinaria

-         aliquota 7 per mille per unità immobiliari sfitte

-         aliquota 1 per mille per unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato

Ritenuto opportuno confermare le aliquote ICI per l’anno 2007 come stabilite per l’anno 2006;

 

Ritenuto inoltre opportuno determinare ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 504/92 ulteriori detrazioni pari a € 50,00 in particolari situazioni come meglio specificato nel dispositivo della presente delibera;

 

Vista la seguente normativa vigente:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- D.M. 30-11-2006”Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2007”;

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 156 e comma 169;

 

         Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, qui in calce riportati;

         Con voti unanimi;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1)            di determinare per l’anno 2007, per i motivi di cui in premessa, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili come segue:

-         aliquota del 6 per mille ordinaria;

-         aliquota del 7 per mille per unità immobiliari sfitte, intendendosi l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione dal possessore per uso personale diretto e al 1° gennaio 2007 non locata né data in comodato a terzi;

-         aliquota dell’1 per mille sulle unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni delle proprietà edilizie e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono al perfezionamento dei contratti tipo come previsto dalla Legge n. 431 del 9/12/98, articolo 2, comma 3;

 

2)            di determinare la detrazione di imposta ICI, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di tutti i soggetti passivi nella misura di € 103,29, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritti reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

 

3)            di determinare un'ulteriore detrazione di Euro 50,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a favore dei proprietari (titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) limitatamente al solo appartamento abitato, con eventuali pertinenze (garage o cantina), qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) presenza nel nucleo familiare di persona che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovrà essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta);

b) pensionati con reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF per l'anno 2006, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 15.000,00 più Euro 950,00 per ogni persona a carico;

c)  disoccupati, tempi determinati, stagionali e lavoratori parasubordinati in genere, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2006, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 15.000,00 più Euro 950,00 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose con i seguenti requisiti:

-      nucleo familiare compostO da 7 o più componenti all’1/1/2007;

-      reddito familiare riferito all’anno 2006 non superiore a Euro 44.000,00 lordi annui nel caso di una famiglia di 7 componenti (a tale reddito si aggiungono Euro 8.000,00 lordi annui per ogni componente superiore a 7);

e)  titolare di mutuo prima casa con reddito inferiore a Euro 15.000,00 più Euro 950,00 per ogni persona a carico calcolato detraendo dal reddito annuo imponibile ai fini IRPEF l'importo delle rate per mutuo prima casa pagate nel 2006 nel limite massimo di Euro  7.000,00.

I suddetti requisiti sono validi a condizione che i componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi stessi contribuenti ICI per altre unità immobiliari possedute nell’intero territorio nazionale o posseduti all’estero.

I contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta, attestante la sussistenza dei necessari requisiti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione in quanto assimilata.

I contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate ICI 2007, già tenere conto della ulteriore detrazione.

L’amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

        

 

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART 49, comma 1^ del TUEL Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

 

 

REGOLARITA’ TECNICA

REGOLARITA’ CONTABILE

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

Dott.ssa Catia Pirani

Dott.ssa Catia Pirani