Deliberazione n. 14 del 16 febbraio 2005.
Oggetto: Determinazione aliquote ICI anno 2005.
Visto l’art.6 del Decreto Legislativo n. 504/92 che stabilisce che il Comune deve adottare ogni anno la deliberazione per fissare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili con effetto per l’anno successivo;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 03/12/2003 ad oggetto: “Determinazione aliquote ICI anno
- aliquota 6 per mille ordinaria
- aliquota 7 per mille per unità immobiliari sfitte
- aliquota 1 per mille per unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato
Ritenuto opportuno confermare le aliquote ICI per il prossimo anno come stabilite per l’anno 2004;
Ritenuto inoltre opportuno determinare ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 ulteriori detrazioni pari a €
Visto l’art. 42 del D.Lvo 267/2000 lettera f) che attribuisce al consiglio l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
Ritenuto opportuno provvedere in merito, stante la competenza della giunta comunale;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi favorevoli;
D E L I B E R A
1) di determinare per l’anno 2005 per i motivi di cui in premessa, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili come segue:
- aliquota del 6 per mille ordinaria;
- aliquota del 7 per mille per unità immobiliari sfitte, intendendosi l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione dal possessore per uso personale diretto e al 1^ gennaio 2005 non locata né data in comodato a terzi;
- aliquota dell’1 per mille sulle unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni delle proprietà edilizie e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono al perfezionamento dei contratti tipo come previsto dalla legge 431 del 9/12/98 articolo 2 comma 3;
2) di determinare la detrazione di imposta ICI, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di tutti i soggetti passivi nella misura di € 103,29, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritti reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
3) di determinare un'ulteriore detrazione di Euro 36,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a favore dei proprietari (titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) limitatamente al solo appartamento abitato, con eventuali pertinenze (garage o cantina), qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) presenza nel nucleo familiare di persona che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovrà essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta);
b) pensionati con reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF per l'anno 2004, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 13.000,00 più Euro 950,00 per ogni persona a carico;
c) disoccupati, tempi determinati, stagionali e lavoratori parasubordinati in genere, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2004, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 13.000,00 più Euro 950,00 per ogni persona a carico;
d) famiglie numerose con i seguenti requisiti:
- nucleo familiare composta da 7 o più componenti all’1/1/2005;
- reddito familiare riferito all’anno 2004 non superiore a Euro 44.000,00 lordi annui nel caso di una famiglia di 7 componenti (a tale reddito si aggiungono Euro 8.000,00 lordi annui per ogni componente superiore a 7);
e) titolare di mutuo prima casa con reddito inferiore a Euro 13.000,00 più Euro 950,00 per ogni persona a carico calcolato detraendo dal reddito annuo imponibile ai fini Irpef l'importo delle rate per mutuo prima casa pagate nel 2004 nel limite massimo di Euro 7.000,00.
I suddetti requisiti sono validi a condizione che i componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi stessi contribuenti ICI per altre unità immobiliari possedute nell’intero territorio nazionale o posseduti all’estero.
I contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta, attestante la sussistenza dei necessari requisiti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione in quanto assimilata.
I contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate ICI 2005, già tenere conto della ulteriore detrazione.
L’amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n.504/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART 49, comma 1^ del TUEL Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.
REGOLARITA’ TECNICA |
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FAVOREVOLE |
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Dott.ssa Catia Pirani |
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