PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

.... omissis

rimangono invariate le aliquote ICI, nonché le detrazioni e i limiti di reddito per poter usufruire dell’ulteriore detrazione (aliquote e importo detrazioni deliberate dal C.C. con atto n. 6 del 29/01/2007, esecutivo, come modificato con delibera di C.C. n. 14 del 15/02/2007);

..... omissis

                                                                                               DELIBERA  n. 6 del 29/01/2007

 

Omissis

 

DELIBERA

 

            1)di determinare per l’anno 2007 , per le ragioni in premessa esposte , l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nelle misure seguenti:

·      del  4,5per mille in favore delle persone fisiche  soggetti passivi e dei  soci di cooperative a proprietà indivisa , residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e negli altri casi previsti dall’art. 21 del vigente regolamento ICI;

·      del 4,5 per mille per le pertinenze delle abitazioni principali, limitatamente a n. 1 unità immobiliare di categoria C/6 o C/7 più n. 1 C/2.;

·      del 5,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le abitazioni locate con contratto registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e che sia residente, nonché alle relative pertinenze limitatamente a n. 1 unità immobiliare di categoria C/6 o C/7 più n. 1 C/2;

·      del  0,1 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell’art. 2, co.4 della L. 9/12/98, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, unità abitative e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del co. 3 dello stesso art. 2 della L. 9/12/98, n. 431. L’applicazione di questa aliquota agevolata è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 22 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI

·      del  7 per mille per tutti gli altri immobili.

 

2) di stabilire per l’anno 2007 la concessione di una ulteriore detrazione di € 62,00, da aggiungersi alla ordinaria detrazione di  € 103,30  prevista per abitazione principale, ai proprietari di immobili in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 21 del regolamento ICI.