-Visto l’art.4 della Legge Delega 23 ottobre 1992 n.421 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504 così come modificato ed integrato dalla Legge 24 ottobre 1996 n. 556 e dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, relativi all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
-Visto inoltre l’art.3 del D.L. 11.03.97 n. 50;
Visto l’art. 2 comma 4 della L. 431/98 che concede facoltà ai Comuni di derogare al limite minimo per le aliquote fissato dal D.Lgs. 504, in favore di proprietari di immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite da accordi di cui al comma 3 dell’art. 2 della stessa L. 431/98 e considerato comunque il parere negativo espresso dal ministero dell’economia nei riguardi dell’adozione di un’aliquota zero, che equivarrebbe ad esenzione;
-Ritenuto, in base alla normativa su citata, di esercitare anche per l’anno 2007 la facoltà prevista in ordine alla diversificazione dell’aliquota e di determinare le aliquote per l’anno 2007, come sotto specificato:
· 4,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune e negli altri casi previsti dall’art. 21 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;
· 4,5 per mille per le pertinenze delle abitazioni principali, limitatamente a n. 1 unità immobiliare di categoria C/6 o C/7 più n. 1 C/2.;
· 5,4 per mille per le abitazioni locate dalle persone fisiche soggetti passivi, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e che sia ivi residente, nonché alle relative pertinenze limitatamente a n. 1 unità immobiliare di categoria C/6 o C/7 più n. 1 C/2;
· 0,1 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell’art. 2, co.4 della L. 9/12/98, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, unità abitative e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del co. 3 dello stesso art. 2 della L. 9/12/98, n. 431. L’applicazione di questa aliquota agevolata è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 22 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI
· 7 per mille per tutti gli altri immobili.
Rilevato che le misure di aliquote così determinate da un lato soddisfano il disposto di cui al comma 1 dell’art.4 della Legge 556/96 laddove prevede che “ il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato”, dall’altro garantiscono uno stabile equilibrio di bilancio;
Ritenuto, inoltre di deliberare, per l’anno 2007, la concessione di una ulteriore detrazione di € 62,00, da aggiungersi alla ordinaria detrazione di € 103,30 prevista per abitazione principale, ai proprietari di immobili in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 21 del regolamento ICI;
Acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Con voti
DELIBERA
1)di determinare per l’anno 2007 , per le ragioni in premessa esposte , l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nelle misure seguenti:
· del 4,5per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa , residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e negli altri casi previsti dall’art. 21 del vigente regolamento ICI;
· del 4,5 per mille per le pertinenze delle abitazioni principali, limitatamente a n. 1 unità immobiliare di categoria C/6 o C/7 più n. 1 C/2.;
· del 5,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e che sia residente, nonché alle relative pertinenze limitatamente a n. 1 unità immobiliare di categoria C/6 o C/7 più n. 1 C/2;
· del 0,1 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell’art. 2, co.4 della L. 9/12/98, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, unità abitative e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del co. 3 dello stesso art. 2 della L. 9/12/98, n. 431. L’applicazione di questa aliquota agevolata è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 22 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI
· del 7 per mille per tutti gli altri immobili.
2) di stabilire per l’anno 2007 la concessione di una ulteriore detrazione di € 62,00, da aggiungersi alla ordinaria detrazione di € 103,30 prevista per abitazione principale, ai proprietari di immobili in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 21 del regolamento ICI.