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DELIBERA
1)di determinare per l’anno 2005 , per le ragioni in premessa esposte , l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nelle misure seguenti:
- del 4,5per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa , residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e negli altri casi previsti dall’art. 21 del vigente regolamento ICI;
- del 4,5 per mille per le pertinenze delle abitazioni principali, limitatamente a n. 1 unità immobiliare di categoria C/6 o C/7 più n. 1 C/2.;
- del 5,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e che sia residente, nonché alle relative pertinenze limitatamente a n. 1 unità immobiliare di categoria C/6 o C/7 più n. 1 C/2;
- del 0 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell’art. 2, co.4 della L. 9/12/98, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, unità abitative e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del co. 3 dello stesso art. 2 della L. 9/12/98, n. 431. L’applicazione di questa aliquota agevolata è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 22 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI
- del 7 per mille per tutti gli altri immobili.
2) di confermare per l’anno 2005 la concessione di una ulteriore detrazione di € 62,00, da aggiungersi alla ordinaria detrazione di € 103,30 prevista per abitazione principale, ai proprietari di immobili in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 21 del regolamento ICI.