DELIBERA N.13 DEL 24/1/2008

 

 

1)     Di determinare per l’anno 2008 l'aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura ordinaria del 6,5 per mille, fatta eccezione, per i motivi di cui alle premesse, per le seguenti fattispecie:

·       l’aliquota ridotta del 4,9 per mille in favore:

            delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (escluse quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale), nonché per le unità immobiliari considerate pertinenze dell’abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato;

            dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata, con conseguente riconoscimento della detrazione per abitazione principale a favore degli stessi soggetti.

·          l’aliquota del 7 per mille sull’abitazione (e relative pertinenze) utilizzata come seconda casa od inutilizzata.

In tal caso l’unità immobiliare destinata ad uso abitativo deve essere non locata o non ceduta in uso gratuito a soggetti ivi residenti, essendo altrimenti assoggettata all’aliquota ordinaria del 6,5 per mille.

In caso di locazione a soggetti non residenti nella medesima unità abitativa, al fine di assoggettare la stessa all'aliquota ordinaria ICI del 6,5 per mille, occorre che tale locazione risulti da contratto regolarmente registrato.

            Resta esclusa dall’aliquota del  7 per mille, in quanto soggetta all’aliquota ordinaria, una delle unità tenute a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all’estero, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, relativa alle istruzioni ministeriali in materia di dichiarazione ai fini I.C.I. ed ai fini delle imposte sui redditi.

            Sono, inoltre, esclusi dall’aliquota del  7 per mille, in quanto soggetti all’aliquota ordinaria, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

·         l’aliquota agevolata del 0,10 per mille per abitazioni e relative pertinenze, locate alle condizioni definite negli accordi locali fra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori (L.9/12/1998 n.431, art.2, comma 3 e 4). All'Ufficio Tributi deve essere consegnata copia del contratto d'affitto entro il termine di pagamento della prima rata (della seconda se si entra in possesso dei requisiti termine di scadenza della prima rata).

2)                  Di determinare per l’anno 2008, ai sensi dell’art.3, comma 1 del D.L.n.50 del 11 marzo 1997, convertito nella L.n.122 del 9 maggio 1997, a favore dei contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un’ ulteriore detrazione di imposta ICI di € 103,30, da aggiungersi alle detrazioni stabilite dalla legge, pari ad € 103,30 (già prevista per le abitazioni principali,  dall’art. 8, c.3 del D. Lgs. n°504/1992, così come sostituito dall’art.3, c.55 della legge 23 dicembre 1996 n.662), a carico del bilancio comunale ed all’ulteriore detrazione, introdotta dalla Legge 244/2007, legge finanziaria per l’anno 2008, a carico del bilancio statale, sempre a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Le condizioni determinanti la predetta ulteriore detrazione, rispetto a quelle previste dalla legge sono:

·         per le famiglie fino a cinque componenti con reddito complessivo IRPEF pro capite (al netto della casa di abitazione), riferito all’anno 2007, di € 8.500, oltre a € 3.000 per ogni ulteriore componente;

·         per le famiglie con la presenza di un anziano ultra sessantacinquenne non autosufficiente, oppure di un disabile con invalidità di almeno due terzi, oppure di un portatore di handicap certificato ai sensi della legge 104/92, con reddito complessivo IRPEF, riferito all’anno 2007, di € 35.000, limite elevato a € 45.000 per le famiglie con più di quattro componenti.

 

In ogni caso l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 103,30 è subordinata alla condizione che il soggetto passivo d’imposta ICI possieda a titolo di proprietà od altro diritto reale solo l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale pertinenza e che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare, dando atto che nel “nucleo familiare” si intendono comprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente dalla esistenza di vincoli di parentela o affinità.

 

 

·         Di confermare i seguenti criteri applicativi:

        Il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla predetta ulteriore detrazione ICI.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il termine di scadenza della prima rata del 2008 ovvero, se il presupposto di imposta si e’ verificato successivamente, entro la data prevista per il pagamento del saldo, all’Ufficio Tributi del Comune di Castel San Pietro Terme - P.zza XX settembre, 3, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

I contribuenti che hanno presentato o inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2008, già tenere conto della detrazione richiesta.

L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.