"DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2005"
Sono, inoltre, esclusi dall’aliquota del 7 per mille, in quanto soggetti all’aliquota ordinaria, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.
- l’aliquota agevolata del 0 per mille per abitazioni e relative pertinenze, locate alle condizioni definite negli accordi locali fra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori (L.9/12/1998 n.431, art.2, comma 3 e 4). All'Ufficio Tributi deve essere consegnata copia del contratto d'affitto entro il termine di pagamento della prima rata (della seconda se si entra in possesso dei requisiti dopo il 30 giugno).
2) Di confermare per l’anno 2005 ai sensi dell’art.3, comma 1 del D.L.n.50 del 11 marzo 1997, convertito nella L.n.122 del 9 maggio 1997, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate una ulteriore detrazione di imposta ICI di € 51,65, da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 per le abitazioni principali, già prevista dall’art. 8, c.3 del D. Lgs. n°504/1992, così come sostituito dall’art.3, c.55 della legge 23 dicembre 1996 n.662:
1. Pensionati.
a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1/1/2005.
Nel caso in cui l’appartamento sia abitato in diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
b) avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1/1/2004;
c) essere in condizione non lavorativa e con il seguente reddito complessivo I.R.P.E.F. riferito all’anno 2004:
- fino a € 7.230,40, se unico componente;
- fino a € 11.362,05, riferito a tutti i componenti del nucleo familiare più € 826,33 per ogni persona a carico.
2. Famiglie numerose.
a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1/1/2005.
Nel caso in cui l’appartamento sia abitato in diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
b) nucleo familiare composto da cinque o più componenti all’1/1/2005;
c) reddito familiare complessivo I.R.P.E.F. riferito all’anno 2004, non superiore a € 36.151,98 nel caso di una famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono € 7.230,40 annui per ogni componente superiore a cinque.
3. Famiglie con presenza di portatori di handicap.
a) possesso del solo appartamento ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1/1/2005.
Nel caso in cui l’appartamento sia abitato in diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
b) nucleo familiare con la presenza di uno o più soggetti portatori di handicap ai quali sia stata accertata una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
c) reddito convenzionale pro-capite complessivo I.R.P.E.F. riferito all’anno 2004 pari a € 7.230,40, con l’aggiunta, per ogni nucleo familiare di un’ulteriore quota di reddito convenzionale di € 7.230,40 per ogni soggetto portatore di handicap.
Sia nel caso di cui al punto 1. (pensionati), che in quello di cui al punto 2. (famiglie numerose) e 3. (famiglie con presenza di portatori di handicap), l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 51,65 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare. (Dando atto che nel "nucleo familiare" si intendono comprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente dalla esistenza di vincoli di parentela o affinità).
- Di confermare i seguenti criteri applicativi:
Il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a € 154,94.
La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il mese di giugno del 2005 ovvero, se il presupposto di imposta si e’ verificato successivamente, entro la data prevista per il pagamento del saldo, all’Ufficio Tributi del Comune di Castel San Pietro Terme - P.zza XX settembre, 3, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2005, già tenere conto della detrazione richiesta.
L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.