ESTRATTO DI DELIBERA DI G.C.N.14/2005
"DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2005"
(omissis)..
DELIBERA
1) Di determinare per l’anno 2005 l'aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura ordinaria del 6 per mille, fatta eccezione, per i motivi di cui alle premesse, per le seguenti fattispecie:
delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (escluse quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale), nonchè per le unità immobiliari considerate pertinenze dell’abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato;
dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata, con conseguente riconoscimento della detrazione per abitazione principale a favore degli stessi soggetti.
In tal caso l’unità immobiliare destinata ad uso abitativo deve essere non locata o non ceduta in uso gratuito a soggetti ivi residenti, essendo altrimenti assoggettata all’aliquota ordinaria del 6 per mille.
In caso di locazione a soggetti non residenti nella medesima unità abitativa, al fine di assoggettare la stessa all'aliquota ordinaria ICI del 6 per mille, occorre che tale locazione risulti da contratto regolarmente registrato.
Resta esclusa dall’aliquota del 7 per mille, in quanto soggetta all’aliquota ordinaria, una delle unità tenute a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all’estero, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, relativa alle istruzioni ministeriali in materia di dichiarazione ai fini I.C.I. ed ai fini delle imposte sui redditi.
Sono, inoltre, esclusi dall’aliquota del 7 per mille, in quanto soggetti all’aliquota ordinaria, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.
2) Di confermare per l’anno 2005 ai sensi dell’art.3, comma 1 del D.L.n.50 del 11 marzo 1997, convertito nella L.n.122 del 9 maggio 1997, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate una ulteriore detrazione di imposta ICI di € 51,65, da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 per le abitazioni principali, già prevista dall’art. 8, c.3 del D. Lgs. n°504/1992, così come sostituito dall’art.3, c.55 della legge 23 dicembre 1996 n.662:
1. Pensionati.
a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1/1/2005.
Nel caso in cui l’appartamento sia abitato in diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
b) avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1/1/2004;
c) essere in condizione non lavorativa e con il seguente reddito complessivo I.R.P.E.F. riferito all’anno 2004:
2. Famiglie numerose.
a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1/1/2005.
Nel caso in cui l’appartamento sia abitato in diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
b) nucleo familiare composto da cinque o più componenti all’1/1/2005;
c) reddito familiare complessivo I.R.P.E.F. riferito all’anno 2004, non superiore a € 36.151,98 nel caso di una famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono € 7.230,40 annui per ogni componente superiore a cinque.
3. Famiglie con presenza di portatori di handicap.
a) possesso del solo appartamento ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1/1/2005.
Nel caso in cui l’appartamento sia abitato in diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
b) nucleo familiare con la presenza di uno o più soggetti portatori di handicap ai quali sia stata accertata una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
c) reddito convenzionale pro-capite complessivo I.R.P.E.F. riferito all’anno 2004 pari a € 7.230,40, con l’aggiunta, per ogni nucleo familiare di un’ulteriore quota di reddito convenzionale di € 7.230,40 per ogni soggetto portatore di handicap.
Sia nel caso di cui al punto 1. (pensionati), che in quello di cui al punto 2. (famiglie numerose) e 3. (famiglie con presenza di portatori di handicap), l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 51,65 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare. (Dando atto che nel "nucleo familiare" si intendono comprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente dalla esistenza di vincoli di parentela o affinità).
Il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a € 154,94.
La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il mese di giugno del 2005 ovvero, se il presupposto di imposta si e’ verificato successivamente, entro la data prevista per il pagamento del saldo, all’Ufficio Tributi del Comune di Castel San Pietro Terme - P.zza XX settembre, 3, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2005, già tenere conto della detrazione richiesta.
L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.