Con deliberazione del Consiglio  Comunale  n. 17  del   21/3/2007   esecutiva,  sono state adottate le seguenti determinazioni concernenti l’imposta Comunale sugli immobili valide anche per l’anno 2008.

 

Ø      l’aliquota ordinaria nella misura del 6,7 per mille, da  applicarsi per   tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

 

Ø      l’aliquota ridotta nella misura del 5,3  per mille, esclusivamente per:

 

·        l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

·        l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata;

·        l’unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito ai genitori e/o figli, che la occupano quale abitazione principale, risultante dalla residenza anagrafica;

·        l’unità immobiliare posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro alloggio per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare stessa risulti occupata esclusivamente dal coniuge e/o figli quale abitazione principale risultante da residenza anagrafica;

 

dando atto che la stessa aliquota trova applicazione per le pertinenze nei limiti indicati dal Regolamento comunale di applicazione dell’ICI;

 

Ø      l’aliquota agevolata nella misura dello 0,10 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal D.Lgs. 504/92 ai sensi dell’art. 2, c. 4  della L. 9/12/1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9/12/1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune.

L’aliquota agevolata potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell’aliquota dello 0,10 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino all’Ufficio Tributi apposita comunicazione, inerente l’utilizzo dell’aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d’affitto, da cui si possa desumere l’aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2, L. 9/12/1998, n. 431.

La comunicazione è condizione indispensabile per potere  usufruire dell’aliquota dello 0,10 per mille. E’ fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.

L’aliquota dello 0,10 per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell’anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della Legge 431/1998 e di quelle sopra indicate;

 

-   Di stabilire la detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2008 in 103.29;

 

-   Di concedere un'ulteriore detrazione di euro 103.29 su base annua limitatamente all'abitazione principale in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprietà o di usufrutto successivamente)  presentino all'Ufficio Tributi idonea dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, indicante il possesso dei seguenti requisiti o condizioni:

Condizione generale: possesso (a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettività passiva) da parte di tutti i componenti lo stato di famiglia del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), autonomamente iscritte in Catasto.

Ulteriori condizioni:

a) famiglie con un reddito complessivo del nucleo familiare -reddito complessivo  IRPEF riferito al 2007 - non superiore a euro 8500,00 annui per ciascuno dei primi quattro componenti, oltre a euro 3000,00 annui per ogni ulteriore componente;

b) famiglie con un reddito complessivo IRPEF riferito al 2007 non superiore a euro 35000,00 annui con un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, oppure con un disabile con handicap grave (L. 104/92) o invalidità di 2/3 o superiore. Il limite di reddito complessivo viene elevato a euro 45000,00 annui per le famiglie con più di quattro componenti tra cui un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente ovvero con un disabile con handicap grave (L. 104/92) o invalidità di 2/3 o superiore.

 

- La domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini.

 

- L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni;

- Qualora l’abitazione principale sia in comproprietà fra due o più persone conviventi,   ciascuno applicherà l’ulteriore detrazione in parti uguali, anche se sono diverse le quote di possesso.