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COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA
IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO 2006
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 28/02/2006 esecutiva , sono state adottate le seguenti determinazioni concernenti l’imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2006.
Ø l’aliquota ordinaria nella misura del 6,7 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
Ø l’aliquota ridotta nella misura del 5,3 per mille, esclusivamente in favore di:
o persone fisiche soggetti passivi, per l’immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall’art. 12 bis del vigente Regolamento ICI) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario;
o le unità immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall’art. 12 bis del vigente regolamento ICI) nelle ipotesi tassativamente indicate all’articolo 19 del vigente Regolamento ICI;
o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come definite dall’art. 12 bis del vigente Regolamento ICI);
Ø l’aliquota agevolata nella misura dello 0,10 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal D.Lgs. 504/92 ai sensi dell’art. 2, c. 4 della L. 9/12/1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9/12/1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune.
L’aliquota agevolata potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell’aliquota dello 0,10 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino all’Ufficio Tributi apposita comunicazione, inerente l’utilizzo dell’aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d’affitto, da cui si possa desumere l’aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2, L. 9/12/1998, n. 431.
La comunicazione è condizione indispensabile per potere usufruire dell’aliquota dello 0,10 per mille. E’ fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.
L’aliquota dello 0,10 per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell’anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della Legge 431/1998 e di quelle sopra indicate;
3. di concedere un'ulteriore detrazione di euro 103,29 su base annua e limitatamente all'abitazione principale in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprietà o di usufrutto successivamente al 30 giugno 2006) presentino all'Ufficio Tributi idonea dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, indicante il possesso dei seguenti requisiti o condizioni:
Condizione generale: possesso (a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettività passiva) da parte di tutti i componenti lo stato di famiglia del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), autonomamente iscritte in Catasto.
Ulteriori condizioni:
a) famiglie con un reddito complessivo del nucleo familiare -reddito complessivo IRPEF riferito al 2005 - non superiore a euro 7.230,40 annui per ciascuno dei primi tre componenti, oltre a euro 2.000,00 annui per ogni ulteriore componente;
b) famiglie con un reddito complessivo non superiore a euro 30.987,41 annui con un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, oppure con un disabile con handicap grave (L.104/92) o invalidità del 75% o superiore. Il limite di reddito complessivo viene elevato a euro 36.151,98 annui per le famiglie con più di quattro componenti tra cui un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente ovvero con un disabile con handicap grave (L.104/92) o invalidità del 75% o superiore.
La domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini.
L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni;
Qualora l’abitazione principale sia in comproprietà fra due o più persone conviventi, ciascuno applicherà l’ulteriore detrazione in parti uguali, anche se sono diverse le quote di possesso.