COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA

 IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO 2005

 

 

Con deliberazione della Giunta comunale  n. 4  in data 01/02/2005   divenuta esecutiva il 17/02/2005                        sono state adottate le seguenti determinazioni concernenti l’imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2005.

 

Ø     l’aliquota ordinaria nella misura del 6,7 per mille, da  applicarsi per   tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

 

Ø     l’aliquota ridotta nella misura del 5,3  per mille, esclusivamente in favore di:

o      persone fisiche soggetti passivi, per l’immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall’art. 12 bis del vigente Regolamento ICI) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario;

o      le unità immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall’art. 12 bis del vigente regolamento ICI) nelle ipotesi tassativamente indicate all’articolo 19 del vigente Regolamento ICI;

o      soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come definite dall’art. 12 bis del vigente Regolamento ICI);

 

Ø     l’aliquota agevolata nella misura dello 0 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal D.Lgs. 504/92 ai sensi dell’art. 2, c. 4  della L. 9/12/1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9/12/1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune.

L’aliquota agevolata potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell’aliquota dello 0 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino all’Ufficio Tributi apposita comunicazione, inerente l’utilizzo dell’aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d’affitto, da cui si possa desumere l’aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2, L. 9/12/1998, n. 431.

La comunicazione è condizione indispensabile per potere  usufruire dell’aliquota dello 0 per mille. E’ fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.

L’aliquota dello 0 per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell’anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della Legge 431/1998 e di quelle sopra indicate;

 

 

 

 

 

Condizione generale: possesso (a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale tale da generare l’insorgenza della soggettività passiva) da parte di tutti i componenti lo stato di famiglia del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7),  autonomamente iscritte in Catasto.

 

Ulteriori condizioni:

 

A) -PENSIONATI

 

-Avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1.1.2004

-essere in condizione non lavorativa e con il seguente reddito complessivo annuale ai fini IRPEF riferiti all’anno 2004:

 

-fino a € 7.230,40 pro-capite con l’aggiunta della somma di € 1549,37 per ogni persona a carico ai fini fiscali.

 

B) - FAMIGLIE CON BASSO REDDITO

 

-Contribuenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annuale ai fini  I.R.P.E.F. riferito al 2004 non superiore a € 7.230,40 pro capite, intendendosi per nucleo familiare tutti i componenti lo stato di famiglia.

 

C) - FAMIGLIE CON PRESENZA DI DISAGIO

 

Contribuenti nel cui stato di  famiglia esistano uno o più soggetti portatori di handicap con invalidità superiore al 70% o anziani non autosufficienti.

Reddito pro capite complessivo annuale ai fini IRPEF riferito all’anno 2004, non superiore a € 7.230,40, con l’aggiunta, per ogni stato di famiglia, di una quota di reddito convenzionale di € 7.230,40 per ogni soggetto portatore di handicap con invalidità superiore al 70% e /o per ogni anziano non autosufficiente.

 

La domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini.

 

L’ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni.