DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 27/03/2007

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. E DETRAZIONI D’IMPOSTA – ANNO 2007

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Ravvisata la necessità di provvedere alla determinazione dell’aliquota ICI, delle detrazioni e delle agevolazioni per l’anno 2006;

 

Visto il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni;

 

Vista la L. 662 del 23.12.1996 art. 3 commi da 53 a 59;

 

Visto l’art. 58 della L. 446 del 15.12.1997 contenente modifiche alla disciplina dell’ICI;

 

Visto l’art. 1 co.5 della L. 449 del 27.12.1997;

 

Visto l’art. 42 lett. f) D.Lgs. n. 267/00 il quale chiarisce la competenza della Giunta Comunale a deliberare le aliquote dei tributi;

 

Visto l’art. 8 co.3 D.Lgs. 504/92 e ss.mm. il quale stabilisce che con la medesima deliberazione con cui si approvano le tariffe ICI, i comuni possono stabilire diversificazioni delle aliquote e delle detrazioni di imposta;

 

Visto l’art. 27 co.8 della L. 448 del 28/12/2001 (L. Finanziaria 2002) che stabilisce che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali…. È stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Viste le disposizioni sopra richiamate che stabiliscono la possibilità di diversificazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;

 

Acquisiti i pareri entrambi favorevoli del Responsabile dell’Ufficio Associato Tributi in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;

 

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

 

 

D E L I B E R A

 

1) Di stabilire per l’anno 2006 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili come segue:

 

a)    aliquota ridotta del 5,1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;

 

b)   aliquota ordinaria del 6,8 per mille, per tutti gli immobili situati nel territorio comunale e per le aree fabbricabili;

 

c)    aliquota dello 0,1 per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune, da applicarsi con le modalità di seguito specificate:

 

                               I.     per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in Comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi al Servizio Tributi Associato;

                             II.     l'aliquota potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota dello 0,1 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino al Servizi Tributi Associato apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431;

                           III.     effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota dello 0,1 per mille;

                           IV.     è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni;

                             V.     l'aliquota dello 0,1 per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate;

 

2) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

 

3) Di determinare la detrazione di imposta per l’abitazione principale nelle misure seguenti:

 

·       detrazione di € 103,30 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;

 

·       detrazione di € 154,95 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:

 

a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a € 10.329,14 annui;

 

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambi compiuto il 65° anno d’età all’01.01.2007, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS;

 

c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dal verbale rilasciato dalla Commissione Invalidi  dell’Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a € 10.329,14 annui;

 

d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:

 

          * essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data dell’01.01.2007

          * essere entrambi di età inferiore a 35 anni alla data dell’01.01.2007

* reddito   familiare   complessivo   imponibile   IRPEF    non    superiore    a

€ 10.329,14 pro-capite;

 

In  tutti   i  casi  enunciati,  l’applicazione  del  beneficio  della  detrazione  di € 154,95 è subordinata alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data dell’01.01.2007. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell’anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà.

 

La detrazione di € 154,95 spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

 

4) Di determinare i seguenti criteri applicativi:

 

¨ il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale  deve dichiarare:

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 3) lett. c) che danno diritto alla detrazione di € 154,95 (copia del verbale rilasciato dalla Commissione Invalidi  dell’Azienda U.S.L.);

 

¨ l’autocertificazione, firmata dall’interessato, dovrà essere inviata entro il mese di giugno 2007 all’Ufficio Tributi del Comune di Casalfiumanese a mezzo di raccomandata A.R., oppure consegnata direttamente all’Ufficio competente.

 

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2007, già tenere conto della detrazione richiesta.

 

In caso di comproprietà o contitolarità sull’unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

 

I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti etc.) non beneficiano automaticamente dell’ulteriore detrazione prevista, salvo motivata richiesta che il Comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.

 

L’Amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

 

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;

 

5) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese.