DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 26/1/2006
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. E DETRAZIONI D’IMPOSTA – ANNO 2006
Ravvisata la necessità di provvedere alla determinazione dell’aliquota ICI, delle detrazioni e delle agevolazioni per l’anno 2006;
Visto il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la L. 662 del 23.12.1996 art. 3 commi da 53 a 59;
Visto l’art. 58 della L. 446 del 15.12.1997 contenente modifiche alla disciplina dell’ICI;
Visto l’art. 1 co.5 della L. 449 del 27.12.1997;
Visto l’art. 42 lett. f) D.Lgs. n. 267/00 il quale chiarisce la competenza della Giunta Comunale a deliberare le aliquote dei tributi;
Visto l’art. 8 co.3 D.Lgs. 504/92 e ss.mm. il quale stabilisce che con la medesima deliberazione con cui si approvano le tariffe ICI, i comuni possono stabilire diversificazioni delle aliquote e delle detrazioni di imposta;
Visto l’art. 27 co.8 della L. 448 del 28/12/2001 (L. Finanziaria 2002) che stabilisce che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali…. È stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Viste le disposizioni sopra richiamate che stabiliscono la possibilità di diversificazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;
Acquisiti i pareri entrambi favorevoli del Responsabile dell’Ufficio Associato Tributi in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,
D E L I B E R A
1) Di stabilire per l’anno 2006 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili come segue:
a) aliquota ridotta del 5,1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille, per tutti gli immobili situati nel territorio comunale e per le aree fabbricabili;
c) aliquota dello 0,1 per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune, da applicarsi con le modalità di seguito specificate:
2) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
3) Di determinare la detrazione di imposta per l’abitazione principale nelle misure seguenti:
· detrazione di € 103,30 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;
· detrazione di € 154,95 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:
a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a € 10.329,14 annui;
b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambi compiuto il 65° anno d’età all’01.01.2006, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS;
c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dal verbale rilasciato dalla Commissione Invalidi dell’Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a € 10.329,14 annui;
d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:
* essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data dell’01.01.2006
* essere entrambi di età inferiore a 35 anni alla data dell’01.01.2006
* reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a
€ 10.329,14 pro-capite;
In tutti i casi enunciati, l’applicazione del beneficio della detrazione di € 154,95 è subordinata alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data dell’01.01.2006. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell’anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà.
La detrazione di € 154,95 spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.
4) Di determinare i seguenti criteri applicativi:
¨ il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 3) lett. c) che danno diritto alla detrazione di € 154,95 (copia del verbale rilasciato dalla Commissione Invalidi dell’Azienda U.S.L.);
¨ l’autocertificazione, firmata dall’interessato, dovrà essere inviata entro il mese di giugno 2006 all’Ufficio Tributi del Comune di Casalfiumanese a mezzo di raccomandata A.R., oppure consegnata direttamente all’Ufficio competente.
I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2006, già tenere conto della detrazione richiesta.
In caso di comproprietà o contitolarità sull’unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.
I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti etc.) non beneficiano automaticamente dell’ulteriore detrazione prevista, salvo motivata richiesta che il Comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.
L’Amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;
5) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese.