ESTRATTO DELLA DELIBERA DI G.C. N. 12 DEL 12.02.2005
OGGETTO: Determinazione aliquote e modalità applicazione ICI anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la precedente deliberazione n. 4 del 27/01/200, esecutiva, riguardante la determinazione delle aliquote e le modalità di applicazione ICI anno 2005 e ritenuto di revocarla e sostituirla con la presente deliberazione;
Visto il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la L. 662 del 23.12.1996 art. 3 commi da 53 a 59;
Visto l’art. 58 della L. 446 del 15.12.1997 contenente modifiche alla disciplina dell’ICI;
Visto l’art. 1 co.5 della L. 449 del 27.12.1997;
Visto l’art. 42 lett. f) D.Lgs. n. 267/00 il quale chiarisce la competenza della Giunta Comunale a deliberare le aliquote dei tributi;
Visto l’art. 8 co.3 D.Lgs. 504/92 e ss.mm. il quale stabilisce che con la medesima deliberazione con cui si approvano le aliquote ICI, i comuni possono stabilire diversificazioni delle aliquote e delle detrazioni di imposta;
Visto l’art. 27 co.8 della L. 448 del 28/12/2001 (L. Finanziaria 2002) che stabilisce che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali…. È stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto l’art. 1 del D.L. n. 314 del 30.12.2004 che proroga al 28.02.2005 il termine per deliberare il bilancio di previsione;
Vista la L. 311 del 30.12.2004 (Legge finanziaria 2005);
Richiamato in particolare l’art. 1 commi 65 e 66 della L. 311/2004;
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Maria Antonietta Zanotti;
Ritenuto necessario, al fine di garantire il medesimo livello quali-quantitativo dei servizi erogati nel 2004, di adeguare l’aliquota ICI;
Acquisiti i pareri entrambi favorevoli del Responsabile dell’Ufficio Associato Tributi in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1) di stabilire per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nella seguente misura e precisamente:
a) aliquota ridotta del 5,1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille, per tutti gli immobili situati nel territorio comunale e per le aree fabbricabili;
c) aliquota dello zero per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune, da applicarsi con le modalità di seguito specificate:
2) di avvalersi della facoltà di cui all’art. 3 comma 56° L. 662/96 considerando come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
3) di stabilire nella misura di € 103,30 la detrazione ordinaria da applicarsi per l’abitazione principale;
4) di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento di €51,65 (da € 103,30 a € 154,95) della detrazione di cui al punto 3:
a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito a tutte le indicazioni reddituali dell’anno precedente inferiore a € 10.329,14 annui;
b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano compiuto il 65° anno di età all’01.01.2005, titolari di solo reddito da pensione non superiore al minimo I.N.P.S.;
c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito a tutte le indicazioni reddituali dell’anno precedente inferiore a € 10.329,14 annui;
d) nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza figli, coniugate o conviventi da non oltre due anni alla data dell’1.01.2005, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai 35 anni all’01.01.2005 e dispongano di un reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito a tutte le indicazioni reddituali dell’anno precedente inferiore a € 10.329,14 annui;
In tutti i casi enunciati, l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 51,65 è subordinata alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data dell’1.01.2005: le detrazioni saranno applicate al periodo dell’anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà;
5) di determinare i seguenti criteri applicativi:
per ottenere l’aumento della detrazione fino a € 154,95 il contribuente dovrà presentare apposita autocerficazione nella quale dichiari:
- nome, cognome, data di nascita e codice fiscale,
- tutte le indicazioni relative ai disagi che hanno diritto all’aumento della detrazione, quali, a titolo esemplificativo: per i portatori di handicap, indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l’invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti, indicazione della certificazione dell’unità di valutazione geriatrica dell’A.U.S.L.; per le giovani coppie, indicazione della data di matrimonio o di inizio della convivenza.
I contribuenti che si trovino nelle condizioni di cui al punto 2 dovranno presentare autocertificazione attestante il ricovero presso istituti.
L’autocertificazione dovrà essere inviata entro il mese di giugno 2005 all’Ufficio Tributi Associato con sede in Casalfiumanese a mezzo raccomandata A.R. oppure consegnata direttamente al protocollo generale.
I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno già tenere conto della detrazione richiesta al momento del pagamento della 1^ rata I.C.I. 2005.
L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/92;
6) di dare atto che le agevolazioni di cui sopra sono compatibili con le previsioni di bilancio 2005 e che, in ogni caso, dopo l’introito della prima rata di versamenti si provvederà ad una verifica delle previsioni stesse e, se del caso, alle conseguenti variazioni di bilancio;
7) di revocare la precedente deliberazione n.4 del 27/01/2005 riguardante la determinazione delle aliquote e le modalità di applicazione ICI anno 2005 in quanto sostituita con la presente deliberazione;
8) di dare atto che la variazione apportata dalla presente rispetto alla citata deliberazione consiste nell'introduzione della aliquota dello zero per mille indicata al precedente punto 1), lettera c) e nella correzione di alcuni riferimenti temporali che erano stati riportati erroneamente (punto 4), lett.b) "01/01/2005" anziché "01/01/2003"; punto 4), 2° capoverso "01/01/2005" anziché "01/01/2003");
9) di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.