ESTRATTO DELLA DELIBERA DI G.C. N. 12  DEL 12.02.2005

 

OGGETTO: Determinazione aliquote e modalità applicazione ICI anno 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Richiamata la precedente deliberazione n. 4 del 27/01/200, esecutiva, riguardante la determinazione delle aliquote e le modalità di applicazione ICI anno 2005 e ritenuto di revocarla e sostituirla con la presente deliberazione;

 

Visto il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni;

 

Vista la L. 662 del 23.12.1996 art. 3 commi da 53 a 59;

 

Visto l’art. 58 della L. 446 del 15.12.1997 contenente modifiche alla disciplina dell’ICI;

 

Visto l’art. 1 co.5 della L. 449 del 27.12.1997;

 

Visto l’art. 42 lett. f) D.Lgs. n. 267/00 il quale chiarisce la competenza della Giunta Comunale a deliberare le aliquote dei tributi;

 

Visto l’art. 8 co.3 D.Lgs. 504/92 e ss.mm. il quale stabilisce che con la medesima deliberazione con cui si approvano le aliquote ICI, i comuni possono stabilire diversificazioni delle aliquote e delle detrazioni di imposta;

 

Visto l’art. 27 co.8 della L. 448 del 28/12/2001 (L. Finanziaria 2002) che stabilisce che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali…. È stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto l’art. 1 del D.L. n. 314 del 30.12.2004 che proroga al 28.02.2005 il termine per deliberare il bilancio di previsione;

 

Vista la L. 311 del 30.12.2004 (Legge finanziaria 2005);

 

Richiamato in particolare l’art. 1 commi 65 e 66 della L. 311/2004;

 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Maria Antonietta Zanotti;

 

Ritenuto necessario, al fine di garantire il medesimo livello quali-quantitativo dei servizi erogati nel 2004, di adeguare l’aliquota ICI;

 

Acquisiti i pareri entrambi favorevoli del Responsabile dell’Ufficio Associato Tributi in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;

 

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

 

DELIBERA

 

1)     di stabilire per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nella seguente misura e precisamente:

 

a)     aliquota ridotta del 5,1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;

 

b)    aliquota ordinaria del 6,8 per mille, per tutti gli immobili situati nel territorio comunale e per le aree fabbricabili;

 

c)     aliquota dello zero per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune, da applicarsi con le modalità di seguito specificate:

 

            I.     per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in Comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi al Servizio Tributi Associato;

          II.     l'aliquota potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota dello zero per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino al Servizi Tributi Associato apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431;

        III.     effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota dello zero per mille;

        IV.     è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni;

          V.     l'aliquota dello zero per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate;

 

2)     di avvalersi della facoltà di cui all’art. 3 comma 56° L. 662/96 considerando come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

 

3)     di stabilire nella misura di € 103,30 la detrazione ordinaria da applicarsi per l’abitazione principale;

 

4)     di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento di €51,65 (da € 103,30 a € 154,95) della detrazione di cui al punto 3:

 

a)     famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito a tutte le indicazioni reddituali dell’anno precedente inferiore a € 10.329,14 annui;

 

b)     famiglie composte da uno o due componenti che abbiano compiuto il 65° anno di età all’01.01.2005, titolari di solo reddito da pensione non superiore al minimo I.N.P.S.;

 

c)     contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito a tutte le indicazioni reddituali dell’anno precedente inferiore a € 10.329,14 annui;

 

d)     nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza figli, coniugate o conviventi da non oltre due anni alla data dell’1.01.2005, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai 35 anni all’01.01.2005 e dispongano di un reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito a tutte le indicazioni reddituali dell’anno precedente inferiore a € 10.329,14 annui;

 

In tutti i casi enunciati, l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 51,65 è subordinata alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data dell’1.01.2005: le detrazioni saranno applicate al periodo dell’anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà;

 

5)     di determinare i seguenti criteri applicativi:

per ottenere l’aumento della detrazione fino a € 154,95 il contribuente dovrà presentare apposita autocerficazione nella quale dichiari:

- nome, cognome, data di nascita e codice fiscale,

- tutte le indicazioni relative ai disagi che hanno diritto all’aumento della detrazione, quali, a titolo esemplificativo: per i portatori di handicap, indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l’invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti, indicazione della certificazione dell’unità di valutazione geriatrica dell’A.U.S.L.; per le giovani coppie, indicazione della data di matrimonio o di inizio della convivenza.

I contribuenti che si trovino nelle condizioni di cui al punto 2 dovranno presentare autocertificazione attestante il ricovero presso istituti.

L’autocertificazione dovrà essere inviata entro il mese di giugno 2005 all’Ufficio Tributi Associato con sede in Casalfiumanese a mezzo raccomandata A.R. oppure consegnata direttamente al protocollo generale.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno già tenere conto della detrazione richiesta al momento del pagamento della 1^ rata I.C.I. 2005.

L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/92;

 

6)     di dare atto che le agevolazioni di cui sopra sono compatibili con le previsioni di bilancio 2005 e che, in ogni caso, dopo l’introito della prima rata di versamenti si provvederà ad una verifica delle previsioni stesse e, se del caso, alle conseguenti variazioni di bilancio;

 

7)     di revocare la precedente deliberazione n.4 del 27/01/2005 riguardante la determinazione delle aliquote e le modalità di applicazione ICI anno 2005 in quanto sostituita con la presente deliberazione;

 

8)     di dare atto che la variazione apportata dalla presente rispetto alla citata deliberazione consiste nell'introduzione della aliquota dello zero per mille indicata al precedente punto 1), lettera c) e nella  correzione di alcuni riferimenti temporali che erano stati riportati erroneamente (punto 4), lett.b) "01/01/2005" anziché "01/01/2003"; punto 4), 2° capoverso "01/01/2005" anziché "01/01/2003");

 

9)     di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.