ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 5 DEL 26.02.2009
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. E DETRAZIONI D’IMPOSTA – ANNO 2009
IL CONSIGLIO COMUNALE
..... OMISSIS.....
D E L I B E R A
1) Di confermare per l’anno 2009, sulla base delle ragioni in premessa esposte, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili come segue:
a) l’aliquota ridotta del 5,1 per mille per tutte le unità immobiliari situate nel territorio comunale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9, direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente o rientranti nelle casistiche equiparate come specificato in premessa, comprese le relative pertinenze;
b) aliquota ordinaria del 6,7 per mille, per tutti gli immobili situati nel territorio comunale e per le aree fabbricabili;
c) aliquota dello 0,1 per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune, da applicarsi con le modalità di seguito specificate:
2) Di confermare la detrazione di imposta per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente o rientranti nelle casistiche equiparate come specificato in premessa, nelle misure seguenti:
· detrazione di € 103,30 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi o rientranti nelle casistiche equiparate;
· detrazione di € 154,95 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:
a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a € 10.329,14 annui;
b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambi compiuto il 65° anno d’età all’01.01.2009, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS;
c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dal verbale rilasciato dalla Commissione Invalidi dell’Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a € 10.329,14 annui;
d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:
* essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data dell’01.01.2009
* essere entrambi di età inferiore a 35 anni alla data dell’01.01.2009
* reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a
€ 10.329,14 pro-capite;
In tutti i casi enunciati, l’applicazione del beneficio della detrazione di € 154,95 è subordinata alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data dell’01.01.2009. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell’anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà.
La detrazione di € 154,95 spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.
3) Di determinare i seguenti criteri applicativi:
¨ il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 3) lett. c) che danno diritto alla detrazione di € 154,95 (copia del verbale rilasciato dalla Commissione Invalidi dell’Azienda U.S.L.);
¨ l’autocertificazione, firmata dall’interessato, dovrà essere inviata entro il 16/06/2009 al Servizio Tributi Associato con sede a Casalfiumanese, Via 1° Maggio 20, cap. 40020, a mezzo raccomandata A.R., oppure consegnata direttamente all’ufficio competente
I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2009, già tenere conto della detrazione richiesta.
In caso di comproprietà o contitolarità sull’unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.
I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti etc.) non beneficiano automaticamente dell’ulteriore detrazione prevista, salvo motivata richiesta che il Comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.
L’Amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;