Deliberazione n. 94 del 11/12/2008
Adunanza ordinaria – Prima convocazione - Seduta Pubblica.
OGGETTO: “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E DELLE DETRAZIONI APPLICABILI PER L'ANNO
L'anno duemilaotto addì undici del mese di dicembre alle ore 15:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
GAMBERINI SIMONE P
GAMBERINI ATHOS P
GRAFFI ANDREA P
BERSANETTI NICOLA P
COLONNA MANUELA P
ALBERANI ALBERTO P
MONACHINO SALVATORE A
MICELE ANTONELLA P
NEROZZI SILVIA A
BUDRIESI FRANCO P
ZANONI MICHELE P
DIAMANTI MONICA A
ABAGNATO FABIO P
BOSCHIERI THOMAS LIBERO P
AVAGLIANO ENRICO P
PALAGANO GIACOMO GIUSEPPE P
BACCARO DANILA P
QUADRI VALERIA P
TUFARIELLO GIORGIO P
PERRI IVANO P
ODORICI MARCO P
TONDINO PATRIZIA P
PEDICA MARIO P
PEDICA MIRKO A
SPATOLA NICOLETTA P
CAREDDU PAOLO P
PEDRINI PIER PAOLO P
D'AGOSTINO STEFANO P
SETA ERIKA P
CEVENINI BRUNO P
MONTI UMBERTO P
PRESENTI N. 27 ASSENTI N. 4
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Iacaruso che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabio Abagnato - nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale , assume
Vengono designati scrutatori i Consiglieri: 1. Baccaro Danila 2. Seta Erika 3. Odorici Marco.
Risultano presenti gli Assessori: Bosso Massimo, Gasperini Piero, Iacucci Elena, Orlandi Stefano.
Visto: IL DIRIGENTE Visto: IL SINDACO
(F.to dott. ssa Fabiana Battistini) (F.to Simone Gamberini)
Deliberazione n. 94 dell’11.12.2008
OGGETTO: imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) – definizione delle aliquote e delle detrazioni applicabili per l’anno 2009
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, che ha istituito e disciplinato l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in vigore dall’anno 1993;
Visto, in particolare, l’articolo 6 del citato decreto legislativo 504/92, concernente la determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta;
Evidenziato che il comma 1 del richiamato articolo 6 del decreto legislativo 504/1992 prevede che la delibera di determinazione delle aliquote di imposta deve essere adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno per l’anno di imposta successivo;
Visto l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha previsto che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Ricordato che l’aliquota di imposta per la riscossione dell’I.C.I. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e che la stessa può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati, con la possibilità di definire un’aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;
Vista la legge 431 del 1998, riguardante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, che ha previsto la facoltà per i Comuni di stabilire un’aliquota in deroga al limite minimo previsto dalle vigenti disposizioni, come anche un’aliquota maggiorata fino al massimo del 9 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Visto l’articolo 8 del decreto legislativo 504 del
Visto: IL DIRIGENTE Visto: IL SINDACO
(F.to dott. ssa Fabiana Battistini) (F.to Simone Gamberini)
Constatato che ai sensi del disposto dell’articolo 8 comma 3 del d. lgs. 504/92 “con la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 6 (di determinazione dell’aliquota di imposta) l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l’importo di euro 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio” e rilevato inoltre che “la predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale”;
Visto l’articolo 1 comma 156 della legge 296/2006, il quale ha stabilito, mediante modificazione dell’originario testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 504 del 1992, che la competenza ad adottare le aliquote e detrazioni di imposta sia il Consiglio Comunale e non più
Richiamato il disposto dell’articolo 1 del D.L. 93 del 27 maggio 2008, convertito nella legge 126 del 24 luglio 2008, il quale ha introdotto l’esenzione ICI sulla prima casa, stabilendo che:
1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
Preso atto del blocco della facoltà di variazione in aumento delle aliquote di imposta, definito dal già ricordato articolo 77 bis comma 30 del D.L. 112/98, poi convertito nella legge 133/2008;
Evidenziato che, in base agli esiti dei pagamenti della rata di acconto 2008 e quindi dell’andamento tendenziale annuo si ipotizza di poter conseguire nell’anno 2009 un gettito complessivo pari a 6.400.000 euro, purché con la riconferma della stessa struttura di aliquote e detrazioni in vigore nell’anno 2008;
Visto: IL DIRIGENTE Visto: IL SINDACO
(F.to dott. ssa Fabiana Battistini) (F.to Simone Gamberini)
Rilevato che la norma del comma 3 dell’articolo 1 del D.L. 93/2008 ha abrogato il comma 4 dell’articolo 6, ma non ha abrogato l’articolo 4 comma 1 del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996 n. 556;
Dato atto che la proposta di Bilancio di previsione 2009 è stata predisposta per un’ipotesi di gettito pari a 6.400.000 euro, gettito che si ritiene di poter conseguire, tenuto conto del tendenziale 2008, e tenendo conto della naturale evoluzione del parco immobiliare, peraltro compensata dalla vigenza della norma di esenzione per la prima casa e dalla frenata del mercato immobiliare, con la determinazione delle seguenti aliquote e detrazioni:
descrizione aliquota o detrazione |
Misura aliquota o detrazione |
Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8 e A9) |
6,50 per mille |
Alloggi destinati alla locazione e non locati per più di due anni e relative pertinenze |
9,00 per mille |
Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale in base ai contratti a canone concordato (esclusivamente quando ricorrono le condizioni dell’articolo 2 comma 3 della legge 431/98) |
3,00 per mille |
Alloggi tenuti a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze |
7,00 per mille |
Detrazione per l’abitazione principale (misura di legge e ulteriore detrazione) (A1, A8 e A9) |
154,80 euro su base annua |
Ulteriore detrazione per giovani coppie per la prima casa e per cittadini in condizioni economiche disagiate (A1, A8 e A9) |
25,80 euro su base annua |
Aliquota ordinaria (ogni altro caso) |
7,00 per mille |
Evidenziato che il Regolamento comunale di applicazione dell’I.C.I. disciplina le condizioni e le modalità per il riconoscimento di ulteriori regimi agevolativi (casi di parificazione al trattamento della prima casa, riconoscimento dell’applicabilità dell’aliquota stabilita per l’abitazione principale nei casi di concessione in uso gratuito di immobili abitativi in favore di parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, ipotesi e condizioni
per il riconoscimento di un’ulteriore detrazione a favore di giovani coppie e di situazioni di disagio economico, aliquota agevolata per i canoni concordati);
Visto: IL DIRIGENTE Visto: IL SINDACO
(F.to dott. ssa Fabiana Battistini) (F.to Simone Gamberini)
Dato atto, dunque, che il pareggio di Bilancio di previsione 2008 è stabilito sulla base di una previsione di gettito I.C.I. ordinaria pari a 6.400.000 euro, somma conseguibile, in base alle proiezioni del Servizio Entrate, mediante la determinazione delle aliquote e detrazioni sopra indicate;
Visto il Regolamento comunale di applicazione dell’I.C.I.;
Sentita altresì
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati richiesti ed acquisiti in allegato, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Visto l’esito dell’esperita votazione;
DELIBERA
Ø aliquota agevolata pari al 3,00 per mille per i soli immobili concessi in locazione a canone concordato in osservanza della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (contratti concordati stipulati esclusivamente ai sensi del disposto dall’articolo 2 comma 3 della legge 431/98, non suscettibile di estensione ad altri casi);
Ø aliquota del 9,00 per mille per gli alloggi, destinati alla locazione e non locati, purché non utilizzati dal soggetto passivo o dai suoi familiari, quando la condizione di mancata locazione perduri da oltre due anni (non risultano essere stati registrati contratti di locazione continuativamente da almeno due anni);
Ø aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, ormai limitata ai soli casi di abitazioni di categoria A1, A8 o A9, identificate ai sensi delle disposizioni del vigente Regolamento comunale, pari al 6,50 per mille;
Ø aliquota ordinaria, da applicarsi in ogni altra situazione o caso (per ogni altra fattispecie imponibile in riferimento agli altri immobili, ai terreni agricoli e alle aree fabbricabili), pari al 7,00 per mille;
Visto: IL DIRIGENTE Visto: IL SINDACO
(F.to dott. ssa Fabiana Battistini) (F.to Simone Gamberini)
Ø detrazione per l’abitazione principale riconosciuta in favore del soggetto passivo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8 e A9): detrazione di euro
Ø detrazione ulteriore, pari a euro 25,80, in favore delle giovani coppie per la prima casa ed in favore dei cittadini in condizioni economiche disagiate, nei modi e limiti previsti dal Regolamento I.C.I., ma sempre in connessione alla detrazione di cui al punto precedente.
Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Fabio Abagnato F.to Raffaella Iacaruso
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 16 DICEMBRE 2008 al 30 DICEMBRE 2008.
Dalla Residenza Municipale, lì 12/12/2008
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Raffaella Iacaruso
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Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Lì 12/12/2008
IL SEGRETARIO GENERALE
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Atto non soggetto a controllo.
Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.
Casalecchio di Reno, 29 DICEMBRE 2008
IL SEGRETARIO GENERALE
Allegato alla deliberazione di CC n. 94 del 11/12/2008
Servizio/Ufficio: Entrate
Proposta N° 2008/32
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E DELLE DETRAZIONI APPLICABILI PER L'ANNO 2009
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
Addì, 01/12/2008 |
IL RESPONSABILE |
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f.to BATTISTINI FABIANA |
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
Addì, 02/12/2008 |
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO |
|
f.to BATTISTINI FABIANA |