VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 16 del 22/01/2007
OGGETTO: "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E DELLE DETRAZIONI APPLICABILI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2007".
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, che ha istituito e disciplinato l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in vigore dall’anno 1993;
Visto, in particolare, l’articolo 6 del citato decreto legislativo 504/92, concernente la determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta;
Evidenziato che il comma 1 del richiamato articolo 6 del decreto legislativo 504/1992 prevede che la delibera di determinazione delle aliquote di imposta deve essere adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno per l’anno di imposta successivo;
Visto l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
Ricordato che l’aliquota di imposta per la riscossione dell’I.C.I. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e che la stessa può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati, con la possibilità di definire un’aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;
Vista la legge 431 del 1998, riguardante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, che ha previsto la facoltà per i Comuni di stabilire un’aliquota in deroga al limite minimo previsto dalle vigenti disposizioni, come anche un’aliquota maggiorata fino al massimo del 9 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Visto l’articolo 8 del decreto legislativo 504 del 1992, in base al quale dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 103,29 euro, quale somma da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;Constatato che ai sensi del disposto dell’articolo 8 comma 3 del d. lgs. 504/92 "con la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 6 (di determinazione dell’aliquota di imposta) l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l’importo di euro 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio" e rilevato inoltre che "la predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale";
Visto l’articolo 1 comma 156 della legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), il quale ha stabilito, mediante modificazione dell’originario testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 504 del 1992, che la competenza ad adottare le aliquote e detrazioni di imposta sia il Consiglio Comunale e non più la Giunta;
Dato atto che la proposta di Bilancio di previsione 2007 è stata predisposta per un’ipotesi di gettito pari a euro 10.700.000, che si ritiene di poter conseguire, tenuto conto del gettito tendenziale 2006, e della naturale variabilità della base imponibile, in relazione alla crescita del patrimonio immobiliare cittadino, con la determinazione delle seguenti aliquote e detrazioni:
descrizione aliquota o detrazione |
Misura aliquota o detrazione |
Abitazione principale e relative pertinenze |
6,50 per mille |
Alloggi destinati alla locazione e non locati per più di due anni e relative pertinenze |
9,00 per mille |
Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale in base ai contratti a canone concordato (esclusivamente quando ricorrono le condizioni dell’articolo 2 comma 3 della legge 431/98) |
4,00 per mille |
Alloggi tenuti a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze |
7,00 per mille |
Detrazione per l’abitazione principale (misura di legge e ulteriore detrazione) |
154,80 euro su base annua |
Ulteriore detrazione per giovani coppie per la prima casa e per cittadini in condizioni economiche disagiate |
25,80 euro su base annua |
Aliquota ordinaria (ogni altro caso) |
7,00 per mille |
Dato atto, dunque, che il pareggio di Bilancio di previsione 2007 è stabilito sulla base di una previsione di gettito I.C.I. ordinaria pari a 10.700.000 euro, somma conseguibile, in base alle proiezioni del Servizio Entrate, mediante la determinazione delle aliquote e detrazioni sopra indicate;
Visto il Regolamento comunale di applicazione dell’I.C.I.;
Dato atto che il termine per l’adozione del Bilancio di previsione 2007 è stato differito al 31 marzo 2007 dal decreto del Ministro dell’Interno 30 novembre 2006;
Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il relativo parere in atti in data 17.01.2007;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati richiesti ed acquisiti in allegato, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Visto l’esito dell’esperita votazione;
DELIBERA
2. di confermare gli ulteriori regimi agevolativi (aliquota 6,50 per mille per uso gratuito in favore di parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado; ulteriore detrazione per giovani coppie e per disagio economico), da riconoscere subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento comunale di applicazione dell’ICI.