LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – Definizione delle aliquote di imposta e delle detrazioni applicabili per l’anno di imposta 2006
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, che ha istituito e disciplinato l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in vigore dall’anno 1993;
Visto, in particolare, l’articolo 6 del citato decreto legislativo 504/92, concernente la determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta;
Evidenziato che il comma 1 del richiamato articolo 6 del decreto legislativo 504/1992 prevede che la delibera di determinazione delle aliquote di imposta deve essere adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno per l’anno di imposta successivo;
Ricordato che l’aliquota di imposta deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e che la stessa può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati, con la possibilità di definire un’aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;
Vista la legge 431 del 1998, riguardante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, che ha previsto la facoltà per i Comuni di stabilire un’aliquota in deroga al limite minimo previsto dalle vigenti disposizioni, come anche un’aliquota maggiorata fino al massimo del 9 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Visto l’articolo 8 del decreto legislativo 504 del 1992, in base al quale dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 103,29 euro, quale somma da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Constatato che ai sensi del disposto dell’articolo 8 comma 3 del d. lgs. 504/92 “con la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 6 (di determinazione dell’aliquota di imposta) l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l’importo di euro 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio” e rilevato inoltre che “la predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale”;
Visto l’articolo 151 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267), ai sensi del quale “gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo”;
Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 267 del 18.08.2000) ed in particolare l’articolo 42, che ha escluso espressamente la competenza del Consiglio comunale quanto alla determinazione delle aliquote dei tributi locali e rilevato che a termini del disposto dell’articolo 48 del medesimo decreto legislativo la competenza spetta pertanto alla Giunta comunale;
Dato atto che la proposta di Bilancio di previsione 2006 è stata predisposta per un’ipotesi di gettito pari a 10.500.000 euro, che si ritiene di conseguire, tenuto conto del gettito tendenziale 2005, con la determinazione delle seguenti aliquote e detrazioni:
descrizione aliquota o detrazione |
Misura aliquota o detrazione |
Abitazione principale e relative pertinenze |
6,50 per mille |
Alloggi destinati alla locazione e non locati per più di due anni e relative pertinenze |
9,00 per mille |
Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale in base ai contratti a canone concordato (esclusivamente quando ricorrono le condizioni dell’articolo 2 comma 3 della legge 431/98) |
0,10 per mille |
Alloggi tenuti a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze |
7,00 per mille |
Detrazione per l’abitazione principale (misura di legge e ulteriore detrazione) |
154,80 euro su base annua |
Ulteriore detrazione per giovani coppie per la prima casa e per cittadini in condizioni economiche disagiate |
25,80 euro su base annua |
Dato atto, dunque, che il pareggio di Bilancio è stabilito sulla base di una previsione di gettito I.C.I. ordinaria pari a 10.500.000 euro, somma conseguibile, in base alle proiezioni del Servizio Entrate, mediante la determinazione delle aliquote e detrazioni sopra indicate;
Visti gli articoli 15 e 15 bis del vigente Regolamento comunale di applicazione dell’I.C.I.;
Dato atto che i sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 sono stati richiesti, ed acquisiti in allegato, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi favorevolmente rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Ø aliquota pari allo 0,10 per mille per i soli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale in osservanza della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (contratti concordati stipulati esclusivamente ai sensi del disposto dall’articolo 2 comma 3 della legge 431/98, non suscettibile di estensione ad altri casi);
Ø aliquota del 9,00 per mille per gli alloggi, destinati alla locazione e non locati, purchè non utilizzati dal soggetto passivo o dai suoi familiari, quando la condizione di mancata locazione perduri da oltre due anni (non risultano essere stati registrati contratti di locazione continuativamente da almeno due anni);
Ø aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, identificate ai sensi delle disposizioni del vigente Regolamento comunale, pari al 6,50 per mille;
Ø aliquota ordinaria, da applicarsi in ogni altra situazione o caso (per ogni altra fattispecie imponibile in riferimento agli altri immobili, ai terreni agricoli e alle aree fabbricabili), pari al 7,00 per mille.
Ø Detrazione per l’abitazione principale riconosciuta in favore del soggetto passivo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale : detrazione di euro 51,51 in aggiunta alla misura di legge, pari a 103,29 euro e quindi per un complessivo valore pari a 154,80 euro su base annua per unità immobiliare, da rapportarsi al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, con possibilità di fruire della quota di detrazione eventualmente non utilizzata sull’abitazione principale sulle relative pertinenze;
Ø Detrazione ulteriore, pari a euro 25,80, in favore delle giovani coppie per la prima casa ed in favore dei cittadini in condizioni economiche disagiate, nei modi e limiti previsti dall’articolo 15 bis del Regolamento I.C.I.