ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 17.02.2009

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) – ANNO 2009

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

                                                           .... OMISSISS.... 

 

D E L I B E R A

 

 

1.     Di confermare per l’anno 2009, sulla base delle ragioni in premessa esposte, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili come segue:

a)   aliquota ridotta del 5,1 per mille per tutte le unità immobiliari situate nel territorio comunale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente o rientranti nelle casistiche equiparate come specificato in premessa, comprese le relative pertinenze;

 

b)   aliquota agevolata del 4 per mille ai sensi della L. 27/12/97 n.449 art.1 co.5 a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

c)   aliquota ordinaria del 6,1 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili situati nel territorio comunale;

 

d)   aliquota agevolata dello 0,1  per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune, da applicarsi con le seguenti modalità:

 

                               I.     per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in Comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi al Servizio Tributi Associato;

                             II.     l'aliquota potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota dello 0,1 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino al Servizi Tributi Associato apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431;

                           III.     effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota dello 0,1 per mille;

                           IV.     è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni;

                             V.     l'aliquota dello 0,1 per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate;

 

2.  Di confermare la detrazione di imposta per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente o rientranti nelle casistiche equiparate come specificato in premessa, nelle misure seguenti:

 

·       detrazione di € 103,30 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi o rientranti nelle casistiche equiparate;

 

·       ulteriore detrazione di € 80,00 su base annua, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:

 

a)   famiglie con figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a Euro 13.000,00 annui;

b)   famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambi compiuto il 65° anno d’età all’01.01.2009, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS;

c)   contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall’Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a Euro 13.000,00 annui;

d)   soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, aventi i seguenti requisiti:

·     essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data dell’01.01.2009

·     essere entrambi di età inferiore a 35 anni alla data dell’01.01.2009

·     reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a Euro 13.000,00 pro-capite;

In tutti i casi enunciati l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di Euro 80,00  è subordinata alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data dell’01.01.2009. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell’anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà.

La ulteriore detrazione di Euro 80,00 spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

3. Di confermare i seguenti criteri applicativi per usufruire dell’ulteriore detrazione:

il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:

·     nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2 che danno diritto alla ulteriore detrazione di € 80,00; a titolo esemplificativo per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l’invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell’Unità di Valutazione geriatrica dell’Azienda U.S.L.;

·     la richiesta autocertificazione dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune entro il termine per il pagamento della prima rata ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprietà o altro successivamente al 16/6/2009;

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2009, già tenere conto della detrazione richiesta.

In caso di comproprietà o contitolarità sull’unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti etc.) non beneficiano automaticamente dell’ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il Comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.

4. Di stabilire che per usufruire dell’aliquota agevolata del 4 per mille il contribuente deve presentare entro un mese dall’inizio dei lavori  una dichiarazione che attesti i requisiti necessari per fruire dell’aliquota ridotta; 

L’Amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge