ESTRATTO DELLA DELIBERA DI G.C. N. 2 DEL 26.01.2005

 

 

LA GIUNTA  COMUNALE

 

 

Ravvisata la necessità di  provvedere alla determinazione dell’aliquota ICI, delle detrazioni e delle agevolazioni per l’anno 2005;

 

Visto il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni;

 

Vista la L. 662 del 23.12.1996 art. 3 commi da 53 a 59;

 

Visto l’art. 58 della L. 446 del 15.12.1997 contenente modifiche alla disciplina dell’ICI;

 

Visto l’art.1  co.5 della L.449 del 27/12/1997; 

 

Visto l’art.42 lett.f) D.Lgs.267/00 il quale sancisce la competenza della Giunta Comunale a deliberare le aliquote dei tributi;

 

Visto l’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92 e successive modifiche ed integrazioni il quale stabilisce che, con la medesima deliberazione con sui si approvano le aliquote ICI (art.6 co.1 ), l’organo competente può deliberare particolari detrazioni anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

 

Visto l’art. 27 co.8 della L.448 del 28/12/2001 (L. Finanziaria 2002) che  stabilisce che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Viste le disposizioni sopra richiamate che stabiliscono la possibilità di diversificazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;

 

Ritenuto, nel merito, di stabilire per l’anno 2005 le aliquote e le detrazioni come riportate nel dispositivo;

 

Visto i pareri favorevoli del Responsabile dell’Ufficio associato tributi in merito alla regolarità tecnica e del responsabile della ragioneria in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n.267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

 

Con votazione unanime espressa nei modi di legge;

 

D E L I B E R A

 

 

1.     Di stabilire per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili come segue:

a)   l’aliquota ridotta del 5,1 per mille per gli immobili di categoria catastale A (escluso A10) adibiti dal proprietario persona fisica ad abitazione principale e relative pertinenze;

 

b)   l’aliquota agevolata del 4 per mille ai sensi della L.27/12/97 n.449 art.1 co.5 a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

c)   l’aliquota ordinaria del 6,10 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili situati nel territorio comunale;

 

d)   aliquota agevolata dello zero per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 2, c. 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al Comune, da applicarsi con le seguenti modalità:

                               I.     per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in Comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi al Servizio Tributi Associato;

                             II.     l'aliquota potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota dello zero per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino al Servizi Tributi Associato apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431;

                           III.     effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota dello zero per mille;

                           IV.     è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni;

                             V.     l'aliquota dello zero per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate;

 

2. Di estendere l’applicazione della sola aliquota ridotta pari al 5,1 per mille, senza applicazione della detrazione per abitazione principale, alle seguenti casistiche:

 

- agli immobili detenuti da imprese che li locano a loro dipendenti che li utilizzano come dimora abituale purché questo risulti da regolare contratto registrato e limitatamente al tempo di vigenza del contratto stesso;

 

- alle abitazioni del soggetto costretto a trasferire la sua residenza anagrafica in altro Comune per ragioni di servizio purchè l’immobile sia adibito ad abitazione principale del coniuge e/o dei figli dello stesso;

 

Per usufruire dell’aliquota ridotta i proprietari dovranno presentare al Servizio Tributi Associato, entro il termine di pagamento della prima rata (ovvero entro il termine di pagamento della seconda se i requisiti per usufruire dell’aliquota ridotta vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata)  apposita comunicazione specificando i requisiti in base ai quali ne hanno diritto.

 

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4.  Di confermare la detrazione di imposta per l’abitazione principale nelle misure seguenti:

·     detrazione di Euro 103,30 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;

·     ulteriore detrazione di Euro 51,65, su base annua,  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:

a)   famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a Euro 13.000,00 annui;

b)   famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambi compiuto il 65° anno d’età all’01.01.2005, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS;

c)   contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall’Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all’anno precedente, non superiore a Euro 13.000,00 annui;

d)   soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, aventi i seguenti requisiti:

·     essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data dell’01.01.2005

·     essere entrambi di età inferiore a 35 anni alla data dell’01.01.2005

·     reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a Euro 13.000,00 pro-capite;

In tutti i casi enunciati l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di Euro 51,65 è subordinata alla condizione che l’abitazione su cui grava l’imposta sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data dell’01.01.2005. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell’anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà.

La ulteriore detrazione di Euro 51,65 spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

5. Di confermare i seguenti criteri applicativi per usufruire dell’ulteriore detrazione:

il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:

·     nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2 comma 2) che danno diritto alla ulteriore detrazione di € 51,65; a titolo esemplificativo per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l’invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell’Unità di Valutazione geriatrica dell’Azienda U.S.L.;

·     la richiesta autocertificazione dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune entro il termine per il pagamento della prima rata ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprietà o altro successivamente al 30/6/2005;

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2005, già tenere conto della detrazione richiesta.

In caso di comproprietà o contitolarità sull’unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti etc.) non beneficiano automaticamente dell’ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il Comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.

6. Di stabilire che per usufruire  dell’aliquota agevolata del 4 per mille il contribuente deve presentare entro un mese dall’inizio dei lavori  una dichiarazione che attesti i requisiti necessari per fruire dell’aliquota ridotta; 

7. Di stabilire che per usufruire della agevolazione di cui al punto 2) :

-        Il contribuente che dal 1/1/2005 acquisisce la residenza in casa di riposo deve presentare entro un mese da quando è avvenuto il cambiamento di residenza una autocertificazione attestante che l’abitazione risulta non locata;

L’Amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge

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8. Dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 in data 18.08.2000.