PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            Richiamata la deliberazione del Giunta Municipale  n. 57 del 10 febbraio 1993 istitutiva dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

            Richiamata la deliberazione consigliare n. 71 del 19 dicembre 1998, esecutiva, con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.” e successive modificazioni;

 

            Rilevato che ai sensi del comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296  che modifica l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, l’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale con propria deliberazione;

 

            Richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 9 novembre 2007

 

            Udito il Sindaco il quale propone la conferma della vigente disciplina in materia;

 

            Il Consigliere Lelli dà lettura delle tariffe del Comune di Sestola che si aggirano sul 4% mentre il Comune di Lizzano ha l’aliquota del 7% per tutti.

 

            Il Sindaco replica affermando che il bilancio del Comune è finanziato con le imposte.

 

            Visto il Testo Unico D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267;

 

            Visto il D.Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;

 

            Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

 

            Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’ I.C.I.;

 

            Visto lo Statuto Comunale;

 

            Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;

 

            Con voti favorevoli 7 - contrari 4 (Lelli, Gherardi, Fioresi e Ori) espressi nelle forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

1)  determinare di applicare per l’anno 2008, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille;

 

2)      di dare atto che la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dovrà essere applicata nella misura di €. 124,00  secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.Leg.vo 504/92, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della Legge 662/96;

 

3)      di pubblicare la presente delibera come da disposizioni di legge.