LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Giunta Municipale n. 57 del 10 febbraio 1993 istitutiva dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Richiamata la deliberazione consigliare n. 71 del 19 dicembre 1998, esecutiva, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I." e successive modificazioni;

Rilevato che ai sensi dell’art. 42 del vigente T.U. di cui al D.Leg.vo 267/2000 al Consiglio Comunale è riservata la competenza a statuire in materia di istituzione e ordinamento dei tributi mentre la determinazione delle aliquote è attribuita alla Giunta Comunale;

Richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 9 novembre 2004;

Di confermare per l’anno 2006 una aliquota unica del 7 per mille da applicarsi nei casi di cui agli artt. 5 e 6 del richiamato Regolamento per l’applicazione dell’ ICI ed una detrazione per l’abitazione principale pari a €. 124,00;

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito;

Visto il Testo Unico D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’ I.C.I.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) determinare di applicare per l’anno 2006, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille;

2) di dare atto che la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dovrà essere applicata nella misura di €. 124,00 secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.Leg.vo 504/92, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della Legge 662/96;

3) di pubblicare la presente delibera per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.58, comma 4°, D.Leg.vo 15 dicembre 1997 n. 446;

4) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.